Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Tutela cautelare – Presupposti – Periculum in mora – Fattispecie
La durata settennale dell’appalto di servizi messo in gara garantisce al ricorrente il conseguimento di un risultato utile in caso di accoglimento della domanda diretta ad ottenerne l’affidamento: pertanto, nella specie non sussiste il presupposto del periculum in mora necessario per la concessione della misura cautelare (peraltro il T.A.R. ha messo in evidenza che l’udienza di trattazione del ricorso era stata fissata a distanza di soli quattro mesi).
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Vedi Cons. di Stato, sez. V, decreto 4 agosto 2012, n. 3226 – 2012; ordinanza 12 settembre 2012 n. 3670 – 2012 ric. 5944 – 2012; TAR, ric. n. 632 – 2012, sentenza 22 gennaio 2013, n. 70 – 2013
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N. 00578/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00632/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Si.Eco. s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Consorzio Gema, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Marina Genco, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 63;
nei confronti di
Camassambiente s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;
Intini Source s.p.a., non costituita;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 278 del 23 marzo 2012, recante l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento settennale del servizio di igiene urbana in favore della Camassambiente s.p.a., quale cessionaria del ramo d’azienda della Intini Source s.p.a.;
della determinazione dirigenziale n. 506 del 7 giugno 2012, recante la conferma dell’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento settennale del servizio di igiene urbana in favore della Camassambiente s.p.a., quale cessionaria del ramo d’azienda della Intini Source s.p.a.;
dei verbali di gara e di tutti gli atti della procedura;
e per la condanna del Comune al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune del Bisceglie e di Camassambiente s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Vito Aurelio Pappalepore, Massimo F. Ingravalle, Francesco Silvio Dodaro;
Considerato, quanto al periculum in mora, che l’affidamento ha durata di sette anni e che l’eventuale accoglimento nel merito dell’impugnativa avrebbe comunque effetto utile per la posizione della società ricorrente (essendo già fissata l’udienza di trattazione al 5 dicembre 2012);
Ritenuto inoltre, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, che le parti resistenti hanno replicato in modo convincente alle censure introdotte con i motivi aggiunti, con particolare riguardo:
– alla tardività di alcune delle doglianze riguardanti la posizione della cedente Intini Source s.p.a., che dovevano essere dedotte con il ricorso originario;
– alla decorrenza temporale dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali della cessionaria Camassambiente s.p.a. (dal giorno 11 aprile 2012, secondo la documentazione versata in giudizio);
– alla completezza delle dichiarazioni rese da Camassambiente s.p.a. ai sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici;
– all’asserita violazione del divieto posto dall’art. 4, comma 33, del decreto legge n. 138 del 2011 (disposizione peraltro travolta dalla recente sentenza 20 luglio 2012 n. 199 della Corte costituzionale);
– alle modalità di custodia dei plichi e della documentazione di gara;
Ritenuto che anche il ricorso incidentale proposto da Camassambiente s.p.a. dovrà compiutamente essere esaminato nella fase del merito;
Ritenuto, per quanto detto, di dover respingere l’istanza cautelare, con compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensiva.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Savio Picone, Presidente FF, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)