Energie da fonti rinnovabili – Valutazione di impatto ambientale – Termine – Perentorietà – Giudizio ex silentio
La violazione del termine perentorio di centocinquanta giorni dalla presentazione dell’istanza di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di impianto eolico da parte della Regione e degli enti da essa delegati (nella specie la Provincia di Foggia), fonda l’interesse qualificato dell’istante a proporre il giudizio avverso il silenzio della P.A. intimata (art. 31, comma 1, 2 e 3 c.p.a).
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Idem, Tar Puglia, Bari, sez. I, 4 maggio 2012, n.890.
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N. 01554/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00703/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2012, proposto da Vittoria s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Scillitani, con domicilio eletto in Bari, via Francesco Crispi, 14;
contro
Provincia di Foggia;
Regione Puglia;
Comune di Cerignola;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sulla richiesta di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge Regione Puglia n. 11/2001, presentata in data 20 gennaio 2011 dalla società ricorrente per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da fonte eolica di 402 MW da ubicare nell’agro di Cerignola, località Posticchia e Macchione;
nonchè per l’accertamento e declaratoria dell’obbligo della Provincia di Foggia di concludere il procedimento, relativo all’istanza avanzata dalla ricorrente, con un provvedimento espresso;
nonchè per la nomina, in caso di necessità , di un commissario ad actaaffinchè provveda in via sostitutiva ex art. 117, comma 3 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 per la parte ricorrente il difensore avv. Patrizia Ciorciari, su delega dell’avv. Marco Scillitani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente Vittoria s.r.l. chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sulla richiesta di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge Regione Puglia n. 11/2001, presentata in data 20 gennaio 2011 per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da fonte eolica di 402 MW da ubicare nell’agro di Cerignola, località Posticchia e Macchione.
Deduce la violazione dell’art. 26 dlgs n. 152 del 2006, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di 150 giorni previsto dalla normativa da ultimo menzionata.
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.
Nel corso della camera di consiglio dell’11 luglio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussistono la legittimazione e l’interesse della società richiedente alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da fonte eolica di 402 MW da ubicare nell’agro di Cerignola, località Posticchia e Macchione.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposto al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 26 dlgs n. 152 del 2006.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento, senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza di valutazione di impatto ambientale.
La domanda contro il silenzio serbato dalla Provincia di Foggia deve, quindi, essere accolta, ordinando alla stessa Provincia di pronunciarsi espressamente sull’istanza della società ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine alla richiesta di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge Regione Puglia n. 11/2001, presentata in data 20 gennaio 2011 per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da fonte eolica di 402 MW da ubicare nell’agro di Cerignola, località Posticchia e Macchione.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Vittoria s.r.l., liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)