1. Pubblico impiego – Concorsi – Commissione – Titoli – Valutazione – Applicazione normativa di settore richiamata dal bando – Obbligatorietà
2. Pubblico impiego – Concorsi – Commissione – Valutazione – Punteggio alfanumerico – Legittimità
3. Giurisdizione – Impugnazione contratto di lavoro sottoscritto all’esito di procedura concorsuale – Inammissibilità – Giurisdizione del G.O.
4. Pubblico impiego – Concorsi – Contratto di assunzione – Annullamento giurisdizionale del procedimento di concorso – Annullamento in autotutela del relativo contratto sottoscritto all’esito del procedimento – Necessità
1. Nell’espletamento dei concorsi pubblici la valutazione dei titoli deve avvenire secondo i criteri stabiliti nella specifica normativa di settore richiamata nel relativo bando di concorso (nella specie la lex specialis aveva richiamato espressamente per la valutazione dei titoli di servizio e culturali il vigente disciplinare comunale).
2. Per pacifico orientamento giurisprudenziale per la valutazione dei titoli deve ritenersi sufficiente ed idoneo l’uso, da parte della commissione, del punteggio alfanumerico.
3. L’impugnazione del contratto di lavoro sottoscritto dal vincitore di un concorso pubblico è inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A., giurisdizione che in materia di pubblico impiego si arresta, per esplicita disposizione dell’art. 63 del D.Lgs. 165/01, alla fase conclusiva delle procedure concorsuali.
4. La natura conformativa della decisione del giudice amministrativo di annullamento della procedura concorsuale obbliga l’amministrazione ad annullare in autotutela il contratto di lavoro conseguente sottoscritto con il vincitore del concorso annullato.
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Vedi Cons. St., sez. V, ric. n. 8428 – 2012; decreto decisorio, 15 luglio 2016, n. 1021 – 2016
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N. 01449/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00423/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2011, proposto da:
Luca Lucanie, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia n.37;
contro
Comune di Molfetta, rappresentato e difeso dall’avv. Davide De Gennaro, con domicilio eletto presso Tommaso Germano in Bari, via Bovio n.43/L;
nei confronti di
Crescenzo Turtur, rappresentato e difeso dall’avv. Alba Rosa Cantatore, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale n. 307 del 28.12.2010 avente ad oggetto l’approvazione dei verbali della commissione giudicatrice del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di n. 1 posto di istruttore tecnico – perito industriale (cat. c – posizione economica c1) – area tecnica – settore lavori pubblici” e l’approvazione della graduatoria finale, da cui risulta vincitore il sig. Turtur Crescenzo;
– dei verbali: n. 3 del 7.12.2010, n. 4 del 15.12.2010, n. 5 del 22.12.2010;
– della scheda di valutazione dei titoli del sig. Turtur Crescenzo, assegnante il punteggio complessivo di 13,40 punti;
– della graduatoria di merito approvata con determinazione dirigenziale del settore aa.gg. n. 307 del 28.12.2010, nella parte relativa al punteggio attribuito al sig. Turtur;
– della determinazione dirigenziale n. 377 del 30.12.2010, con cui veniva assunto in prova il sig. Turtur Crescenzo con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno;
– del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato e ad orario pieno, n. 19 del 31.12.2010, sottoscritto dal sig. Turtur Crescenzo e dal comune di Molfetta;
– per la declaratoria del diritto del ricorrente all’attribuzione dei giusti punteggi previsti dal bando di concorso, alla conseguente modifica della graduatoria, nonchè ad essere individuato quale vincitore del concorso;
– per la condanna del comune di Molfetta al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Molfetta e di Crescenzo Turtur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. G. Abbattista, su delega dell’avv. N. Calvani, avv. Gianluigi De Fazio, su delega dell’avv. D. De Gennaro e avv. A. R. Cantatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica per titoli ed esami per n. 1 posto di Istruttore Tecnico – Perito Industriale (Cat. C- posizione economica C1)- Area Tecnica- Settore Lavori Pubblici, indetta dal Comune di Molfetta con determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, n. 297 del 29/10/2010.
All’esito il sig. Lucanie si classificava al secondo posto, con punti 82,64/120, dopo il vincitore Turtur Crescenzo che riportava punti 83,40/120.
In sede di attribuzione del punteggio per i titoli (oggetto di contestazione) il vincitore sig. Turtur riportava punti 13,40 (per titoli), mentre il ricorrente otteneva 14,64 punti (per titoli)
Con due motivi di ricorso contesta l’esito delle operazioni concorsuali, in particolare in riferimento all’attribuzione del punteggio per titoli, denunciandone l’illegittimità per difetto di motivazione e violazione della normativa di settore ed in particolare delle norme di dettaglio che governano l’attribuzione del punteggio per titoli nelle procedure concorsuali del Comune di Molfetta.
Va subito sgomberato il campo dalla censura di difetto di motivazione (con cui si contesta la sufficienza del punteggio alfanumerico), in quanto la giurisprudenza amministrativa è granitica nell’indicarne la idoneità e sufficienza.
Punto nodale della controversia è, invece, la corretta attribuzione del punteggio per titoli al vincitore, contestata con il primo motivo di ricorso con cui si deduce: Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione delle norme del bando di concorso – determinazione dirigenziale n. 297 del 29.10.2010 – Violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio e di imparzialità , violazione della lex specialis – Violazione degli artt. 26, 27 e 28 della deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 25.05.2006 in riferimento ai criteri per la valutazione dei titoli di servizio, dei titoli culturali e del curriculum professionale – Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, carente istruttoria, omessa valutazione comparativa degli interessi in gioco, contraddittorietà – difetto di motivazione.
Nello specifico il ricorrente premette che la normativa di settore, cui rinvia il bando di concorso, è rappresentata dagli artt. 24 e seguenti del Capo VII “Criteri di valutazione” del Disciplinare comunale n. 58 del 25/05/2006, a norma del quale il punteggio complessivo per titoli di 30 punti sarebbe stato ripartito per le seguenti categorie:
1. Titoli di studio punti 11,0000
2. Titoli di servizio punti 11,0000
3. Titoli culturali e vari punti 6,0000
4. Curriculum professionale punti 2,0000.
Inoltre, per valutazione dei titoli di servizio, l’art. 26 del disciplinare comunale n. 58/2006 dispone che possano essere attribuiti:
“a) punti 0,60 per ciascun anno di servizio prestato nella categoria del profilo a selezione o in quella superiore nonchè per ciascun anno di servizio civile e di leva effettivamente prestato- art. 6- comma 3- legge n. 230/1998- (servizio massimo valutabile: anni 10 con attribuzione complessiva di punti 6,00);
b) punti 0,40 per ciascun anno di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore (servizio massimo valutabile: anni 10 con attribuzione complessiva di punti 4,00);
c) punti 0,10 per ciascun anno di servizio prestato nella categoria ulteriormente inferiore (servizio massimo valutabile: anni 10 con attribuzione complessiva di punti 1,00)”.
Contesta l’assegnazione al Sig. Turtur Crescenzo di 8,40 punti per i TITOLI DI SERVIZIO, sostenendo che:
– erroneamente sarebbero stati attribuiti i punti per alcuni degli anni di servizio prestati alle dipendenze del comune (nei seguenti periodi: dal 30/10/2001 al 29/10/2006 (pari a 60 mesi), per altri 12 mesi decorrenti dal 29/12/2006 ed infine dal 31/12/2007 al 30/12/2010 (3 anni)), perchè mancando, nella documentazione prodotta, l’indicazione del profilo nel quale il Sig. Turtur sarebbe stato inquadrato, risulta indimostrato che questi anni siano valutabili con il massimo del punteggio attribuibile.
– In ogni caso, nella più favorevole delle ipotesi (servizio nello stesso profilo messo a concorso), con l’attribuzione quindi di 0,60 punti per ciascun anno lavorativo, non sarebbe stato rispettato il limite di 6,00 punti complessivi al massimo, previsto dall’art. 26 cit. che stabilisce “servizio massivo valutabile: anni 10 con attribuzione complessiva di punti 6,00” .
– Anche qualora non si volesse considerare il limite massimo di 10 anni di servizio e quindi fossero valutabili complessivamente tutti i 12 anni di lavoro prestati dal Sig. Turtur presso il Comune di Molfetta, ipoteticamente inquadrato nella qualifica di Perito Industriale (con 0,60 punti per anno), comunque, il punteggio complessivo sarebbe di 7,2, sempre inferiore a quello attribuito dalla Commissione Giudicatrice (8,40).
Stessi rilievi critici vengono mossi per quanto riguarda i TITOLI CULTURALI, per i quali sono stati attribuiti al Sig. Turtur 3 punti.
In particolare contesta l’idoneità della certificazione presa in considerazione dalla Commissione (attestato di frequenza del Comune di Molfetta del 23.4.2003) sotto un duplice profilo:
– – in primo luogo non risulterebbe indicata tra gli allegati e nel curriculum formativo;
– – in secondo luogo non certificherebbe in alcun modo la partecipazione del Sig. Turtur ad un corso di specializzazione o di formazione specifico, tale da giustificare l’attribuzione di un punteggio, ma si limiterebbe ad indicare genericamente che il controinteressato avrebbe acquisito, nel corso della sua carriera, competenze in materia di prevenzione infortuni e prevenzione incendi
Ciò violerebbe l’art. 27 del disciplinare n. 58/2006 stabilisce che:
“sono, altresì valutate:
a)omissis;
b) omissis;
c) la frequenza di corsi di perfezionamento o aggiornamento su materie attinenti il contenuto funzionale del posto a selezione;
d) omissis”.
Nel caso di specie mancherebbe, quindi, la certificazione attestante la partecipazione ad un corso specifico di formazione o di perfezionamento così come previsto dalla normativa di settore del Comune, non essendo sufficiente – ai fini dell’attribuzione di un punteggio per i “titoli culturali” – una attestazione dell’ente di appartenenza che indica una generica formazione nel tempo.
Entrambe le doglianze formulate dal ricorrente con il primo motivo di ricorso sono fondate.
In merito alla valutazione dei titoli di servizio, deve, infatti osservarsi che, anche ad accedersi alla tesi sostenuta dal comune (secondo cui il sig. Turtur avrebbe lavorato per 12 anni complessivi nello stesso profilo professionale messo a concorso), il punteggio massimo raggiungibile (non operando il limite massimo dei 10 anni computabili, in base all’art. 26, co 3 disciplinare comunale) sarebbe di 7,20 punti (0,60×12).
L’attribuzione di 8,40 punti non trova, per ciò giustificazione.
In merito all’attribuzione dei titoli culturali, coglie nel segno la censura di parte ricorrente laddove denuncia la non valutabilità del certificato (attestato di frequenza del Comune di Molfetta del 23.4.2003) ai fini del conferimento dei 3 punti per titoli culturali.
E’, infatti, pacifico che l’attestazione in questione sia stata valutata ai sensi dell’art. 27, co 4 del disciplinare n. 58/2006, quale frequenza a corsi di perfezionamento o aggiornamento (v. in tal senso le difese del Comune).
Deve tuttavia, rilevarsi che l’attestato in questione testualmente recita “si attesta che¦.il Coordinatore della U.O. 3 Manutenzione ha formato nel tempo il p.i. Turtur sugli adempimenti e sulle novità previste dal d.lsg. 624/94 e dalle altre disposizioni legislative collegate, compresi gli adempimenti¦..”.
Il dato letterale non lascia adito a dubbi.
Nessun corso di formazione ha frequentato il sig. Turtur, quanto piuttosto è stato partecipe di una attività di formazione (in itinere) nel corso dello svolgimento delle mansioni e dell’attività lavorativa espletata.
Il che senz’altro non smentisce la professionalità del vincitore, ma non risulta conforme a quanto richiesto dall’art. 27 del disciplinare comunale che rinvia specificamente alla frequenza di un corso.
Per i motivi suesposti il ricorso, nella parte relativa alla impugnazione degli esiti della procedura concorsuale, va accolto, restando le residue censure inerenti l’attribuzione del punteggio per titoli al sig. Lacanie (pur non prive di profili di fondatezza) assorbite.
Deve, invece, dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione, l’impugnazione del contratto individuale di lavoro stipulato con il sig. Turtur, in quanto, la giurisdizione del G.A., in materia di pubblico impiego, sia arresta, per esplicita disposizione dell’art. 63 d.lgs. n.165/2001, alla fase conclusiva delle procedure concorsuali.
A fini conformativi dell’operato dell’amministrazione, nonchè ai sensi dell’art. 34 co. 1 lett.e, cpa, risulta però evidente che il contratto di lavoro che trova il suo fondamento esclusivo nell’esito della selezione annullata con la presente sentenza, non potrà che essere caducato dall’amministrazione, in autotutela.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, osserva il Collegio che la stessa va respinta per difetto di prova.
Sia nel ricorso introduttivo sia nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione del 14.6.2012, il ricorrente ha (nel ricorso) riservato di dare prova dei danni subiti, e poi (con la memoria conclusiva) chiesto la condanna risarcitoria.
In nessun atto di parte risulta quantomeno allegato che il ricorrente abbia subito un concreto pregiudizio patrimoniale (ad es. rappresentato dalla mancata retribuzione percepita a fronte dello stato di eventuale disoccupazione, ovvero dalla differenza tra le retribuzioni percepite e quelle che avrebbe ottenuto se fosse stato assunto nel profilo messo a concorso).
In mancanza di qualsivoglia allegazione e, soprattutto, prova del danno patrimoniale, la domanda risarcitoria non può che essere respinta perchè indimostrata.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della particolare condizione delle parti private, nonchè in ragione della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto annulla gli atti e gli esiti della procedura concorsuale indetta dal Comune di Molfetta con determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, n. 297 del 29/10/2010, vinta dal sig. Turtur Crescenzo;
-lo dichiara parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina in favore del Giudice del Lavoro, in ordine alla domanda di annullamento del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato e ad orario pieno, n. 19 del 31.12.2010, sottoscritto dal sig. Turtur Crescenzo e dal comune di Molfetta;
– respinge la domanda risarcitoria.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)