Energia da fonti rinnovabili – Dichiarazione di incostituzionalità  di norme regionali – Art 2, co. 1, L.R. Puglia n. 31/2008 – Divieto di realizzazione impianti fotovoltaici nei siti SIC e ZPS – Contrasto con art. 117, co. 3, Cost. – Sussistenza – Fattispecie

Con sentenza n. 119/2010, la Corte Costituzionale ha cassato integralmente l’art. 2, comma 1, L.R. Puglia n. 31 del 2008 per contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost., sicchè è decaduto  il divieto assoluto di realizzazione di impianti fotovoltaici nei siti SIC, ZPS e nelle aree naturali protette, di cui alle lett. b) e d) dell’art. citato (nel caso di specie il G.A. ha annullato il provvedimento di diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico poichè emanato in applicazione della norma incostituzionale).

N. 01422/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2009, proposto da Azienda Agricola Lamandra s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso l’avv. A. Colaleo in Bari, via Principe Amedeo, 197;

contro
Regione Puglia;
Comune di Noci;

per l’annullamento
– della nota del 26.1.2009 prot. n. 38/758 (successivamente comunicata) del Dirigente del Servizio Industria e Industria Energetica della Regione Puglia;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile;
Nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 nessun difensore è comparso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Azienda Agricola Lamandra s.r.l. contesta la nota regionale prot. n. 38/758 del 26.1.2009, che le nega l’autorizzazione richiesta in data 18.4.2008 per la costruzione e l’esercizio nel Comune di Noci di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico), sul presupposto ostativo rappresentato dall’art. 2, comma 1, lett. b) legge regionale n. 31/2008 e dall’art. 7, comma 1, legge regionale n. 31/2008 (previsione normativa in ordine all’applicazione delle nuove disposizioni a tutte le procedure in corso).
Va, preliminarmente, rimarcato che il provvedimento gravato cita la lett. b) dell’art. 2, comma 1 legge regionale n. 31/2008 (relativo al divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici nei siti della Rete Natura 2000 – siti SIC e ZPS), ma poi riporta, quale elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione unica, il testo della lett. d) (“àˆ vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica: ¦ nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) ¦”).
Rileva parte ricorrente che il divieto assoluto di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) legge Regione Puglia n. 31/2008 comportante l’inedificabilità  e l’intrasformabilità  assoluta delle aree all’interno di un sito SIC si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa alla necessità , per tali tipologie di aree, di effettuare una valutazione di incidenza in concreto, con consequenziale illegittimità  di una preclusione astratta ed assoluta, specie nel caso in cui si tratti di realizzare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile; che l’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 considera tali opere di pubblica utilità , indifferibili ed urgenti; che nella presente fattispecie la Provincia di Bari aveva accertato l’assenza di impatti diretti su habitat e specie di interesse comunitario; che, pertanto, alcun ostacolo si frapponeva alla realizzazione dell’impianto proposto; che, laddove il gravato provvedimento venga valutato alla stregua di un “atto dovuto” rispetto al dato normativo di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) ovvero lett. d) legge regionale n. 31/2008, sorgono dubbi di legittimità  costituzionale sulla disposizione regionale de qua per violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost. (in particolare, con riferimento a tale ultimo parametro di costituzionalità , per contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di energia), oltre che dell’art. 7 legge regionale n. 31/2008 laddove viene introdotta una disposizione avente efficacia retroattiva.
Con istanza di prelievo depositata in data 5 marzo 2011 parte ricorrente evidenzia che la norma regionale ostativa al rilascio dell’autorizzazione unica richiesta (i.e. art. 2, comma 1 legge regionale n. 31/2008) è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte n. 119/2010.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
Invero, la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 119/2010 ha integralmente cassato l’art. 2, comma 1 legge regionale n. 31/2008 (disposizione su cui si fonda il provvedimento impugnato) per contrasto con l’art. 117, comma 3 Cost.
Pertanto, il Giudice delle Leggi ha sostanzialmente accolto un motivo di censura analogo alla specifica doglianza contenuta nel presente ricorso.
In ogni caso, anche la lett. d), al pari della lett. b), è stata cassata dalla sentenza n. 119/2010.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento gravato.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
La Regione, in sede di rinnovata valutazione dell’istanza presentata dall’Azienda Agricola Lamandra in data 18.4.2008, dovrà  tener conto della normativa sopravvenuta, vale a dire le Linee Guida Nazionali di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 ed il regolamento regionale 30 dicembre 2010 n. 24 recante la disciplina attuativa del decreto ministeriale 10 settembre 2010.
Le spese possono essere compensate, avuto riguardo alla novità  della questione trattata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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