Pubblica sicurezza – Licenza di porto d’armi – Diniego – Conguità  della motivazione – Legittimità 
 

àˆ legittimo il provvedimento di diniego di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti (peraltro a carattere latamente discrezionale) qualora lo stesso appaia adeguatamente motivato e proporzionato in riferimento allo svolgimento fattuale rappresentato negli atti che ne costituiscono il presupposto.


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TAR, ric. n. 959 – 2012


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N. 00556/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00959/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2012, proposto da:

Michele Sementino, rappresentato e difeso dall’avv. Bernardino Masanotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Antonio Gambatesa in Bari, corso Cavour, n. 208;

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Prefetto della Provincia di Foggia del 14.11.2011, notificato il 13.12.2011 – prot. n. 23029/11 area 1^bis di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Alessandro Ciliberti e l’avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso, tenuto conto in particolare che il provvedimento impugnato, latamente discrezionale, deve ritenersi adeguatamente motivato e proporzionato in riferimento allo svolgimento fattuale rappresentato negli atti presupposti al provvedimento stesso;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che tuttavia sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)