Pubblica sicurezza – Licenze – Porto di fucile per uso caccia – Revoca – Obbligo di motivazione – Natura di provvedimento latamente discrezionale – Conseguenze 
 
 

La revoca di porto di fucile per uso caccia è legittima anche se motivata con riferimento ad atti presupposti del procedimento, attesa la sua natura di provvedimento latamente discrezionale.


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TAR, ric. n. 954 – 2012


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N. 00555/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00954/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2012, proposto da:

Vincenzo Sementino, rappresentato e difeso dall’avv. Bernardino Masanotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Antonio Gambatesa in Bari, corso Cavour, n. 208;

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, Questura di Foggia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) del decreto del Questore della Provincia di Foggia del 3.10.2011, notificato il 13.12.2011 di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. 843356-m del 29.4.2008;
2) di ogni altro provvedimento comunque connesso preordinato e conseguente rappresentato dal decreto del prefetto della Provincia di Foggia del 15.11.2011, notificato il 13.12.2011 – prot. n.23031/11 area 1^ bis di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia e della Questura di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Alessandro Ciliberti e l’avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso, tenuto conto in particolare che il provvedimento impugnato, latamente discrezionale, deve ritenersi adeguatamente motivato e proporzionato in riferimento allo svolgimento fattuale rappresentato negli atti presupposti al provvedimento stesso;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, tuttavia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)