Procedimento amministrativo – Abilitazione alla professione di avvocato – Prova scritta – Trascrizione di un parere tratto da testo non ammesso – Non ammissione alla prova orale – Plagio – Sussiste
Ai fini della legittimità dell’esclusione dalla prova concorsuale, ciò che rileva è la pressochè piena corrispondenza testuale tra parti dell’elaborato redatto del candidato e un testo la cui consultazione non era ammessa in sede di esame, a nulla rilevando l’eventuale sovrapponibilità di tali parti con massime giurisprudenziali qualora l’Amministrazione abbia sufficientemente documentato il plagio.
N. 01451/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01348/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2010, proposto da:
Domenico Luiso, rappresentato e difeso dall’avv. Donato Luiso, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;
contro
Commissione Esami Avvocato c/o C.A. Torino, Commissione Esami Avvocato c/o C.A. Bari e Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; Commissione Centrale Esami Avvocato c/o Ministero Giustizia;
per l’annullamento
del verbale di adunanza n. 150, del 09.04.2010, inerente la busta n. 209, redatto dalla Prima Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’Appello di Torino nel concorso per l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, sessione 2009, indetto con D.M. pubblicato nella G.U. – IV serie speciale n. 58, del 31.07.2009, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un giudizio di annullamento delle prove di diritto civile, diritto penale e all’atto di diritto civile; della determinazione della Commissione presso la Corte d’Appello di Bari di esclusione del medesimo dalla partecipazione alle prove orali; nonchè di ogni altro atto a questi connesso, conseguente o presupposto, ancorchè non conosciuto dal ricorrente ed in particolare del provvedimento con cui sono stati approvati gli elenchi pubblicati per affissione, in data 11.06.2010, presso la Corte d’Appello di Bari, nella parte in cui non risulta menzionato fra i candidati ammessi alla successiva prova orale anche il ricorrente, siccome escluso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Esami Avvocato c/o C.A. Torino, della Commissione Esami Avvocato c/o C.A. Bari e del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Luiso Donato e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato, sessione 2009, svoltisi presso la Corte d’Appello di Bari, avendo disposto la Seconda Sottocommissione presso la Corte d’appello di Torino, che ha proceduto alla revisione della correzione delle prove scritte sostenute dai candidati, l’annullamento della prova scritta del ricorrente per aver accertato il vizio di plagio sia per il parere di diritto civile che per quello di diritto penale.
Il ricorso è infondato.
Deve in proposito rilevarsi che la quarta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 5583/2010, ha accolto l’appello proposto nella fattispecie dal Ministero della Giustizia e, in riforma dell’ordinanza impugnata n.696/2010 di questa Sezione, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado, rilevando che l’Amministrazione, senza essere smentita ex adverso, abbia sufficientemente documentato il plagio e dimostrato che le prove di esame siano state copiate da testi non ammessi.
La stessa quarta Sezione, tornando successivamente sulla questione nel decidere un caso analogo a quello che ci occupa, con ordinanza n.24/2011, ha -testualmente- puntualizzato che “¦ai fini della legittimità dell’esclusione dalla prova concorsuale, ciò che conta è la pressochè piena corrispondenza testuale tra parti dell’elaborato redatto del candidato e un testo, la cui consultazione non era ammessa, a nulla rilevando l’eventuale sovrapponibilità di tali parti con massime giurisprudenziali (essendo non solo verosimile, ma ovvio, che anche i manuali e i commentari proibiti – e non solo i codici commentati con la giurisprudenza – in larga parte riproducono i contenuti di sentenze e massime giurisprudenziali)”.
Anche nella fattispecie in esame, come in quella oggetto dell’ordinanza cautelare appena riportata e definitivamente decisa con sentenza di questa Sezione n.1064/2012, il mero confronto con il testo da cui si sarebbe attinto secondo le contestazioni mosse dalla Commissione, prodotto in copia dallo stesso ricorrente, rivela le parti riprodotte, particolarmente evidenti in relazione al tema di civile.
Pertanto, i rilievi del giudice di appello risultano nella fattispecie confortati dalla semplice lettura degli elaborati; lettura che invero mostra chiaramente il difetto di originalità degli stessi e avvalla la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice. Questa, si ribadisce, ha disposto l’annullamento della prova scritta del ricorrente non avendo ritenuto il parere di diritto civile e quello di diritto penale espressione della capacità elaborativa del candidato e, pertanto, idonei ad esprimere un giudizio di ammissione alla prova orale.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)