Pubblica sicurezza – Autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. – Revoca – Fondamento – Mera denuncia all’A.G. – Illegittimità 

Deve essere concessa la misura cautelare avverso un decreto prefettizio con cui si dispone la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività  di vigilanza mediante guardie giurate, allorchè sia adottato in  virtù di una mera denuncia all’Autorità  giudiziaria ed incida sulla posizione lavorativa dei dipendenti dell’azienda, destinataria di tale provvedimento di secondo grado.

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TAR, ric. n. 847 – 2012

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N. 00551/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00847/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2012, proposto da:

Leonardo Francesco Rizzi, in proprio e quale legale rappresentane della Metropol s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Malena e Stefania Miccoli, con domicilio eletto presso lo studio del primo avvocato in Bari, via Amendola, n. 170/5;

contro
Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Foggia – Questura di Foggia – in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto prefettizio prot. 6923/area I bis dell’1 giugno 2012, notificato il 15.6.2012 con il quale il viceprefetto della Provincia di Foggia ha disposto la revoca dell’autorizzazione n. 1070/area I bis dell’1.3.2010 per l’esercizio dell’attività  di vigilanza privata mediante guardie giurate;
– della nota 6923/i.v./area l^ bis del 31.1.2012, ricevuta con racc.a.r. del 13.2.2012, che comunicava l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione ex art. 134 tulps;
– ove occorra della nota cat. 16.a/div. PASI del 21.1.2012 con la quale la Questura di Foggia proponeva alla Prefettura la revoca della predetta autorizzazione ex art. 134 tulps;
– ove occorra della nota cat.2/div. PASI del 18.4.2012 con la quale la Questura di Foggia, ribadiva la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la revoca dell’autorizzazione, nonostante le memorie del ricorrente, e sebbene sconosciuta al ricorrente;
– di tutti gli atti che fanno parte del predetto procedimento ancorchè sconosciuti al ricorrente;
– di ogni provvedimento consequenziale, presupposto e connesso ai precedenti, ancorchè sconosciuti al ricorrente
e per il risarcimento del danno personale e della società .
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Stefania Miccoli e l’avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

VISTO il Decreto n. 396 del 21 giugno 2012 con il quale il Presidente di questa Sezione ha accolto la misura cautelare anticipatoria “inaudita altera parte” e fissato la camera di consiglio del 19 luglio 2012 per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che la mera denuncia all’Autorità  giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare l’adozione del provvedimento impugnato;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare incidendo il provvedimento impugnato direttamente sulla posizione lavorativa di 150 dipendenti;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa l’udienza pubblica del 21 febbraio 2013 per la discussione del ricorso nel merito.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) in favore del sig. Leonardo Francesco Rizzi.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)