1.  Processo amministrativo – Termine impugnazione – Dies a quo – Decorrenza


2. Processo amministrativo – Tutela cautelare – Decadenza concessione sportiva per stato di sofferenza della società  titolare correlato a vicenda penale – Esito favorevole procedimento penale e conseguente dissequestro quote sociali – Fumus boni juris – Sussiste


3. Processo amministrativo – Tutela cautelare – Revoca concessione sportiva –  Escussione polizza fideiussoria – Periculum in mora – Sussiste

1. La notificazione e la successiva comunicazione del provvedimento impugnato all’amministratore giudiziario della società , quale legale rappresentante p.t., presso il suo studio privato e non già  presso la sede legale della società  sono inidonee a integrare il dies a quo per il decorso del termine decadenziale di impugnazione dell’atto lesivo.


2. Sussiste il fumus boni juris ai fini dell’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento di decadenza della concessione sportiva che ha quale presupposto lo stato di sofferenza della società  titolare della concessione, a sua volta strettamente correlato a una vicenda penale e al conseguente sequestro del 100% delle quote sociali, qualora il procedimento penale avviato nei confronti del legale rappresentante dell’epoca della società  abbia avuto esito favorevole con conseguente dissequestro e restituzione delle quote sociali.


3. Sussiste il periculum in mora, sia con riferimento alla revoca della concessione sportiva, sia con riferimento alla disposta escussione della polizza fideiussoria da parte dell’AAMS.

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TAR, ric. n. 230 – 2012

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N. 00539/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00230/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2012, proposto da:

Paradisebet S.r.l. Unipersonale, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120;

contro
Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 2011/6637/giochi/sco, emesso dall’amministrazione autonoma dei monopoli di stato e trasmesso il 30.03.2011, con il quale è stata disposta la decadenza della società  ricorrente dalla concessione sportiva n. 3620 per violazioni della normativa vigente;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se non conosciuto dalla ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Luigi Paccione e avv. dello Stato G. Matteo;
 

Considerato che, dalla documentazione istruttoria acquisita agli atti a seguito della precedente ordinanza di Questo Tribunale n.619/2012, risulta documentalmente provato che l’impugnato provvedimento non è mai stato notificato alla società  ricorrente, atteso che la notificazione (4/11/2010) e la successiva comunicazione (30/03/2011) dello stesso sono stati effettuati nei confronti dell’Ammnistratore Giudiziario, dott. Fabrizio Colella, quale legale rappresentante pro tempore della società  ricorrente, ma presso il suo studio privato (in Bari alla via Cairoli n.7) e non già  presso la sede legale della Paradisebet S.R.L. (in Bari alla via M. Partipilo n. 48), con conseguente inidoneità  della notificazione di che trattasi ad integrare dies a quo per il decorso del termine decadenziale per l’impuganzione dell’atto lesivo;
Considerato che lo stato di sofferenza , presupposto dell’impugnato provvedimento di decadenza, appare anche correlato alla vicenda penale e al conseguente sequestro del 100% delle quote, nonchè alle vicende successive (nomina amministratore giudiziario e sospensione dell’attività );
Ritenuto sussistere – ad un sommario esame degli atti di causa – il fumus boni juris, anche in considerazione del favorevole esito del procedimento penale avviato nei confronti del Martiradonna e del conseguente dissequestro con restituzione delle quote sociali;
Considerato l’evidente periculum in mora, sia con riferimento alla revoca della concessione di che trattasi, sia con riferimento alla disposta escussione della polizza fideiussoria di cui alla nota AAMS del 24/05/2012;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’ impugnato provvedimento di decadenza;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 30 maggio 2013. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)