Pubblica sicurezza – Licenza porto d’armi per difesa
personale – Rinnovo – Denuncia di reato – Assenza di riscontri fattuali –
Affidabilità  dell’istante – Sussiste 

Il diniego di rinnovo di licenza di porto d’armi per uso
personale è illegittimo se fondato su una mera denuncia di reato (nella specie
ricettazione), in quanto si tratta di una circostanza che in sè considerata e
rimanendo priva di riscontro fattuale, non è idonea a far venir meno il
giudizio di affidabilità  dell’istante. 

N. 01511/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2012, proposto da: 
Gianfranco Carofiglio, rappresentato e difeso dall’avv. Emiliano D’Alessandro, con domicilio eletto presso l’avv. Emiliano D’Alessandro in Bari, via A.M. Calefati 418; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto prot. 3715/6g/o.p. I bis del 27.10.2011, notificato in data 25 novembre 2011, con il quale il Prefetto della Provincia di Bari ha respinto la domanda di rinnovo del porto d’armi per difesa personale;
del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico inoltrato al Ministero dell’Interno in data 23-29.12.2011, avverso il predetto decreto prefettizio;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, compresi eventuali pareri espressi dagli organi di polizia.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Maria Chiara Bianco e l’avv. dello Stato Grazia Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto con il quale il Prefetto della Provincia di Bari ha respinto la domanda di rinnovo del porto d’armi per difesa personale e il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico inoltrato al Ministero dell’Interno avverso il predetto decreto;
rilevato che a sostegno del ricorso è stato dedotto: l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficiente motivazione, essendo stati richiamati nel decreto gli artt. 10 e 11 del T.U.L.P.S. mentre al ricorrente non era stato contestato alcun abuso nell’utilizzo dell’arma; l’eccesso di potere per contraddittorietà  della motivazione, violazione del legittimo affidamento, violazione delle norme sul procedimento ed omessa motivazione;
considerato che il ricorso appare fondato, in quanto nella fattispecie in esame il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sulla denuncia sporta nei confronti del ricorrente per ricettazione, non sussistendo alcun riscontro fattuale della negligenza del soggetto nella detenzione delle armi nè alcun altro elemento che evidenzi il venir meno dell’affidabilità  del ricorrente, e non avendo l’amministrazione dato conto in altro modo della sopravvenuta inaffidabilità  del ricorrente in ordine all’uso delle armi;
che il ricorso deve quindi essere accolto;
che in considerazione della peculiarità  della vicenda ricorrono gli estremi per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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