1. Accesso – Presupposti di rito – Ricorso – Notificazione – Termine – Perentorietà 


2. Accesso – Diniego – Istanza di riesame – Riapertura termini di impugnazione – Esclusione – Fattispecie

1. Deve essere dichiarato irricevibile, perchè prodotto oltre il termine decadenziale di trenta giorni di cui all’art. 116 c.p.a., il ricorso per l’accesso agli atti, in quanto alla stregua di ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso in particolare dalle due sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2006 e 7/2006, la pretesa all’accesso documentale dove essere qualificata  come diritto condizionato, con conseguente onere di impugnativa nei termini dell’eventuale diniego. 


2. Deve escludersi che una istanza di riesame ad un diniego di accesso espresso ritualmente dalla P.A. possa riaprire i termini per l’impugnazione, a maggior ragione qualora l’atto di riscontro alla suddetta domanda sia da annoverare nella fattispecie degli atti meramente confermativi, in assenza di attività  istruttoria o valutativa ulteriore.

N. 01466/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2012, proposto da: 
Francesco Laruccia, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Laruccia, con domicilio eletto presso Giuseppe Laruccia in Bari, via Melo 195; 

contro
Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi N.63; Comune di Conversano – Polizia Municipale; 

nei confronti di
Arte del Gelo Srl; 

per l’annullamento
del diniego espresso con nota del 16.11.2011 prott. 2371/pm, a firma del direttore area di vigilanza comandante della polizia municipale dott. giovanni di capua opposto alla richiesta di accesso alla documentazione inerente la concessione rilasciata in favore della srl arte del gelo, avanzata dall’odierno ricorrente in data 28.10.2011;
e per l’accertamento del diritto
del ricorrente a prendere visione e ad ottemperare copia della predetta concessione, richiesta con istanza del 228.11.2011;
nonchè per la conseguente condanna
della p.a. in persona del suo giuridico e legale rappresentante pro-tempore, il sindaco, ad esibire integralmente senza eccezione alcuna documentazione richiesta.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Conversano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Laruccia e M. F. Ingravalle;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento in una con l’accertamento del proprio diritto ad ottenere la copia degli atti amministrativi richiesti con istanza del 28.11.2011, con condanna del Comune ad esibire integralmente la documentazione richiesta.
Il ricorrente ha richiesto l’accesso agli atti relativi alla concessione di suolo pubblico rilasciata in favore della controinteressata Arte del Gelo s.r.l., relativa ad area pubblica adibita a marciapiede prospiciente l’ingresso del condominio in cui risiede il ricorrente medesimo.
A tale istanza è stato opposto diniego, motivato con riferimento all’opposizione relativamente manifestata dalla controinteressata.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
violazione artt. 24 e 113 Cost.; violazione artt. 3, 22 e 24 L. n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità , sviamento, difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Conversano contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 27 aprile 2012 il ricorso è stato quindi introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile e irricevibile.
L’Amministrazione intimata, che ha sollevato eccezione formale in tal senso, ha fornito prova che il ricorrente ha ricevuto la notifica del diniego di accesso di cui alla nota del Comandante della P.M n. 2371/P.M. del 16.11.2011, a mani proprie e in data 16.11.2011.
Dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto per l’impugnazione del diniego di cui sopra, il ricorrente ha depositato istanza di riesame dell’originario diniego, invitando il Comune resistente a provvedervi in autotutela, per le motivazioni ivi indicate.
A tale nuova istanza, ha fatto seguito la nota del 21.12.2011, con cui il Comune di Conversano ha confermato il diniego già  espresso, con atto perfettamente sussumibile nella fattispecie degli atti meramente confermativi, in assenza di attività  istruttoria o valutativa ulteriore.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, il ricorso in esame risulta irricevibile perchè prodotto oltre il termine decadenziale di trenta giorni di cui all’art. 116 c.p.a., atteso che – a fronte della notifica dell’originario diniego in data 16.11.2011, a mani proprie, il ricorso è stato portato alla notifica solo in data 13.1.2012, con conseguente irricevibilità  ex art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a.
Nulla quaestio in ordine alla natura decadenziale del predetto termine alla stregua di ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso in particolare dalle due sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2006 e 7/2006, dovendosi qualificare la pretesa all’accesso documentale come diritto condizionato, con conseguente onere di impugnativa nei termini dell’eventuale diniego.
La natura decadenziale del termine e la conseguente irricevibilità  e inammissibilità  del ricorso proposto, in quanto legati inscindibilmente al procedimento avviato sull’istanza di accesso, non precludono ovviamente la proponibilità  di nuova istanza, attesa la natura preliminare e procedimentale della definizione dell’istanza di accesso di che trattasi.
Per mero dovere di completezza rileva il Collegio che il diniego di accesso non può legittimamente supportarsi esclusivamente all’opposizione manifestata dal controinteressato, occorrendo una specifica valutazione da parte dell’Amministrazione degli interessi in conflitto, al fine di individuare se in concreto risulti prevalente l’interesse alla privacy ovvero l’antagonista interesse all’accesso documentale finalizzato alla tutela giurisdizionale di diritti o interessi.
Il ricorso va dichiarato dunque inammissibile.
Ricorrono evidenti ragioni equitative che inducono a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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