Giurisdizione – Riparto – Concessione di contributi pubblici – Criteri

Ove una controversia in materia di concessione di contributi pubblici non riguardi la fase procedimentale che precede il provvedimento attributivo del beneficio, nè il ritiro di atti in via di autotutela per vizi di legittimità  o per contrasto, ab origine, con il pubblico interesse ma attenga alla fase di concreta erogazione del contributo la posizione si ritiene di diritto soggettivo con conseguente difetto di giurisdizione del G.A. (cfr.  C.d.S., VI, 11.3.2008, n.2919).

N. 01516/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01172/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2006, proposto da: 
Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale (E.P.C.P.E.P.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Eustasio n.5; 
contro
Regione Puglia; 
per l’annullamento
1) della determinazione dirigenziale – Settore Formazione Professionale n. 148 del 28.3.2006, notificata in data 20.4.2006, avente ad oggetto “Piano di formazione professionale 1999/2000. Delibera G.R. n. 2037 del 29.12.1999. Determinazioni sulle controdeduzioni alla verifica contabile finale presentate dall’Ente E.P.C.P.E.P. di Bari”, limitatamente alla parte in cui detto provvedimento non riconosce in favore dell’Ente ricorrente l’importo di lire 544.733.910 (pari ad € 281.331,58) fatti salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento della parte residua;
2) di ogni altro provvedimento comunque connesso preordinato o conseguente per quanto non noto ove pregiudizievole per il ricorrente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. F. Muscatello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe l’E.P.C.P.E.P. ha impugnato determinazione dirigenziale – Settore Formazione Professionale n. 148 del 28.3.2006 avente ad oggetto “Piano di formazione professionale 1999/2000. Delibera G.R. n. 2037 del 29.12.1999. Determinazioni sulle controdeduzioni alla verifica contabile finale presentate dall’Ente E.P.C.P.E.P. di Bari”, limitatamente alla parte in cui detto provvedimento non riconosce in favore dell’Ente ricorrente l’importo di lire 544.733.910 (pari ad € 281.331,58); fatti salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento della parte residua.
Parte ricorrente stessa individua l’oggetto della controversia nell’impugnazione degli esiti della verifica del rendiconto della gestione dei corsi di formazione professionale ammessi a contributo regionale per l’anno 1999/2000; verifica che sarebbe stata compiuta nell’esercizio dei poteri di controllo spettanti alla Regione ai sensi dell’art.14 della l.r. n.54/1978 (cfr. memoria versata in atti il 28.4.2012).
Orbene, inequivocabilmente la norma richiamata disciplina un’ipotesi di mero controllo contabile ex post.
Emerge pertanto ictu oculi che tutta la questione concerne la fase di rendicontazione -e, quindi, esecutiva- della concessione dei contributi pubblici; più precisamente la fase di approvazione delle spese concretamente sostenute previa verifica di conformità  al piano di formazione professionale approvato a monte ed ammesso a finanziamento.
Ne discende che, applicando i principi ormai unanimemente condivisi sul riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di contributi pubblici, secondo cui la cognizione del giudice amministrativo è limitata alla fase di “ammissione” al finanziamento, deve nella fattispecie riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi -all’evidenza- di controversia afferente la fase della verifica -in concreto- della spesa ammessa a contributo.
Più precisamente, non si ritiene ravvisabile una posizione di interesse legittimo poichè la controversia non riguarda la fase procedimentale che precede il provvedimento attributivo del beneficio, nè il ritiro di atti in via di autotutela per vizi di legittimità  o per contrasto, ab origine, con il pubblico interesse. Allorchè la controversia attenga alla fase di concreta erogazione del contributo la posizione si ritiene di diritto soggettivo (cfr. per tutte C.d.S., VI, 11.3.2008, n.2919).
E proprio di questo si tratta nel caso in esame: di controversia afferente la concreta liquidazione del finanziamento; fase in cui alcune delle voci di spesa oggetto di rendicontazione non sono state riconosciute.
Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice. In virtù della previsione normativa di cui all’art.11 c.p.a. si dispone la remissione della causa dinanzi al giudice ordinario competente, presso il quale il giudizio dovrà  essere riassunto nei termini di legge (tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza) con conservazione degli effetti dell’originario ricorso. Nulla per le spese non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, così provvede in ordine al ricorso in epigrafe:
-dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
-visto l’art.11 c.p.a., rimette alle parti di riassumere il giudizio avanti la competente Autorità  Giudiziaria Ordinaria nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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