Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione temporanea
d’urgenza – Controversie – Impugnazione del decreto – Sussistenza del danno grave e irreparabile – Proprietari del suolo – Condizioni
Pur ammettendosi in
astratto sussistente un pregiudizio a carico della proprietà in caso di esproprio del suolo d’appartenenza, deve escludersi la sussistenza del danno grave e irreparabile a seguito dell’emanazione del decreto di occupazione temporanea
e di urgenza ex art. 22-bis D.P.R. n.
327/2001, ove l’asserito pregiudizio si verifichi con riferimento ad un’attività
commerciale gestita da altri e diversi soggetti.
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TAR, ric. n. 1603 – 2011
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N. 00558/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01603/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Francesco Carbonara, Stella Paola Regina Carbonara, rappresentati e difesi dall’avv. Ivana Miccoli, con domicilio eletto presso l’avv. Ivana Miccoli in Bari, Prolungamento di via Caccuri N. 3;
contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Cecilia Greco, Gianluca Angelini, con domicilio eletto presso l’avv. Cecilia Greco in Bari, via Cognetti 36, presso l’Ufficio Legale dell’A.Q.P.;
Autorità Ambito Territoriale Ottimale Puglia;
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Baldi, con domicilio eletto con l’avv. Alessandra Baldi in Bari, presso l’Avvocatura Comunale in via P. Amedeo 26;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto n. 91653 del 2/8/2011 con il quale è stata disposta l’occupazione temporanea preordinata all’espropriazione ex art. 22-bis d.p.r. 327/01, unitamente alla nota dell’A.Q.P. del 4/8/2011 con la quale veniva comunicato;
della determina dirigenziale n. 20 del 2/5/2011 con la quale l’A.T.O. Puglia dichiarava la pubblica utilità , mai notificata ai ricorrenti;
della delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 24/1/2007 mai notificata ai ricorrenti;
ove occorra, della determina n. 23 del 3.5.11 dell’A.T.O. di conferimento delega all’A.Q.P.;
dell’intero procedimento espropriativo avviato e di tutti i suoi atti presupposti, tutti sconosciuti ai ricorrenti;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai precedenti, ancorchè sconosciuto ai ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A. e del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Ivana Miccoli, Gianluca Angelini e Augusto Farnelli, quest’ultimo su delega di Alessandra Baldi;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
considerato che, infatti, pur ammettendo in astratto la sussistenza di un danno a carico della proprietà dei ricorrenti in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti consequenziali a quelli impugnati, tale danno si verificherebbe con riferimento all’attività commerciale da esercitarsi sul fondo, che non è gestita dai ricorrenti ma da altri soggetti, con conseguente presumibile difetto di interesse sul punto;
considerato che, sotto altro profilo, tale danno costituisce aspetto sicuramente recessivo rispetto all’interesse pubblico all’esecuzione dell’opera progettata, anche tenuto conto della dialettica procedimentale che ha condotto allo spostamento dell’impianto (peraltro interrato, ad esclusione dell’impianto elettrico) nell’area a confine della particella interessata;
che sussistono comunque giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare;
compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)