1.  Commercio, industria, turismo – Impianti di telefonia mobile – Pianificazione – Regolamento comunale


2.   Commercio, industria, turismo – Impianti di telefonia mobile – Titoli abilitativi – S.c.i.a. – Termine

1.   àˆ illegittimo il provvedimento del Comune recante divieto e moratoria generalizzata di installazione di impianti di telefonia mobile con efficacia potenzialmente illimitata nel tempo (nella specie, sino all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento per l’installazione di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione).


2. Nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione di impianti di telefonia con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, il termine di 90 giorni di cui all’art. 87, comma 9 (decorso il quale si intendono accolte le denunce di inizio attività ), se interrotto ai sensi dell’art. 87, comma 5, riprende a decorrere nel momento in cui il richiedente titolo adempie alla richiesta di integrazione documentale.

N. 01488/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2007, proposto da Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Quero e Luigi Rizzo, con domicilio eletto presso lo studio Mastroviti – Rizzo in Bari, via Marchese di Montrone, 47;

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto in Bari, via Giulio Petroni, 132/bis;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota dello Sportello Unico delle Attività  Produttive del Comune di Modugno prot. n. 0061770 del 28.12.2006, notificata in data 8.1.2007, con la quale è stata disposta la diffida ai lavori di realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare sull’immobile sito in Modugno alla via Porto Torres, n. 61;
– del telegramma del 6.2.2007 a firma del Dirigente del Decimo Settore del Comune di Modugno;
– della delibera del Consiglio Comunale di Modugno n. 46 del 27.10.2006, mai notificata, con la quale è stato assunto l’indirizzo di non procedere al rilascio di nuove autorizzazioni per l’installazione di impianti di ripetizione sino all’approvazione del regolamento comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione;
– di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
e per il risarcimento del danno consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti Luigi Rizzo, Valentina Quero e Francesco Muscatello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Vodafone N.V. con nota del 26.10.2005 (depositata in data 27.10.2005 prot. n. 49552) inoltrava dichiarazione di inizio attività  (DIA) al Comune di Modugno per l’istallazione sull’immobile sito in via Porto Torres 61 di una stazione radio base per telefonia cellulare con sistema UMTS.
Con nota dell’8.11.2005 lo Sportello Unico richiedeva alla interessata integrazione documentale.
In riscontro a detta nota, Vodafone N.V. con comunicazione del 16.11.2005 assunta al protocollo del Comune con n. 54149 del 17.11.2005 trasmetteva quanto richiesto dal Comune.
Con successiva nota del 7.12.2005 il Settore Urbanistico informava la istante che le opere di realizzazione dell’impianto potevano iniziare “allorquando sarà  comunicato il nominativo dell’impresa e le relative documentazioni di regolarità  contributiva”.
Con nota del 4.12.2006 la deducente provvedeva a trasmettere il D.U.R.C.
Il Comune con la gravata nota prot. n. 61770/2006 “diffidava” la società  ricorrente a non eseguire i lavori di installazione della stazione radio base in questione.
Successivamente, la Vodafone sospendeva i lavori ed inoltrava al Comune nota di riscontro del 31.1.2007.
In riscontro alla suddetta nota, il Dirigente comunale inviava il contestato telegramma del 6.2.2007 in cui si dava atto della sospensione del procedimento, stante l’intervenuta adozione della deliberazione consiliare n. 63 del 22.12.2006 (recante il regolamento comunale per le installazioni di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione) e la mancata conclusione del procedimento relativo alla istanza della Vodafone alla data di esecutività  della suddetta deliberazione.
La ricorrente Vodafone N.V. impugna in questa sede la nota dello Sportello Unico Attività  Produttive del Comune di Modugno prot. n. 61770 del 28.12.2006 recante “diffida”, il telegramma del 6.7.2007 avente ad oggetto la sospensione del procedimento e la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 27.10.2006 con la quale è stato assunto l’indirizzo di non procedere al rilascio di nuove autorizzazioni per l’installazione di impianti di ripetizione sino all’approvazione del regolamento comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione.
La società  istante chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno consequenziale in relazione al mancato traffico telefonico quantificato in almeno € 52.000,00.
Rileva che l’impugnata nota di “diffida” prot. n. 61770/2006 è stata adottata in esecuzione della parimenti contestata deliberazione consiliare n. 46/2006 recante un illegittimo divieto e moratoria generalizzata con efficacia illimitata nel tempo; che la motivazione posta a fondamento della gravata deliberazione n. 46/2006 (vale a dire la mancanza del regolamento comunale) non è contemplata tra le ipotesi e le modalità  tassativamente previste dall’attuale normativa di cui al dlgs 1° agosto 2003, n. 259 per poter denegare il titolo abilitativo; che, peraltro, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione costituiscono opere di urbanizzazione primaria aventi carattere di pubblica utilità , ragione per cui non possono essere sottoposte ad un divieto assoluto e generalizzato, quale quello contenuto nella deliberazione consiliare in esame; che la contestata sospensione del procedimento di cui all’impugnato telegramma del 6.2.2007 è illegittima; che, infatti, rispetto alla prima richiesta di integrazione da parte del Comune, Vodafone ha tempestivamente risposto; che, conseguentemente, si è perfezionato il procedimento autorizzatorio per silentium(come previsto dall’art. 87, comma 9 dlgs n. 259/2003).
Si costituiva l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Preliminarmente, va rimarcato che le note comunali rimaste inoppugnate (in particolare quella dell’8.11.2005 prot. n. 0052609 con cui si chiedeva alla Vodafone di completare la documentazione e la nota del 7.12.2005 prot. n. 58377 con cui il Comune condizionava l’inizio dei lavori alla comunicazione del nominativo dell’impresa incaricata dell’esecuzione accompagnato dalle relative certificazioni di regolarità  contributiva) hanno carattere meramente endoprocedimentale. Pertanto, le stesse non necessitavano di immediata impugnazione.
Nel merito, deve essere sottolineato, conformemente a quanto sostenuto da parte ricorrente, che l’impugnata nota di “diffida” prot. n. 61770/2006 è stata adottata in esecuzione della parimenti censurata deliberazione consiliare n. 46/2006 recante un illegittimo divieto e moratoria generalizzata di installazione di impianti di telefonia con efficacia potenzialmente illimitata nel tempo, e cioè “sino all’approvazione del Regolamento Comunale per l’installazione di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione da parte del Consiglio Comunale di Modugno” (in ordine alla illegittimità  di un divieto generalizzato di installazione di impianti di telefonia in determinate zone urbanistiche cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3646; Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9414; Cons. Stato, Sez. VI, 20 ottobre 2010, n. 7588).
Pertanto, la gravata nota di “diffida” prot. n. 61770/2006 mutua lo stesso vizio da cui è affetta la menzionata deliberazione consiliare n. 46/2006.
Inoltre, anche la contestata sospensione del procedimento di cui all’impugnato telegramma del 6.2.2007 è illegittima.
Invero, in riscontro alla nota di Vodafone Omnitel prot. n. 35/07-NI/PU del 31.1.2007, il Dirigente del Decimo Settore del Comune di Modugno inviava il citato telegramma del seguente contenuto:
«In riscontro alla vostra nota datata 31.1.07 in atti comunali prot. n. 5650 del 31.1.07 comunicasi che contrariamente a quanto da voi esposto il termine indicato nel 7.2.07 non è conforme alla normativa vigente in materia art. 88 commi 1/2/7 del D. lgs. n. 259/03. Difatti tale normativa prevede l’inizio dei lavori decorso 90 giorni dall’ultima integrazione del 5.12.2006. Si ribadisce comunque che con delibera di CC n. 63 del 22.12.06 questa amministrazione ha adottato Regolamento Comunale per le installazioni di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione e pertanto non essendo il vostro procedimento concluso alla data di esecutività  della suddetta delibera lo stesso è da ritenersi sospeso.».
Vodafone Omnitel in data 27.10.2005 – come visto in precedenza – ha presentato al Comune di Modugno una denuncia di inizio attività  ai sensi degli artt. 86 e ss. dlgs n. 259/2003 (Modello B) per l’installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare con sistema UMTS con potenza in singola antenna fino a 20 watt e Master Station PMP sull’immobile sito in Modugno alla Via Porto Torres n. 61, allegando la documentazione necessaria.
Il procedimento amministrativo in questione è specificamente disciplinato dall’art. 87 dlgs n. 259/2003 rubricato “Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici” e non, come viceversa indicato nel telegramma impugnato, dall’art. 88 che disciplina “opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico”.
Alla luce della disposizione di cui all’art. 86, comma 3, secondo inciso dlgs n. 259/2003 (come novellato dall’art. 80, comma 1, lett. d dlgs 28 maggio 2012, n. 70) “Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità  sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività , conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13.”.
Al comma 5 è, inoltre, previsto che “il responsabile del procedimento può richiedere per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale”.
Nel momento in cui è stata adempiuta da parte di Vodafone Omnitel con nota prot. n. 741/05-NI/PU del 16.11.2005 assunta al protocollo del Comune con n. 54149 del 17.11.2005 la richiesta di integrazione documentale formulata dall’Amministrazione comunale con nota dell’8.11.2005 recapitata l’11.11.2005, è ripreso a decorrere il termine di novanta giorni, come previsto dal disposto dei commi 5 e 9 dell’art. 87 dlgs n. 259/2003.
Difatti, la comunicazione delle imprese esecutrici dei lavori e la trasmissione della documentazione di regolarità  contributiva di cui all’art. 3, comma 8 dlgs n. 494/1996 e s.m.i. non rilevano per il perfezionamento del procedimento autorizzatorio previsto per il caso di specie e disciplinato agli artt. 86 e 87 dlgs n. 259/2003.
L’iter della pratica si è, quindi, concluso positivamente con l’acquisizione da parte di Vodafone Omnitel N.V. del titolo per silentium in data 31.1.2006 ai sensi dell’art. 87, comma 9 dlgs n. 259/2003.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Non può, viceversa, trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata a pag. 19 dell’atto introduttivo, essendo la stessa rimasta sfornita di supporto probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
2) respinge la domanda risarcitoria.
Condanna il Comune di Modugno al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Vodafone Omnitel N.V., liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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