1. Procedimento amministrativo – Provvedimento di diniego – Preavviso di rigetto – Mancanza – Illegittimità 


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento di diniego – Motivazione inidonea – Illegittimità  


3. Commercio, industria e turismo – Rivendita di generi di monopolio – Concessione di rivendita di tabacchi – Riassegnazione – Presupposti – Equipollenza della rinuncia del titolare alla revoca disposta dalla p.a. – Sussiste – Fattispecie

1. E’ illegittimo il provvedimento di diniego non preceduto da preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90. 


2. E’ illegittimo il provvedimento di diniego non motivato con l’indicazione delle ragioni di diritto che hanno determinato il mancato accoglimento dell’istanza; a tal fine, non costituisce motivazione idonea quella contenuta in documento antecedente al provvedimento (e, nel caso di specie, alla stessa domanda proposta dall’interessato). 


3. Ai fini dell’applicazione dell’art. 31 della L. 1293/1957, il requisito della rinuncia alla concessione della rivendita di tabacchi da parte del precedente titolare – che, unitamente alla cessione dell’azienda e del locale in cui ha sede la tabaccheria, costituisce il presupposto per la riassegnazione della concessione stessa – può essere superato dalla revoca della concessione disposta in danno del precedente titolare o, in ogni caso, dal difetto dei presupposti per l’esercizio della facoltà  di rinuncia da parte di quest’ultimo (Nella fattispecie il TAR ha ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego di affidamento della concessione disposto sul presupposto della mancata rinuncia da parte del precedente titolare che era stato destinatario di un provvedimento di revoca per il venir meno dei requisiti soggettivi e di affidabilità ).

N. 01440/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00566/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2010, proposto da: 
Graziano Raffaele Alitini, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi in Bari, corso Cavour 31; 

contro
Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – Ufficio Regionale per la Puglia di Bari, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento del direttore regionale per la puglia dell’amministrazione autonoma dei monopoli di stato, n. 4694 del 29 gennaio 2010;
– di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non noto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – Ufficio Regionale per la Puglia di Bari e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. G.ppe Cozzi e avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi di censura:
1)violazione di legge: art. 10 bis l. n. 241/1990. Eccesso di potere: travisamento dei presupposti in fatto e in diritto.
2)violazione di legge: art. 3, l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; difetto assoluto di istruttoria; perplessità .
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e il Ministero delle Finanze, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’Udienza del 31 maggio 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
àˆ necessario muovere da alcune premesse in punto di fatto.
Il ricorrente è titolare di un’attività  commerciale esercitata in un locale in Taranto alla via Emilia 32 relativa a concessione ordinaria di tabacchi e generi di monopolio (n. 56) e a ricevitoria del lotto (ta 2275), precedentemente intestate a tal Esposito Assunta e in danno di quest’ultima revocate dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato con provvedimento n. 126 del 16.1.2007.
Tale provvedimento di revoca in danno della dante causa è scaturito dalle vicende legate alle indagini e al procedimento penale n. 8070/95 (procedimento denominato “CAHORS”), che vedeva tra gli imputati tal Florio Giuseppe, coniuge della predetta Esposito Assunta, essendo emerso nell’ambito degli accertamenti in ordine alla responsabilità  degli imputati per gravi reati, tra cui quello di cui all’art. 416 bis, che l’associazione a delinquere, della quale il Florio era elemento di spicco, era dedita ad attività  di riciclaggio di somme di denaro provenienti da reati, prestiti d’usura, estorsioni ed altro ancora, supportati dal ricorso sistematico alla forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, così come puntualmente evidenziato nella sentenza Corte di Appello di Lecce Sezione Staccata di Taranto 3.7.2002 n. 381/02, pagine 100 ss.
Nell’ambito di tale vicenda, dopo il sequestro preventivo dei beni del clan, disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari, è intervenuto tra l’altro il definitivo provvedimento di confisca proprio ad opera della citata sentenza della Corte di Appello di Lecce.
Avverso il provvedimento di revoca Esposito ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Puglia, che ha respinto il ricorso con sentenza confermata dal Consiglio di Stato.
Il ricorrente ha acquistato il compendio aziendale relativo alla rivendita – ricevitoria del lotto dall’Amministrazione giudiziaria, previa autorizzazione della Corte di Appello in data 11.11.2004, giusta contratto di cessione di azienda del 9.3.2005.
A seguito di quanto sopra il ricorrente richiedeva la voltura delle concessioni di che trattasi, ottemperando a tutti gli adempimenti relativamente richiesti dall’Amministrazione.
Nonostante l’invito rivolto al ricorrente di presentarsi presso gli uffici dell’Amministrazione per la sottoscrizione del provvedimento di assegnazione, l’affidamento della concessione non aveva luogo in quanto la dante causa Esposito, nonostante l’intervenuta irrevocabile confisca del compendio, aveva proposto istanza di trasferimento della rivendita in questione presso altra sede, istanza riscontrata negativamente dall’Amministrazione con provvedimento oggetto di impugnazione innanzi a questo Tribunale (Sezione II r.g. n. 1839/2005), giudizio definito con sentenza 1435/06 recante presa d’atto della rinuncia al ricorso da parte della Esposito.
La predetta Esposito tuttavia in data 21.10.2005 presentava una ulteriore istanza di trasferimento della rivendita tabacchi; anche tale istanza veniva rigettata dall’Amministrazione con provvedimento nuovamente impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso 1114/2006, negativamente definito con sentenza T.A.R. Bari 2082/2008, confermata dal Consiglio di Stato Sezione Quarta con sentenza 6236/2009.
L’Amministrazione dei Monopoli di Stato, in esito a varie vicende, disponeva infine la revoca della concessione di rivendita ordinaria n. 56 e della ricevitoria del lotto ta 2275 in Taranto, con provvedimento impugnato dal ricorrente innanzi a questo Tribunale con ricorso che veniva tuttavia respinto con sentenza confermata dal Consiglio di Stato.
Il ricorrente in data 10.10.2008 ha presentato istanza per ottenere l’affidamento provvisorio della rivendita di che trattasi e in data 29.12.2009 un’ ulteriore istanza ex art. 30 l. 1293/1957 per ottenere la concessione della rivendita di che trattasi, ricorrendo tutti i presupposti di fatto e diritto per l’affidamento a trattativa privata.
Con l’impugnato provvedimento l’Amministrazione ha invitato il ricorrente a produrre documentazione in vista dell’affidamento della gestione provvisoria della rivendita in accoglimento dell’istanza del 10.10.2008, esprimendo viceversa diniego in ordine all’istanza di definitivo affidamento della concessione di che trattasi a trattativa privata ex art. 30 legge citata di cui all’istanza del 29.12.2009.
Il ricorrente, che ha pertanto ottenuto la gestione provvisoria della rivendita, impugna e contesta il diniego opposto dall’Amministrazione sull’istanza del 29.12.2009.
Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso è fondato sia sotto il profilo dei vizi formali dedotti, sia sotto il profilo della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere.
àˆ anzitutto fondato il primo motivo di censura, atteso che il diniego sull’istanza del 2009 non è stato preceduto dal rituale preavviso di cui all’art. 10 bis della legge 241/1990.
àˆ altresì fondato il secondo motivo di censura, atteso che l’Amministrazione si è limitata a dichiarare non accoglibile l’istanza, senza in alcun modo indicare i motivi in diritto che hanno supportato siffatta negativa determinazione in danno del ricorrente ovvero, in particolare, le ragioni per le quali è stato ritenuto non applicabile il disposto di cui all’art. 30 della legge 1293/1957.
Nè rileva in senso contrario la nota interlocutoria prot. 59119 del 23.11.2009, con cui l’Amministrazione ha evidenziato i motivi che sul piano generale non consentirebbero a suo dire il ricorso all’affidamento a trattativa privata, atteso che la motivazione deve accompagnare il provvedimento impugnato e non seguirlo, mentre nel caso di specie tale pseudo motivazione risulterebbe temporalmente antecedente addirittura rispetto alla data di presentazione dell’istanza (29.12.2009).
Sul piano sostanziale ed in chiave conformativa rispetto al successivo agire dell’Amministrazione conseguente all’annullamento del diniego impugnato, premesso che il provvedimento di confisca non ha riguardato ovviamente la concessione, essendo riferito esclusivamente al complesso dei beni strumentali, rileva il Collegio che, proprio in virtù della presupposta vicenda e per il venir meno dei requisiti anche soggettivi della titolarità  della concessione in capo alla dante causa (ricorrendo tutti i presupposti per la declaratoria della decadenza o revoca della concessione medesima), l’Amministrazione, in vista dell’assegnazione della concessione non può prescindere da una complessiva valutazione della vicenda relativamente alle modalità  di conferimento.
Non sembra dirimente in tal senso – e contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione nella predetta nota del 12.11.2009 – l’incipit dell’art. 30 della legge citata “salvo il disposto degli articoli 25 e 28”, atteso che tale formula si limita semplicemente a sancire in via generale la necessità  del ricorso al metodo dell’asta pubblica, come criterio ordinario per l’individuazione del concessionario, atteso che – diversamente opinando – l’incipit in questione determinerebbe la totale assoluta inapplicabilità  del disposto di cui agli articoli 30 e 31.
Assume in tale nota l’Amministrazione che il trasferimento della concessione ai sensi dell’art. 31 l. 1293/1957 richiederebbe come necessario presupposto che “unitamente all’atto di cessione di azienda e all’atto di disponibilità  del locale ove ha sede la tabaccheria ci sia formale rinuncia alla concessione da parte del legittimo titolare”; vi si legge ancora: “la signora Esposito non aveva mai presentatotale rinuncia ed anzi, nelle more dell’istruttoria la stessa inoltrava all’ufficio istanza di trasferimento della rivendita ¦”. Ed ancora: “¦l’ufficio, sulla scorta della mancata rinuncia alla concessione da parte della titolare, rigettava l’istanza di applicazione ex art. 31 presentata dall’Aletini con provvedimento n. 983 del 31.5.2006 e contestualmente procedeva a carico dell’Esposito a sospendere prima e a revocare poi le suddette concessioni”.
Tale argomentare, che verosimilmente ha supportato anche il successivo provvedimento di diniego impugnato con il ricorso in esame, appare fortemente critico e censurabile sotto vari profili.
Ed invero, anzitutto la fattispecie presa in esame alla norma è quella della volontaria cessione dell’azienda, che vede ovviamente l’incontro di volontà  tra cedente e cessionario, atteso che la rinuncia del precedente titolare si inserisce in un contesto negoziale caratterizzato dalla consensualità  e non già  – come nel caso in esame – da aperta conflittualità .
In secondo luogo, deve rilevarsi che, ricorrendo tutti i presupposti per la declaratoria di decadenza dalla concessione della precedente titolare ovvero per la revoca della concessione medesima in danno della stessa, anche in relazione al venir meno dei requisiti soggettivi e di affidabilità  del soggetto in relazione non tanto al suo stato di coniuge del Florio, quanto soprattutto all’accertata concreta funzionalità  e strumentalità  dell’attività  commerciale esercitata rispetto alle illecite attività  del sodalizio mafioso, non poteva annettersi alcuna rilevanza ad una ipotetica formale rinuncia da parte della Esposito.
E del resto, contraddittoriamente sotto alcuni profili, la stessa Amministrazione ha proceduto infine alla revoca della concessione in danno della Esposito, risultando in tal modo non solo del tutto superato il requisito della formale rinuncia del precedente titolare, ma dovendosi conseguentemente ritenere inammissibili prima che infondate quelle istanza di trasferimento della sede di esercizio della rivendita proposte dalla stessa Esposito e alle quali l’Amministrazione ha erroneamente attribuito una qualche rilevanza, a supporto del diniego illegittimamente opposto all’Aletini in ordine all’istanza di assegnazione della rivendita.
Devono viceversa ritenersi sussistere tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 della legge citata, atteso che l’atto di acquisto dall’Amministrazione giudiziaria, a seguito di rituale autorizzazione della Corte di Appello di Lecce, giusta contratto di cessione di azienda intervenuto tra il ricorrente e l’Amministratore giudiziario Dott. Donato Pezzuto risulta a tutti gli effetti equipollente all’atto di ordinaria cessione di azienda, atteso che a seguito della confisca del compendio aziendale la disponibilità  giuridica del complesso medesimo era esclusivamente nelle mani dell’Amministratore giudiziario.
Quanto all’ulteriore requisito della rinuncia del precedente titolare, deve richiamarsi quanto già  sopra evidenziato, attesa la doverosità  della revoca della concessione in danno dell’Esposito e comunque il difetto dei presupposti per l’esercizio della facoltà  di rinuncia da parte della stessa, revoca comunque successivamente intervenuta, con conseguente possibilità  dell’Amministrazione di avvalersi dello strumento giuridico previsto dal citato articolo 31.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego di cui in epigrafe.
Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00 per spese diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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