Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Concessione edilizia in deroga – Assenza dei presupposti per l’operatività  della deroga – Diniego  – Legittimità 

E’ legittimo il diniego del permesso di costruire richiesto in applicazione di delibera consiliare avente contenuto eccezionale e derogatorio al p.r.g., in mancanza dei presupposti che ne giustifichino l’applicazione (nel caso di specie, poichè la delibera consiliare aveva il dichiarato fine di alleggerire il sacrificio imposto ai proprietari di aree destinate all’esproprio – consentendo loro un utilizzo provvisorio del suolo nelle more dell’attuazione del PRG – è stato ritenuto legittimo il diniego dell’autorizzazione richiesta dal proprietario di area rientrante in zona agricola, non interessata da previsione di esproprio ed assoggettata alle normali previsioni delle n.t.a.).

N. 01439/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01797/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1797 del 2009, proposto da: 
Tommasa Piscopo, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Aliani, con domicilio eletto presso Lorusso Flammini Emilio Center Express Di in Bari, via Calefati, 377; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26; 

per l’annullamento
– della nota del Comune di Bari – ripartizione urbanistica ed edilizia privata, prot. n. 141835 del 05.06.2009, successivamente conosciuta con raccomandata in data 04.07.2009, con cui il responsabile del p.o.s. titoli abilitativi e p.c. del Comune di Bari comunica il diniego del permesso di costruire richiesto con istanza n. 182445 presentata dalla ricorrente il 08.07.2008 pratica edilizia pdc-279-2008;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Vito Petrarota, su delega dell’avv.A. Alianai e avv. A. Farnelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente, proprietaria di un terreno in contrada Annunziata in Bari Santo Spirito (in catasto al foglio 11 p.lla 239), in data 7.7.2008 ha presentato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un autoparco già  recintato funzionale all’esercizio della propria attività  imprenditoriale, in virtù della deroga di cui alla deliberazione C.C. Comune di Bari dell’8.3.1995.
A seguito del rituale preavviso ex art. 10 bis, la ricorrente ha presentato le proprie controdeduzioni.
Con l’impugnato provvedimento il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ha infine espresso formale diniego sull’istanza in questione.
La ricorrente impugna il provvedimento di cui sopra e ne chiede l’annullamento deducendo i seguenti motivi di censura:
1)violazione e falsa applicazione della delibera C.C. di Bari n. 38/1995, seduta dell’8.3.1995;
2) violazione e falsa applicazione del D.M. 1444/1968; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per erronea valutazione dei presupposti in quanto l’intervento richiesto non è incompatibile con gli strumenti urbanistici;
3)violazione art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere per incongruità , insufficienza e contraddittorietà  della motivazione;
4)eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del procedimento;
5)eccesso di potere per disparità  di trattamento violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’Udienza del 31 maggio 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è manifestamente infondato.
La ricorrente ha presentato l’istanza edilizia di che trattasi richiamando erroneamente le statuizioni in deroga contenute nella deliberazione consiliare n. 38 dell’8.3.1995, la quale, al dichiarato fine di alleggerire il sacrificio imposto ai privati proprietari di aree destinate all’esproprio e comunque “bloccate” dalle previsioni urbanistiche del p.r.g. vigente in attesa dell’attuazione delle relative previsioni, ha consentito – in deroga alle previsioni di p.r.g. e in via transitoria e fino all’attuazione delle previsioni medesime – l’uso e la destinazione ad autoparco, purchè in assenza di opere edili, con eccezione della sola recinzione ed eventuale installazione di servizi igienici mobili.
Appare dunque evidente che siffatta previsione derogativa e in via transitoria si riferisca esclusivamente alle aree destinate a futura ablazione espropriativa, consentendo ai relativi proprietari un utilizzo provvisorio nelle more dell’attuazione delle previsioni urbanistiche di piano ed al fine di alleggerire in tal modo l’aggravio economico loro imposto.
L’area della ricorrente, interessata al progetto di realizzazione dell’autoparco, risulta viceversa classificata zona agricola ed è quindi assoggettata alle normali previsioni previste dalle norme tecniche di attuazione per tali aree.
Conseguentemente, non può trovare applicazione nel caso in esame quanto previsto dalla citata delibera C.C. 38/1995.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 per spese diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento – in favore del Comune di Bari – delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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