1. Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – Regolamento edilizio comunale – Legge regionale speciale – Interpretazione
2. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Volumetria – Legge regionale speciale -Definizione-
3. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Legislazione regionale speciale – Regolamento edilizio comunale – Interpretazione – Pirncipio della prevalenza della norma di rango superiore
4. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Volumetria – Natura – Recupero ad uso residenziale locali seminterrati – Poteri derogatori del C.C.
1. La clausola di salvaguardia, avente ad oggetto la vigenza dello strumento urbanistico comunale e del regolamento edilizio, contenuta nella L.R. n. 33/2007, va interpretata considerando sia la natura speciale, sia il tenore letterale e la collocazione nel sistema normativo in sedes materiae della legge regionale de qua.
2. La nozione di “volume” adottata dalla L.R. n. 33/2007 differisce da quella invalsa in materia edilizia e comprende in sè il prodotto di tutte le superfici suscettive di recupero/riutilizzo ai fini della predetta L.R. moltiplicato per le relative altezze.
3. Il richiamo al rispetto delle “prescrizioni dei vigenti regolamenti edilizi”, contenuto nella L.R. n. 33/2007, va inteso in senso integrativo (anzichè derogatorio) della stessa L.R., ossia per tutto ciò che non disciplinato dalla legge regionale di rango superiore, anche in forza dell’applicazione del principio di prevalenza della norma di rango superiore.
4. Giusta l’art. 3 della L.R. n. 33/2007, è obbligatorio il preventivo intervento regolatore del C.C., anche derogatorio alle sue stesse prescrizioni, solo in caso di recupero ad uso residenziale dei locali seminterrati, non anche per i vani interrati, per i quali detto intervento è solo facoltativo.
N. 01513/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2009, proposto da:
Sinco s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Poliseno e Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso il primo in Bari, alla via Sparano n.82;
contro
Comune di Andria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Di Bari e Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, alla via Dante n.25;
per l’annullamento
1) della determinazione n. 198 del 5.02.2009 del Dirigente il Settore pianificazione del territorio del Comune di Andria, avente ad oggetto annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 138 del 21.08.2008 rilasciato al ricorrente per eseguire una ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 8 l.r. n. 33/2007 per l’utilizzo ad uso terziario e/o commerciale del piano interrato;
2) di ogni altro atto, presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo, ivi compreso l’avviso di avvio del procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. F. Muscatello e avv. G. De Candia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- La società ricorrente ha chiesto ed inizialmente ottenuto permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia del piano interrato dell’immobile realizzato nell’ambito del piano di lottizzazione D.5/11, lotto n.2, scala B-Contrada Barbandangelo, da destinare -ex art.8 della l.r. n.33/2007- ad uso terziario e/o commerciale.
Iniziati i lavori, tuttavia, il Capo settore pianificazione del Territorio ha avviato il procedimento di autotutela e all’esito di questo ha disposto l’annullamento del permesso predetto con determina n.198/2009.
Avverso tale determinazione la società interessata ha proposto il gravame in epigrafe, notificato in data 18 aprile 2009 e depositato il successivo 15 maggio.
Con atto prodotto in data 27.5.2009 si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale chiedendone la reiezione.
All’udienza del 27 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.-L’autotutela gravata si fonda sostanzialmente su di un ripensamento nell’interpretazione della richiamata l.r. n.33/2007. Più precisamente il Capo Settore ha successivamente ritenuto inapplicabile la legge in parola alla fattispecie in esame, sul presupposto che la stessa fa salva -testualmente- “..la vigenza degli attuali strumenti urbanistici comunali e del regolamento edilizio”; e che il regolamento edilizio vigente -approvato con delibera di G.R. n.2951 del 26.6.95- all’art.3, punto14 (parametri urbanistici ed edilizi) “¦esclude dal calcolo dei volumi consentiti il volume entroterra¦salvo che¦sia destinato a residenze, uffici o attività ..”.
Una siffatta interpretazione tuttavia, come correttamente fa rilevare parte ricorrente, comporta un’ingiustificata limitazione dell’ambito di operatività della normativa in questione alla sola ipotesi di disponibilità residua di volume, mortificando la stessa ratio della legge regionale, evidentemente speciale e straordinaria; in buona sostanza la neutralizza, non risultando in alcun caso conveniente lo scambio tra la residua volumetria fuori terra e quella entroterra.
Lo stesso titolo della legge regionale in esame ne disvela invece pienamente l’obiettivo: “Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”; e l’art.1 ne chiarisce lo scopo ultimo individuandolo -per quel che qui rileva- nell’obiettivo “¦di contenere il consumo di nuovo territorio”.
Ma l’interpretazione accolta dall’Amministrazione comunale, prima ancora che apparire incoerente sul piano logico-sistematico vanificando le disposizioni in esame, contrasta con il dato testuale della normativa stessa.
Lo stesso art.1 su richiamato definisce infatti anche l’oggetto della legge, identificandolo -per quel che qui rileva- nel “..recupero dei locali seminterrati ed interrati da destinare ad uso terziario e/o commerciale”; e individua le condizioni per poter procedere al recupero volumetrico: a) preesistenza dell’immobile; b) inclusione in zona territoriale omogenea dello strumento urbanistico generale; c) presenza delle urbanizzazioni primarie; d) rispetto della sicurezza statica degli immobili; e) infine, rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità .
Ancora, il successivo art.2 si cura di definire i sottotetti, i porticati, i seminterrati e gli interrati e di distinguere la nozione di “volume” da quella di “volume trasformabile”. Soltanto dalla prima esclude -testualmente- i “..volumi interrati, non computabili in base ai vigenti regolamenti edilizi comunali”, liddove nella seconda fa rientrare “..il prodotto di tutte le superfici passibili di recupero/riutilizzo ai fini della presente legge per le relative altezze”; ossia tutte le superfici indicate nell’art.2 stesso (sottotetti, porticati, seminterrati ed interrati).
In buona sostanza, il dato testuale esaminato mette chiaramente in rilievo che la nozione di volume utilizzabile ai fini della normativa in esame è ben distinta da quella comunemente utilizzata in edilizia e si giustifica, evidentemente, per la finalità eccezionale perseguita dalla normativa stessa. In tale quadro, il richiamo al rispetto delle “prescrizioni dei vigenti regolamenti edilizi”, contenuta nel successivo art.8 (che detta in particolare le condizioni di recupero dei piani seminterrati ed interrati), deve essere intesa in un significato integrativo; ossia per tutto ciò che non risulta disciplinato dalla legge regionale in questione. Tanto più che letto in combinato disposto con il richiamato art.1, conforta la necessità di rispettare in particolare per il recupero degli interrati -ma in generale per ogni forma di recupero volumetrico consentito dalla legge- le “prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità ” (cfr. comma 4).
A tale conclusione si perviene anche per altra via. Ed invero, nel contrasto tra fonti normative di grado diverso non può che prevalere quella di grado superiore, salvo il criterio di specialità ; sicchè tra norma regolamentare comunale e legge regionale che disciplinano la stessa materia è a quest’ultima che dovrà assegnarsi prevalenza. Tanto più che, facendo più specificamente riferimento alla materia che ci occupa, la Regione è titolare di una competenza concorrente con quella dello Stato ai sensi dell’art.117 cost..
Nè, in quest’ottica, le prerogative regolamentari comunali risultano del tutto compromesse, secondo la preoccupazione espressa dalla difesa comunale.
Ed invero, l’art.3 della legge regionale sin qui esaminata espressamente riconosce e disciplina i poteri derogatori del Consiglio comunale rispetto alle sue stesse prescrizioni; ed anzi rende addirittura obbligatorio il preventivo intervento del predetto organo nello specifico caso di recupero ad uso residenziale dei locali seminterrati, diversamente precluso. La stessa previsione non è però ripetuta con riferimento ai locali interrati rispetto ai quali, pertanto, l’intervento regolamentare dell’organo consiliare resta assolutamente facoltativo.
In conclusione, l’interpretazione della normativa in questione accolta nell’atto di autotutela gravato non trova conforto nel dato testuale nè sul piano dell’interpretazione logico-sistematica.
3.- Il ricorso va pertanto accolto e l’Amministrazione condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Condanna l’Amministrazione comunale intimata alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente complessivamente liquidate in €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre Iva e CAP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)