1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Cessione di volumetria – Criterio della contiguità  – Applicazione
2. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Cessione di volumetria – Contiguità  fra fondi – Presupposti e limiti
3. Procedimento amministrativo – Principio del neminem laedere – Applicazione

1. Ai fini della cessione di volumetria tra fondi, al criterio della “adiacenza” si è sostituito quello della “contiguità “. La valutazione della sussistenza della “contiguità ” deve essere effettuata in concreto, fermo rimanendo che l’utilizzazione del criterio non deve risultare pregiudizievole per gli equilibri sottesi al piano, nel senso che non deve determinare un aggravio urbanistico nella zona di riferimento.


2. Ai fini della sussistenza della “contiguità ” tra fondi deve farsi riferimento a due criteri alternativi: ubicazione dei due fondi nella stessa maglia urbanistica soggetta a pianificazione attuativa unitaria ovvero, in subordine, ove lo strumento non contenga una perimetrazione unitaria ai fini della pianificazione attuativa, ubicazione nello stesso quartiere.


3. Alla stregua del principio generale del neminem leadere, da ritenersi applicabile anche al procedimento amministrativo, non possono farsi ricadere sul soggetto agente effetti pregiudizievoli indipendenti dalla sua condotta (nella fattispecie il TAR ha precisato che non può andare a danno del soggetto richiedente un permesso di costruire a sanatoria il lasso di tempo impiegato da altra Amministrazione per rilasciare un parere di propria attribuzione).

 
N. 01453/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01968/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2009, proposto da: 
Rosa Giuliano, rappresentata e difesa dal prof. avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Nicolai n.29; 

contro
Comune di Capurso, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via M.Celentano n.27; 

per l’annullamento
– della determina dirigenziale, prot. n. 21887 del 17.9.2009, successivamente ricevuta, di annullamento in autotutela del parere favorevole inerente l’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla ricorrente;
– della nota prot. n. 17944 del 24.7.2009;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Capurso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. A. Loiodice e avv. Giovanna Corrente, su delega dell’avv. F. Panizzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.-La sig.ra Giuliano è proprietaria di un appartamento nel comune di Capurso, nel quale risiede e sul quale ha realizzato alcuni lavori di ampliamento e modifiche interne senza titolo abilitativo.
In data 17.11.2006, ha chiesto all’Amministrazione comunale il rilascio del permesso di costruire in sanatoria all’uopo dichiarando di asservire all’immobile de quo parte della cubatura residua riveniente dalla vicina particella 743 del foglio 13, avente una volumetria di progetto di mc. 2664,10 contro mc. 2889,75 max realizzabili.
Il 2 ottobre dell’anno successivo il Comune, con nota del Capo Settore Assetto del Territorio prot. n.20525, ha espresso parere favorevole ma sottoposto a due condizioni; in particolare, per quel che qui rileva, che venisse acquisito agli atti della pratica il nulla-osta delle F.S.E.. Contestualmente veniva richiesta l’esibizione di una corposa documentazione, con la precisazione che il parere avrebbe conservato efficacia per un termine massimo di un anno dalla ricezione.
Soltanto in data 9 febbraio 2009, la Regione ha rilasciato il richiesto nulla-osta con determina dirigenziale n.55/2009, dopo ben sette mesi di istruttoria.
Il Dirigente comunale del Settore Assetto del territorio, tuttavia, dopo aver comunicato in data 24.7.2009 -con nota prot. n.17944- l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del predetto parere, ha effettivamente annullato il parere stesso con nota prot. n.21887 del 17.9.2009.
Le ragioni sulle quali l’autotutela si fonda sono due: a) decorso del termine massimo di un anno previsto senza che la pratica fosse stata integrata con tutta la documentazione richiesta; b) impossibilità  di procedere alla cessione di volumetria in assenza del requisito della “significativa vicinanza”.
L’interessata ha impugnato l’atto di autotutela con il gravame in epigrafe, notificato in data 20.11.2009 e depositato il successivo 2 dicembre.
Con atto datato 30.12.2009 si è costituito in giudizio il Comune resistente chiedendone la reiezione.
All’udienza del 27 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso deve essere accolto sulla scorta del primo e del terzo motivo.
2.1.- Il primo motivo è diretto a censurare il provvedimento gravato nella parte in cui esclude la sussistenza nella fattispecie del requisito della “significativa vicinanza”.
Parte ricorrente invoca gli arresti ormai consolidati in giurisprudenza, per cui al criterio dell’adiacenza è stato sostituito -appunto- quello della significativa vicinanza ma senza la fissazione di distanze minime tra fondo dominante e fondo servente (cfr. C.d.S., V, n.6734/03).
Deve in effetti convenirsi che la valutazione della contiguità  dei suoli ai fini della cessione di volumetria debba essere operata caso per caso, tenuto conto delle concrete condizioni urbanistiche della zona e applicando il criterio della vicinanza tra i fondi in modo flessibile; sempre che sussista omogeneità  di destinazione tra le aree considerate.
Lo stesso precedente di questa Sezione (sentenza n.3418/2010), invocato dalla difesa comunale a sostegno della legittimità  dell’atto di autotutela gravato, è ben più articolato di quanto rappresentato nella memoria difensiva. Chiarito invero in via preliminare che il trasferimento di volumetria, nel silenzio dello strumento urbanistico comunale, debba ritenersi consentito nella misura in cui sia inidoneo ad incidere “..sull’equilibrio tra cittadini residenti ed opere di urbanizzazione sotteso alle previsioni dello strumento urbanistico” stesso, la Sezione ha individuato due alternativi criteri per la verifica di ammissibilità : ubicazione dei due fondi nella stessa maglia urbanistica soggetta a pianificazione attuativa unitaria; in subordine, ove lo strumento urbanistico non contenga una perimetrazione unitaria ai fini della pianificazione attuativa, ubicazione nello stesso quartiere. In ogni caso, l’utilizzazione del criterio non deve risultare pregiudizievole per gli equilibri sottesi al piano, nel senso che non deve determinare un’aggravio urbanistico nella zona di riferimento.
Nella fattispecie che ci occupa il suolo servente, acquistato dalla ricorrente al solo scopo di cedere volume al suolo dominante, dista da quest’ultimo m.370, distanza in effetti superiore a quella considerata nella richiamata pronunzia del Consiglio di Stato n.6734 e nel precedente di questa Sezione; tuttavia ricade nella stessa zona con destinazione “B”, certamente nello stesso quartiere e insiste sulla stessa strada.
Senza trascurare che l’intervento in ampliamento rispetto al quale si è posta la necessità  del recupero di volume è quantitativamente irrilevante (si tratta di una veranda di soli 20 mq.) e, pertanto, in sè inidoneo ad incidere sui carichi urbanistici della zona; e che, in ogni caso, lo strumento urbanistico comunale, come chiarito dalla stessa difesa del comune, contempla espressamente per le zone A e B il recupero degli standards mancanti in maglie esterne. In buona sostanza, per l’entità  dell’intervento, per la sua concreta ubicazione e in considerazione delle specifiche norme di piano non si pone nel caso di specie un problema di aggravio del carico urbanistico.
2.2.- Il terzo motivo di ricorso è, poi, diretto a contestare l’ulteriore ragione su cui si fonda l’autotutela: l’asserita scadenza del termine di un anno senza che sia stata completata l’integrazione documentale di cui al parere favorevole oggetto di annullamento.
Sostiene il ricorrente che il termine in questione dovesse ritenersi sospeso nelle more dell’istruttoria per il rilascio del nulla-osta regionale, avendo a questo il parere stesso condizionato la sua efficacia.
La tesi ricorrente appare convincente. Ed invero il parere favorevole in questione, poichè espressamente sottoposto a condizione sospensiva, non avrebbe potuto conseguire efficacia fino all’inverarsi della condizione stessa; ciò che si è verificato in data 9 febbraio 2009 con il rilascio del nulla-osta regionale.
Peraltro diverse ragioni militano a favore della conclusione attinta. Alla stregua del principio generale del neminem laedere non possono farsi ricadere sul soggetto agente effetti pregiudizievoli indipendenti dalla sua condotta; nel caso di specie il notevole lasso di tempo occorso per l’istruttoria regionale.
3.- In sintesi, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidandole in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CAP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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