Sanità  e farmacie – Struttura sanitaria privata convenzionata o accreditata – Richiesta di autorizzazione e accreditamento per prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.833/78 – Possesso dei requisiti organizzativi da parte della struttura sanitaria- Obbligo della P.A. di motivare l’eventuale diniego – Sussiste

Il G.A., non potendo sostituirsi ai poteri regionali di ratifica dell’accreditamento per le prestazioni riabilitative domiciliari di cui all’art. 9 R.R. 16/2010, in sede di azione avverso il silenzio tenuto dalla Regione, non può esprimersi in ordine alla fondatezza dell’istanza di autorizzazione ed accreditamento per prestazioni di riabilitazione domiciliare ex art. 26 L.833/78, inoltrata dalla struttura sanitaria. Tuttavia, il medesimo giudice, in presenza del documentato possesso dei requisiti organizzativi necessari al fine dell’erogazione delle prestazioni domiciliari in capo alla struttura, ben può disporre – ai fini conformativi dell’operato della P.A. – che l’eventuale provvedimento di diniego debba essere accuratamente motivato in ordine alle ragioni ostative.

N. 01442/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2012, proposto da: 
Gestione e Management Sanitario Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Racanelli, con domicilio eletto presso Francesco Racanelli in Bari, corso Cavour n.60; 

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grimaldi, Antonella Loffredo, con domicilio eletto presso Antonella Loffredo in Bari, Sett. Leg. Reg. Lgm. Nazario Sauro, n.33; Azienda Sanitaria Locale Bari, n.c.; 

per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla richiesta di autorizzazione ed accreditamento del presidio di riabilitazione “padre pio” in adelfia per prestazioni di riabilitazione domiciliare ex art. 26 l. 833/78 per n. 3 moduli da 25 prestazioni giornaliere, per un totale di 75 prestazioni giornaliere,
nonchè per ottenere l’accertamento della fondatezza dell’istanza presentata.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. F.sco Racanelli e avv. Maria Grimaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente (per brevità  d’ora in poi GSM) è struttura già  autorizzata ed accreditata nel settore sanitario per prestazioni di riabilitazione:
-residenziali;
– semiresidenziali ed
– ambulatoriali.
Con istanza depositata il 7.4.2011 ha chiesto all’ Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia, di ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento anche per prestazioni riabilitative domiciliari, senza ottenere risposta alcuna alla suddetta istanza.
Deduce che, pur avendo già  stipulato l’accordo contrattuale con l’ASL per l’erogazione delle prestazioni in questione per gli anni 2011 e 2012 (sulla base della dichiarazione autocertificativa del possesso dei requisiti), è ancora priva di un formale provvedimento di autorizzazione ed accreditamento per la tipologia di prestazioni riabilitative ulteriormente chieste.
Ne chiede per ciò l’adozione, rivolgendosi a questo Tar affinchè dichiari l’obbligo della Regione di pronunciarsi esplicitamente sull’istanza in esame, accertando, peraltro, la fondatezza della richiesta presentata.
La Regione, nella memoria depositata in vista dell’udienza camerale di discussione ha eccepito l’improcedibilità  del ricorso per essere stato lo stesso proposto prima del termine (di 90 giorni) di formazione del silenzio, in quanto, ai sensi dell’art. 9, ultimo capoverso, Reg Reg. 16/2010, questo decorrerebbe solo dal 24.1.2012, data di trasmissione da parte del Direttore Generale dell’ASL degli esiti delle verifiche in materia.
L’eccezione non coglie nel segno.
Lasciando impregiudicata ogni questione in ordine al coordinamento delle norme statali in materia di conclusione del procedimento e di quelle regionali primarie e subprimarie in ordine al procedimento da adottare nella fattispecie in esame (dovendosi valutare se il procedimento di accreditamento per le prestazioni riabilitative domiciliari delineato nell’ultimo cpv. art. 9 R.R. 16/2010 escluda le ordinarie modalità  di accreditamento mediante istanza rivolta direttamente alla Regione), giova osservare che, in ogni caso, anche a voler accogliere la prospettazione della Regione, è fuori di dubbio che, alla data di discussione (14.6.2012), il termine per provvedere in merito all’istanza (di autorizzazione e accreditamento) risultava decorso, con ciò conferendo al ricorso il necessario requisito, anche in sanatoria dell’originario difetto, di procedibilità .
Tanto in applicazione del principio di effettività  della tutela ed economia dei mezzi processuali (in quanto l’eccezione sollevata dalla Regione resistente condurrebbe, in caso di accoglimento, ad imporre alla società  ricorrente di proporre un identico ricorso, munito ormai del requisito di procedibilità ).
Sulla scorta delle considerazioni appena esposte, essendo pacifico che la Regione non ha, allo stato, provveduto in merito all’istanza in esame, il ricorso per la declaratoria dell’obbligo di provvedere va senz’altro accolto.
In ordine, invece, alla fondatezza dell’istanza, ritiene il Collegio di non potersi esprimere, sostituendosi ai poteri regionali di ratifica dell’accreditamento di cui all’art. 9 R.R. 16/2010, non avendo a disposizione l’intero fascicolo istruttorio contenente tutti gli atti del procedimento amministrativo.
Deve tuttavia rilevarsi che parte ricorrente ha prodotto la nota del 30.3.2011 del Direttore Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Bari, attestante, all’esito delle verifiche, il possesso degli ulteriori requisiti organizzativi necessari al fine dell’erogazione delle prestazioni domiciliari.
A fronte di tale accertamento positivo, non può che evidenziarsi, a fini conformativi dell’operato dell’amministrazione regionale, che l’eventuale diniego di autorizzazione ed accreditamento, dovrebbe risultare accuratamente motivato, in ordine alle eventuali ragioni ostative.
All’Amministrazione regionale va assegnato, per provvedere, in favore della ricorrente, il termine di giorni 30 decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.
Al tempo stesso il Collegio nomina, quale Commissario ad acta, un funzionario prefettizio designato dal sig. Prefetto di Bari, affinchè, ove l’indicato termine di 30 giorni decorra infruttuosamente, provveda, entro ulteriori 60 giorni decorrenti dallo spirare del termine predetto, a spese dell’Amministrazione intimata, alla conclusione esplicita del procedimento in esame.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Regione Puglia- Assessorato alla Politiche della Salute – Servizio Accreditamento Programmazione Sanitaria, di provvedere in merito all’istanza di autorizzazione ed accreditamento all’erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari presentata dalla ricorrente in data 7.4.2011.
All’uopo assegna alla predetta Amministrazione il termine di giorni 30 decorrente dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza, per provvedere in merito.
Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta un funzionario prefettizio, designato dal sig. Prefetto di Bari, affinchè provveda, entro ulteriori 60 giorni decorrenti dallo spirare del termine predetto, a dare conclusione al procedimento già  indicato, a spese dell’Amministrazione intimata.
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Dispone la trasmissione della presente sentenza, a cura della Segreteria, al sig. Prefetto di Bari, per la nomina del commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria