1. Contratti pubblici – Gara – Ammissione e aggiudicazione sopravvenute
alla proposizione del ricorso – Sottoscrizione del
contratto – Cessazione della materia del contendere 
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Connessione di Giudizi –
Riunione – Presupposti
 

1. Per consolidato orientamento del Consiglio di Stato,
sussiste la cessazione della materia del contendere nei confronti della società 
ricorrente che, anche per effetto dell’esecuzione di un’ordinanza cautelare ha
ottenuto la riammissione alla gara con relativa aggiudicazione e ha
sottoscritto il contratto, conseguendo, in tal modo, piena e puntuale
soddisfazione della pretesa azionata (ex multis, cfr. Cons. di Stato sez. VI,
16 aprile 2012, n. 2135).
2. Pur in presenza di due giudizi connessi (nella
specie, il primo proposto avverso l’esclusione dall’attuale aggiudicataria e il
secondo avverso l’aggiudicazione definitiva dall’aggiudicataria provvisoria)
l’autorità  procedente, ai sensi dell’art. 70 cpa, non ha l’obbligo di procedere
alla riunione richiesta dalle parti, laddove la scelta di riunire le cause costituisce tipica espressione
del potere discrezionale dell’organo giurisdizionale e rappresenta uno
strumento di economia processuale, finalizzato altresì ad evitare possibili
contrasti di giudicati, tutte evenienze che non si riscontrano nel caso di
specie dove vi è sostanziale autonomia dei relativi giudizi entrambi, peraltro,
passati in decisione alla stessa udienza pubblica. (cfr. Cons. di Stato, sez.
IV, 19 giugno 2007, n. 5042).

N. 01529/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Progetto Geoambiente s.r.l. in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. costituenda con Franco s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Natale Bonfiglio, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio, in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

contro
S.I.A. Società  Igiene Ambientale – Consorzio Bacino Fg/4 a r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Gianfranco Ordine, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari, ai sensi di legge; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Lovallo Vito s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv.to Rocco Mariano Romaniello, con domicilio eletto presso Giuseppe Munafò, in Bari, via Cardassi, 66; 

per l’annullamento
previa sospensiva
a) del verbale in data 16 dicembre 2009 (conosciuto nella parte in cui è stato menzionato dalla nota prot. n. 3438 in data 21/12/2009 in avanti specificata) con la quale la Commissione di gara all’uopo costituita ha escluso l’ a.t.i. costituenda capeggiata dall’odierna ricorrente, Progetto Geoambiente s.r.l., dalla gara indetta, con bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 9 novembre 2009, dalla S.I.A. Società  Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 a r.l., per l’esecuzione dei lavori di ampliamento della discarica consortile di rifiuti non pericolosi a servizio del bacino FG/4 – 5° lotto per un importo complessivo di Euro 5.416.598,16 (i.v.a. esclusa) di cui Euro 5.199.934,23 (i.v.a. esclusa) per lavori a base d’asta ed Euro 216.666,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, non conosciuto, inclusi;
b) la nota prot. n. 3438 in data 21 dicembre 2009 con la quale il presidente della precitata commissione di gara ha comunicato alla società  ricorrente che, nella seduta del 16 dicembre 2009, il seggio di gara aveva proceduto alla relativa esclusione “in quanto la polizza presentata non risultava conforme a quanto indicato a pag. 7 del bando di gara”;
c) il bando di gara nelle parti infra specificate, adottato dal r.u.p. e dal responsabile per l’affidamento, della stazione appaltante resistente;
d) la determinazione a contrarre dell’Amministratore Unico della società  resistente n. 2999 del 3 novembre 2009, non conosciuta, in esecuzione della quale è stata indetta la gara per l’aggiudicazione dei lavori per cui è causa, nelle parti infra specificate;
e) gli altri atti infra specificati.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di S.I.A. Società  Igiene Ambientale – Consorzio Bacino Fg/4 a r.l..;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti Gianfranco Ordine, anche in sostituzione dell’avv.to Natale Bonfiglio e Rocco Mariano Romaniello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente, quale mandataria dell’a.t.i. costituenda con l’impresa Franco s.r.l., di aver partecipato alla gara indetta dalla S.I.A. Società  Igiene Ambientale – Consorzio Bacino Fg/4 a r.l con sede in Cerignola (FG) per l’aggiudicazione dei lavori di ampliamento della discarica consortile di rifiuti non pericolosi, per il complessivo importo di 5.199.934,23 euro e criterio di aggiudicazione del massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara.
Con il ricorso in epigrafe, la Progetto Geoambiente s.r.l., ha impugnato innanzi al T.A.R. Sicilia, sede distaccata di Catania, il provvedimento con il quale la Commissione di gara ha escluso l’ a.t.i. capeggiata dalla ricorrente, in quanto la polizza fideiussoria presentata non risultava conforme a quanto richiesto nel bando di gara, unitamente alla stesso bando e agli ulteriori atti in epigrafe indicati, deducendo censure di violazione e falsa applicazione di legge, oltre che di eccesso di potere sotto diversi profili.
Il T.A.R. adito in sede cautelare, con ordinanza 10 febbraio 2010 n. 207, ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, disponendo l’ammissione della ricorrente alla gara con riserva.
A seguito di regolamento di competenza al quale ha aderito la ricorrente, il ricorso è stato traslato alla cognizione di questo Tribunale; si è costituita la stazione appaltante, ed è intervenuta ad opponendum la Lovallo Vito s.r.l. la cui offerta è risultata la prima non anomala, prima della relativa verifica ai sensi dell’art. 88 “Codice contratti pubblici”.
A seguito della suddetta ordinanza n.207/2010, non appellata, la stazione appaltante in dichiarata esecuzione di detta decisione, ha riammesso l’odierna ricorrente alla gara di che trattasi, dichiarata poi aggiudicataria in via definitiva con determinazione n. 7596 del 16 novembre 2010.
In data 3 febbraio 2011 la stazione appaltante ha provveduto alla stipulazione del contratto di appalto con la ricorrente, quale mandataria dell’a.t.i..
Con autonomo ricorso (RG 1410/2011), la Lovallo Vito s.r.l. ha impugnato la suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva.
All’udienza pubblica del 4 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, non ritiene il Collegio di disporre la riunione dei ricorsi, stante la sostanziale autonomia dei relativi giudizi, pur connessi, non sussistendo ex art. 70 cod. proc. amm. alcun obbligo al riguardo (ex multis Consiglio di Stato sez. IV 1 ottobre 2007, n.5042) ed essendo il ricorso connesso (RG 1410/2011) passato in decisione all’odierna udienza pubblica.
Rilevato che:
– la sopravvenuta ammissione alla gara dell’a.t.i. capeggiata dalla ricorrente, unitamente al conseguimento dell’aggiudicazione (determinazione del 16 novembre 2010) e della stipulazione del contratto di appalto per cui è causa, costituisce “piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata” (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2135; id. sez V, 12 dicembre 2009, n.7800; id. sez V, 5 marzo 2010, n.1280) presupposto per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ex art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm.;
– pertanto, ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto infine che l’esito complessivo della controversia unitamente alla complessità  delle questioni trattate giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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