Giurisdizione  – Pubblico impiego – Inserimento in graduatoria dirigenti scolastici – Giurisdizione del G.O. – Sussistenza

àˆ devoluta alla giurisdizione del G.O. la controversia con la quale si faccia valere la pretesa all’inserimento in una graduatoria per dirigenti scolastici, a seguito dell’intervenuto mutamento del quadro normativo di riferimento. Tale conclusione appare in linea con i principi più volte espressi dalla Corte di Cassazione SS.UU. (14/5/2007 n. 10940; 11/1/2007 n. 307) che, pur se non direttamente riferibili alla predetta fattispecie, risultano perfettamente coerenti con la configurazione dell’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo solo con riferimento alle materie e alle controversie specificamente e tassativamente individuate dalla legge. Da ultimo, la Corte di Cassazione, ha più volte affermato tale orientamento, anche con specifico riferimento alla fattispecie della pretesa all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria (ex multis Cass., SS.UU., n. 12865 del 13.6.2011; vedi anche Cons. Stato, Sez. V, 23.1.2012 n. 269).

 
N. 01469/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01775/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1775 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Cataldo Castelli, rappresentato e difeso dall’avv. Davide G. Maggiore, con domicilio eletto presso Egidio Ferri in Modugno, via X Marzo N.108 G/20; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in Persona del Ministro, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– della nota prot. n. 8306 del 23 09.2008 resa dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la puglia, ricevuta in data 26.09.2008;
nonchè, se per quanto occorra,
– della nota prot. n. 6661/1 del 25.07.2008 resa dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale per la puglia – ufficio iii organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola -, ricevuta in data 01.08.2008;
– di ogni altro atto, provvedimento presupposto, connesso ovvero conseguenziale, quand’anche sconosciuto;
motivi aggiunti:
– della nota prot. a00drpug n. 6925 del 05.08.2009 resa dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la puglia nella parte in cui ha considerato esaurita, in danno del ricorrente, la graduatoria di quei candidati che hanno completato la procedura concorsuale ma privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;
– della nota prot. n. a00dgpug n. 6922 del 05.08.2009 resa dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la puglia;
– della nota prot. n. a00dgpug n. 6924 del 05.08.2009 reso dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la puglia;
– del d.d.g. prot. n. a000dgpug n. 7054 del 10.08.2009 con cui il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per la puglia, ha inserito, tra gli altri, i candidati ivi elencati in coda alle graduatorie di merito del 1° settore formativo della scuola primaria e di istruzione secondaria di 1° grado, nella parte in cui non ha inserito utilmente l’odierno ricorrente;
– di ogni altro atto, provvedimento presupposto, connesso ovvero conseguenziale, quand’anche sconosciuto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in Persona del Ministro e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. D. G. Maggiore e avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, Castelli Cataldo impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Il ricorrente è stato escluso dal concorso per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. del 17.12.2002, con provvedimento del 6.2.2003, per ritenuto difetto dei requisiti di partecipazione soggettivi e di servizio.
Il Castelli, impugnato detto provvedimento di esclusione innanzi al T.A.R. Lazio, ha partecipato al procedimento concorsuale in virtù di provvedimento di ammissione provvisoria con riserva, restandone infine definitivamente escluso, giusta decreto MIUR del 30.9.2005, in esecuzione della sentenza T.A.R. Lazio n. 263/2004, confermata dal Consiglio di Stato.
A seguito dell’entrata in vigore della finanziaria 2007 e del d.l. mille proroghe 31/2008, il ricorrente ha proposto istanza diffida per ottenere l’inserimento nella graduatoria dei dirigenti scolastici di che trattasi.
Con l’impugnato provvedimento del 23.9.2008 la predetta istanza è stata respinta.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1)violazione di legge, mancata applicazione della legge, difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità .
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione MIUR, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.A. adito e chiedendo in subordine pervenirsi alla reiezione del ricorso.
Con motivi aggiunti depositati in date 11.12.2009 e 29.11.2010 il ricorrente ha proposto impugnazione nei confronti degli ulteriori provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha dichiarato decaduta la graduatoria dei candidati che hanno completato la procedura concorsuale ma privi dei requisiti, nonchè il provvedimento del 24.8.2010 con cui sono stati dichiarati vincitori del concorso a dirigente scolastico i candidati ivi indicati, deducendo i seguenti ulteriori motivi di censura:
2) violazione art. 1 comma 615 lett. c) e art. 24 quinquies l. n. 31/08; difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto vari profili.
All’Udienza del 31 maggio 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame, così come i due atti recanti motivi aggiunti (peraltro non notificati ad alcun controinteressato) sono inammissibili per difetto di giurisdizione del G.A. adito, atteso che la cognizione si appartiene al Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro.
Ed invero, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 29/93, come modificato dal D.Lgs. n. 80/98, nonchè ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, sono devolute al Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità  dirigenziale, nonchè quelle concernenti le indennità  di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti” (art. 63 comma 1 D.Lgs. 165/2001).
Con la normativa citata è stata delineata una cognizione generale del Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro nelle controversie di pubblico impiego, risultando viceversa configurato l’ambito di giurisdizione del Giudice Amministrativo solo con riferimento alle materie e alle controversie specificamente e tassativamente individuate dalla legge, fra cui la materia delle procedure concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto, procedure che iniziano con l’indizione del concorso e terminano con l’approvazione della graduatoria e la relativa individuazione dei vincitori.
Secondo l’orientamento interpretativo e giurisprudenziale ormai divenuto prevalente restano altresì devolute al Giudice Amministrativo anche le controversie relative a procedure concorsuali di tipo interno, finalizzate non già  alla costituzione del rapporto di impiego in senso vero e proprio, bensì all’acquisizione di diversa categoria, secondo la nuova classificazione, intendendo tale circostanza come integrante una sorta di novazione del rapporto, sempre che la nuova posizione funzionale possa considerarsi come una progressione in senso verticale.
Ed invero tale orientamento – desumibile dai principi più volte espressi dalla Corte di Cassazione SS.UU. (14/5/2007 n. 10940; 11/1/2007 n. 307), secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato “sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato articolo 63 co. IV, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. che si sviluppano fino all’approvazione delle graduatorie ¦” (SS.UU. 10490/2007); “le controversie relative alla fase successiva all’approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario¦” (SS.UU. n. 307/2007) – è stato infine specificamente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Ed invero, la Corte di Cassazione, cui è affidata la funzione regolatrice della giurisdizione, ha più volte affermato tale orientamento, anche con specifico riferimento alla fattispecie della pretesa all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria (ex multis Cass., SS.UU., n. 12865 del 13.6.2011; vedi anche Cons. Stato, Sez. V, 23.1.2012 n. 269).
Il caso in esame, tuttavia, non rientra in alcuna di tali ipotesi, non vertendosi neanche in tema di pretesa allo scorrimento di una graduatoria, bensì nella pretesa all’inserimento nella graduatoria in relazione al mutato contesto normativo, secondo l’argomentare del ricorrente.
La controversia in esame esula, pertanto, dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, appartenendosi alla giurisdizione del Giudice Ordinario, secondo il succitato orientamento delle Sezioni Unite.
Tale profilo di inammissibilità  per difetto di giurisdizione risulta preliminare ed assorbente di ogni altra questione.
Resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.
Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 per spese diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – II^ Sez., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1775/2008, proposto da Castelli Cataldo, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito e statuisce appartenersi la giurisdizione al Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processual-civilistici.
Condanna il ricorrente la pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 comprensive di spese diritti e onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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