Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Elusione del giudicato – Avvio di nuovo procedimento – Fattispecie
Non costituisce elusione del giudicato l’adozione di un provvedimento che venga emesso dall’Amministrazione a seguito di una nuova istanza e di un rinnovato procedimento, successivo alla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza e ciò anche qualora la pronuncia giurisdizionale, oltre a dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla p.A., avesse pronunciato sulla fondatezza della relativa domanda (il TAR ha precisato che proprio la proposizione di una nuova istanza ad iniziativa autonoma della parte ricorrente ha determinato l’avvio di un nuovo ed autonomo procedimento legittimamente caratterizzato da una specifica attività istruttoria che ha portato al rigetto della domanda in virtù di “sopravvenienze” amministrative).
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Vedi Cons. St. , sez. V, sentenza 12 novembre 2013, n. 5386 – 2013; ric. n. 1573 – 2013. Esecuzione del giudicato, sentenza 29 dicembre 2014, n. 6408 – 2014Cons. St., sez.V, ric. n. 1701 – 2014 camera di consiglio 2 dicembre 2014.
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N. 01470/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Bio Ecoagrimm Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso Bice Annalisa Pasqualone in Bari, via Dalmazia, 161;
contro
Provincia di Foggia, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Martino, con domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti in Bari, Quintino Sella, 40; Prefetto di Foggia;
per l’ottemperanza
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza tar puglia, sede di bari, sez. ii n. 1754/2011 depositata in data 18.11.2011 e notificata in data 7.12.2011 alla provincia di foggia e al dirigente settore ambientale della provincia di foggia.
motivi aggiunti:
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del tar puglia, sede di bari, sez. ii n. 1754/2011 depositata in data 18.11.2011 e notificata in data 7.12.2011 alla provincia di foggia e al dirigente settore ambiente della provincia di foggia e al dirigente settore ambiente della provincia di foggia, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso luogo dell’amministrazione;
e la dichiarazione di nullità
a) della determinazione del responsabile del settore ambiente n. 883/6.15/reg. generale del 16.03.2012 e dell’allegato parere del comitato tecnico rifiuti della provincia di foggia;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto, ivi comprese le note a firma del dirigente del settore ambiente della provincia di foggia prot. n. 84393 del 29.12.2011, prot. n. 14558 del 28.02.2012 e prot. n. 25420 del 01.03.2012;
e la condanna
delle amministrazioni resistenti al pagamento della sanzione di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti Bice Pasqualone e N. Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, la società ricorrente chiede ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza T.A.R. Puglia Bari Sez. II, n. 1754/2011, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla Bio Ecoagrimm S.r.l. con conseguente annullamento del silenzio formatosi sull’istanza dell’1.2.2010 volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento dell’impianto di produzione di ammendanti e concimi agricoli, ordinandosi all’Amministrazione Provinciale di Foggia di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento avviato sull’istanza medesima.
Lamenta la ricorrente che nonostante il passaggio in giudicato della sentenza di cui sopra l’Amministrazione non avrebbe provveduto all’adozione del provvedimento conclusivo, così come non vi avrebbe provveduto il Commissario ad acta designato a suo tempo nella persona del Prefetto di Foggia.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Foggia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
In data 23.5.2012 la ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti, chiedendo dichiararsi in particolare la nullità della determinazione del Responsabile del Settore Ambiente n. 883/6.15/RG del 16.3.2012 nonchè dell’allegato parere del Comitato Tecnico Rifiuti della Provincia di Foggia e degli altri atti presupposti, con richiesta di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della sanzione ex art. 114 comma 4 lett. e) del c.p.a..
La Provincia di Foggia ha dedotto ai motivi aggiunti con memoria depositata il 26.5.2012.
Alla Camera di Consiglio del 31 maggio 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Premesso che ricorrono i presupposti di rito per l’ammissibilità del ricorso, rileva il Collegio che il ricorso è infondato nel merito.
Con la sentenza di questo Tribunale n. 1754/2011, non impugnata nei termini e passata in giudicato in data 7.1.2012, è stato accolto il ricorso proposto avverso il silenzio dell’Amministrazione non solo con riferimento al generico obbligo di provvedere, bensì specificatamente anche con apprezzamento della fondatezza dell’istanza nel merito, in conformità di quanto già statuito dallo stesso T.A.R. Bari con sentenza 2149/2009 recante annullamento della deliberazione G.P. Provincia di Foggia nella parte in cui limitava la potenzialità dell’impianto a 83.000 t/a invece che 232.000, sulla base dei favorevoli pareri espressi dal C.T.P. per la V.I.A. e dall’ARPA Puglia e dal Responsabile del Servizio Ambiente.
In esecuzione di tale sentenza è tuttavia intervenuto il provvedimento del Responsabile del Settore Ambiente in data 16.3.2012, provvedimento del quale la ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità radicale in quanto elusivo del giudicato.
Rileva il Collegio che, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento e di conformarsi ai principi enunciati nelle sentenze di questo Tribunale 2149/2008 e 1754/2011, il thema decidendi si incentra appunto sulla valutazione del provvedimento adottato dall’Amministrazione in data 16.3.2012.
Dalla documentazione in atti emerge anzitutto che la ricorrente, nonostante l’intervenuta sentenza 2149/2009 recante annullamento dei provvedimenti che limitavano la potenzialità a 83.000 t/a, ha autonomamente provveduto all’esecuzione di lavori di adeguamento degli impianti al fine di rendergli idonei all’effettivo esercizio dell’ampliamento richiesto.
In particolare, la ricorrente in data 1.2.2010 ha proposto una nuova istanza per ottenere l’autorizzazione all’ampliamento dell’impianto di produzione.
Tale circostanza ha introdotto un nuovo procedimento nel corso del quale il Comitato tecnico Provinciale ha proceduto alla Valutazione di Impatto Ambientale, con pareri sostanzialmente favorevoli dell’ARPA Puglia e dell’A.S.L. competente, cui ha fatto seguito la determinazione dirigenziale 2513/2010 con cui si imponevano talune prescrizioni tecniche.
Dopo l’ulteriore istruttoria e la valutazione del nuovo progetto in sede di conferenza di servizi, l’Amministrazione Provinciale di Foggia non dava seguito alla proposta di deliberazione formulata dal dirigente del Settore Ambiente per effetto dell’intervenuto provvedimento di sequestro dell’impianto eseguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico.
Solo in data 2.5.2011 l’Amministrazione Provinciale veniva formalmente a conoscenza del provvedimento di dissequestro dell’impianto, permanendo tuttavia il sequestro dell’area retrostante alla sede dell’impianto.
Alla data di notificazione della sentenza T.A.R. Bari 1754/2011, con cui si dichiara l’illegittimità dell’inerzia e si ordina all’Amministrazione Provinciale di provvedere in ordine all’istanza di ampliamento proposta dalla ricorrente, risultava tuttavia intervenuto il decreto del Presidente della Provincia di Foggia del 10.3.2011 con cui veniva ricostituito il Comitato tecnico Rifiuti, con relativa nomina dei nuovi componenti, organo il cui parere risulta previsto come obbligatorio ai sensi dell’art. 5 della l.r. 30/1986.
Legittimamente pertanto l’Amministrazione Provinciale, nell’adempiere all’obbligo di adottare il provvedimento conclusivo, ha trasmesso il progetto doverosamente all’esame del C.T.R., il quale dopo un sopralluogo eseguito il 9.12.2011, ha espresso infine parere contrario nella seduta del 27.12.2011.
Tale evenienza è stata oggetto di formale comunicazione alla ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990, cui ha fatto seguito – dopo la disamina delle osservazioni prodotte dalla ricorrente – il provvedimento finale di diniego dell’autorizzazione all’ampliamento.
Alla stregua di quanto sopra rileva il Collegio che l’adempimento dell’obbligo di provvedere di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1754/2011 sia pure secondo le indicazioni conformative contenute nella precedente sentenza 2149/2008 non potevano prescindere dalla doverosa acquisizione del parere obbligatorio del C.T.R., nel frattempo ricostituito.
Peraltro, le indicazioni conformative contenute nella sentenza 2149/2008 risultano riferite all’originario progetto e alla relativa istanza del 27.12.2007, atteso che con tale sentenza è stata annullata la delibera G.P. n. 404/08 che limitava il trattamento a 83.000 t/a in luogo delle 232.000 richieste; tale annullamento è stato supportato proprio dal rilievo del difetto di istruttoria in ordine alla limitazione indicata nel provvedimento, la quale appunto non trovava adeguato supporto di valutazione tecnica e di attività istruttoria, nonchè in relazione alla ritenuta incompetenza del Comitato Tecnico per la V.I.A. in ordine alla valutazione della quantità di rifiuti da trattare.
La proposizione di una nuova istanza in data 1.2.2010, ad iniziativa autonoma della parte ricorrente, ha determinato l’avvio di un nuovo e autonomo procedimento, caratterizzato da una specifica attività istruttoria, in essa ricomprendendo anche il parere del C.T.R., parere obbligatorio ai sensi dell’art. 5.9 della l.r. 30/1986.
In conseguenza delle sopravvenienze amministrative legate alla nuova istanza e al relativo nuovo procedimento avviato, nonchè soprattutto la costituzione del C.T.R., il cui parere è obbligatorio per la definizione del procedimento e che – a differenza del Comitato per la V.I.A. – è competente in ordine alla valutazione anche dei quantitativi trattabili, rendono evidente che la determinazione 833/2012 non può ritenersi atto elusivo del giudicato, essendo supportata a fatti e sopravvenienze intervenuti successivamente al giudicato.
Tale determinazione, esclusa per quanto sopra la natura elusiva del giudicato, integra ottemperanza all’obbligo di definire il procedimento, una volta che le sopravvenienze amministrative hanno determinato il superamento delle prescrizioni contenute nella sentenza del 2009 e afferenti a vizi del provvedimento finale e degli atti presupposti nell’ambito di un procedimento autonomo volto all’esame del precedente progetto istanza di ampliamento del 2007.
Alla stregua di quanto sopra, va respinta anche la richiesta di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della sanzione di cui all’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. per difetto dei presupposti relativamente previsti.
Il ricorso va dunque respinto in toto.
Ricorrono tuttavia ragioni equitative che inducono a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)