Edilizia e urbanistica – Edilizia popolare ed economica – Assegnazione e revoca alloggio – Adeguatezza rispetto al nucleo familiare – Occupazione abusiva di alloggio confinante con quello assegnato – Diritto alla sanatoria – Non sussiste
Nel caso di inadeguatezza dell’alloggio pubblico assegnato rispetto alla composizione del nucleo familiare, non è esperibile la procedura di sanatoria, ma occorre unicamente attivare la procedura prevista dagli artt. 41 e ss. della L.R. 54/84, per la mobilità dell’assegnatario da un alloggio ad un altro più adeguato (nel caso di specie, risultando il ricorrente assegnatario di altro alloggio, è stato ritenuto non utilizzabile il rimedio della sanatoria a fronte dell’abusiva occupazione dell’alloggio confinante con quello assegnato).
N. 01506/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, numero di registro generale 631 del 2006, proposto da:
Vasto Nicola, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Basso, Gaetano Francese, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B;
contro
Istituto Autonomo Case Popolari di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Gargano, Maricla Candeliere, con domicilio eletto con l’avv. Barbara Gargano in Bari, presso la Sede Legale dello IACP in via Crispi 85/A;
Comune di Mola di Bari;
per l’annullamento
della comunicazione di avvio del procedimento prot. 636 del 25.11.2006 a firma del Dirigente del settore gestione patrimonio dello IACP della Provincia di Bari relativa alla domanda di assegnazione in sanatoria dell’alloggio sito in Mola di Bari, via Canuto 6, interno 12;
con i motivi aggiunti depositati il 16.1.2007
per l’annullamento del decreto di rigetto del 13.9.2006 n. 22 a firma del Dirigente del settore gestione patrimonio dello IACP della Provincia di Bari relativo alla domanda di assegnazione in sanatoria dell’alloggio sito in Mola di Bari, via Canuto 6, interno 12.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Salvatore Basso e Rosa Colangelo, quest’ultima su delega di Mariela Candeliere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Nicola Vasto ha impugnato la comunicazione di avvio del procedimento inviatagli dallo IACP di Bari con la quale gli veniva comunicato che la sua istanza di sanatoria non poteva essere presa in considerazione in quanto, quale assegnatario dell’alloggio di cui all’interno 11, aveva proceduto senza autorizzazione alla fusione tra l’interno 11 e l’adiacente interno 12.
Il ricorrente ha esposto che l’originario assegnatario dell’alloggio interno 12 era stato dichiarato decaduto e che aveva proceduto alla abusiva fusione dei due alloggi per la presenza di sei persone nel suo nucleo familiare (composto dal ricorrente, la coniuge, tre figli e la madre del ricorrente), a fronte di un alloggio di mq. 45 originariamente assegnato, come già segnalato all’ente con la diffida del 17.5.2004.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione degli artt. 7, 8 , 10 e 10 bis L. 241/90, violazione del principio del contraddittorio, in quanto la nota impugnata, benchè denominata “comunicazione di avvio del procedimento” presentava in realtà contenuto provvedimentale e definitivo senza che fosse stato instaurato il contraddittorio con la parte;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 60 L.R. 1/2005 e dell’art. 2 L.R. 54/84, violazione dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e carenza dei presupposti, in quanto, con riferimento alla fusione dei due alloggi senza autorizzazione, era proprio per tale circostanza che il ricorrente aveva proposto istanza di sanatoria, mentre, quanto alla perdurante assegnazione dell’alloggio interno 11, che secondo l’ente avrebbe impedito l’assegnazione di un altro alloggio, lo stesso doveva ritenersi non adeguato al nucleo familiare di sei persone secondo i parametri previsti dalla L.R. 54/84.
Si è costituito lo IACP della Provincia di Bari chiedendo il rigetto del ricorso.
Con i motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria proposta, fondato sulle medesime argomentazioni, sollevando le medesime doglianze.
Alla pubblica udienza del 5.7.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarato improcedibile il ricorso principale, in quanto la comunicazione impugnata è stata poi superata dal successivo definitivo provvedimento di rigetto, impugnato con i motivi aggiunti.
Questi ultimi devono essere respinti in quanto infondati.
Quanto al primo motivo, infatti, relativo alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, deve rilevarsi che il primo atto impugnato con il ricorso principale, che il ricorrente ha impugnato in via precauzionale, costituiva proprio la comunicazione di avvio del procedimento, ed era stato così espressamente qualificato dall’amministrazione; il ricorrente ha infatti proposto tale doglianza sul presupposto che l’atto costituisse in realtà la definitiva manifestazione di volontà dell’amministrazione sulla sua istanza, ma la natura endoprocedimentale ed interlocutoria di tale atto è stata poi comprovata dal fatto che l’ente intimato ha successivamente emesso il provvedimento definitivo, impugnato con i motivi aggiunti; conseguentemente il motivo deve essere respinto.
Quanto alla seconda censura, relativa alla violazione dell’art. 60 L.R. 1/2005 e dell’art. 2 L.R. 54/84, va osservato che il citato art. 60 dispone: “Chiunque occupi senza averne titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica alla data del 30 novembre 2004 può chiedere la regolarizzazione del rapporto locativo, a condizione che non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad altro assegnatario già individuato in graduatoria definitiva pubblicata.
La regolarizzazione potrà avvenire in presenza dei requisiti prescritti dall’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e dovrà essere richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Decorsi inutilmente i novanta giorni, vengono avviate ovvero proseguite, nei confronti di coloro che non hanno adempiuto alla regolarizzazione, le procedure legali per il rilascio degli alloggi per occupazione illegittima”.
La norma fa quindi rinvio ai requisiti previsti dall’art. 2 L.R. 54/84 e, tra questi, è previsto alla lett. e) che il richiedente non abbia ottenuto “l’ assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l’ attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, semprechè l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno”.
La condizione richiesta è quindi che l’istante non sia assegnatario di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica, e la deroga al riguardo è prevista solo per il caso di inutilizzabilità o perimento dell’unità immobiliare.
Non rileva quindi, in merito, l’adeguatezza dell’alloggio al numero dei componenti il nucleo familiare, presa in considerazione dalla lett. c) dell’art. 2 della L.R. 54/84 al fine di escludere dall’assegnazione chi sia “titolare di diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso”; la norma precisa in fatti, a tal fine, che è adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi del terzo comma dell’ art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia non inferiore ai 40 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore ai 60 mq per 3- 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Ma tali specificazioni riguardano unicamente la titolarità di diritti di reali su altri alloggi, al fine di consentire l’assegnazione a chi sia proprietario o titolare di diritti reali su altro alloggio, ma non adeguato al nucleo familiare.
Nel caso di inadeguatezza dell’alloggio pubblico assegnato, quindi, non è esperibile la procedura di sanatoria, ma occorre unicamente attivare la procedura prevista dagli artt. 41 e ss. della L.R. 54/84, per la mobilità dell’assegnatario da un alloggio ad un altro più adeguato.
Nel caso di specie, risultando il Vasto assegnatario di altro alloggio, non era quindi utilizzabile il rimedio della sanatoria a fronte dell’abusiva occupazione dell’alloggio adiacente (avvenuta peraltro anche tramite l’abusiva fusione di due interni), con conseguente infondatezza delle doglianze proposte.
Sussistono comunque giusti motivi, data la natura della causa e delle parti, per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso principale;
respinge il ricorso per motivi aggiunti;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)