1. Edilizia e urbanistica – Piano urbanistico esecutivo – L.R. n. 20/2001 – Norma transitoria
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Parere non vincolante -Inammissibilità
3. Edilizia e urbanistica – Piano urbanistico esecutivo – Rispetto distanze tra vedute oblique – Limite
1. I piani esecutivi, sulla scorta della norma transitoria di cui all’art. 20, co. 5, L.R. 27 luglio 2001 n. 20, seguono la procedura dettata dalla precedente disciplina urbanistica (L.R. 31 maggio 1980 n. 56) sino all’approvazione del documento regionale di assetto generale (DRAG).
2. àˆ inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all’intervenuto parere della commissione urbanistica, attesa la natura non vincolante di quest’ultimo e la mancanza di rilievi sulla sua logicità e plausibilità , tali da comportare l’irrilevanza autonoma dello stesso sotto il profilo della valenza viziante.
3. L’obbligo di rispettare le distanze previste dall’art. 906 c.c. per le vedute laterali ed oblique cessa quando ogni possibilità di veduta sul fondo altrui sia interdetta dall’esistenza di un muro o altro riparo duraturo e dotato di consistenza e stabilità .
N. 01418/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01649/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1649 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da Lapenna Domenico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annamaria Angiuli ed Alessandra Angiuli, con domicilio eletto in Bari, via Montenegro n. 2;
contro
Comune di Bitetto, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Macchia, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n. 166/5;
nei confronti di
Laneve Vito, Nicastri Francesco, Proscia Tommaso;
Laneve Antonio e Laneve Vito, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Lucia Loschiavo, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. R. de’ Robertis, via Davanzati n. 33;
Proscia Angelosante, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella, 36;
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale 22 maggio 2006 n. 24, di adozione del piano urbanistico esecutivo denominato “Proscia-Laneve-Nicastri” n. 34/06, compreso tra le vie Isonzo e Marsiliano, nonchè degli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;
sui motivi aggiunti depositati il 26 febbraio 2009
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale 6 novembre 2008 n. 39, di esame delle osservazioni e di riadozione del piano urbanistico esecutivo, nonchè degli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
sui motivi aggiunti depositati il 9 giugno 2010
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale 23 marzo 2010 n. 11, di approvazione definitiva, pubblicata all’albo pretorio dal 29 marzo 2010 al 12 aprile 2010, nonchè degli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bitetto e dei sig.ri Antonio Laneve, Vito Laneve e Angelosante Proscia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Annamaria Angiuli, Giuseppe Paparella, su delega dell’avv. Lorenzo Macchia, Maria Lucia Loschiavo e Giacomo Valla;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor Lapenna ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale 22 maggio 2006 n. 24, di adozione del piano urbanistico esecutivo denominato “Proscia-Laneve-Nicastri” n. 34/06, compreso tra le vie Isonzo e Marsiliano. La sua proprietà immobiliare, tipizzata B2 dal piano regolatore, è ricompresa nel perimetro di tale piano esecutivo, la cui iniziativa è invece dovuta ad altri titolari che possiedono terreni non ancora edificati.
L’istante medesimo ha peraltro presentato osservazioni, dopo la pubblicazione della delibera. Visto il tenore delle stesse (principalmente in relazione al profilo del rispetto delle distanze), il piano è stato modulato per essere riadottato con delibera consiliare 6 novembre 2008 n. 39, anch’essa gravata, con motivi aggiunti depositati il 26 febbraio 2009.
Il piano esecutivo è stata infine approvato con deliberazione 23 marzo 2010 n. 11. Anche di questo atto viene chiesto l’annullamento, denunciando vizi discendenti dai precedenti in via derivata, nonchè vizi propri, sostanzialmente consistenti in carenze motivazionali.
Costituitisi in giudizio il Comune di Bitetto e i sig.ri Antonio Laneve, Vito Laneve e Angelosante Proscia (proprietari proponenti l’avversata lottizzazione), sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 7 giugno 2012.
2. Alla luce delle circostanze sommariamente riferite è evidente che il ricorso originario sia divenuto improcedibile, visto che il contenuto pianificatorio, eventualmente lesivo per il deducente, è oggi costituito da quanto successivamente adottato con deliberazione del Consiglio comunale 6 novembre 2008 n. 39 e approvato con deliberazione 23 marzo 2010 n. 11.
Di conseguenza, le questioni giuridiche che devono essere affrontate si concentrano nei motivi aggiunti depositati il 26 febbraio 2009 che contestano la delibera consiliare 6 novembre 2008 n. 39 di riadozione del piano. Rispetto a tale impugnazione il Collegio reputa il fatto che l’immobile di sua proprietà sia compreso nella delimitazione della lottizzazione presupposto sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse della parte.
Le censure dedotte (che qui si riportano in sintesi, senza seguire la numerazione dell’atto) sono infondate.
Il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 28 della legge 18 agosto 1942 n. 1150, dell’articolo 27 della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56 e dell’articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2001 n. 20: secondo la tesi prospettata, i piani esecutivi dovrebbero coinvolgere almeno 51% degli immobili compresi nel perimetro dell’area interessata.
Il ragionamento non è condivisibile.
Da un lato, infatti, in base alla norma transitoria di cui all’articolo 20, comma quinto, della legge regionale 27 luglio 2001 n. 20, i piani esecutivi seguono la procedura dettata dalla precedente disciplina urbanistica del 1980 (in quanto la regola a regime riguarda i piani che danno esecuzione al P.U.G., come chiaramente previsto dall’articolo 15, primo comma).
Dall’altro, la possibilità che il piano si possa riferire ad un’area libera di soli 600 m² è chiaramente stabilita dal piano regolatore vigente, della cui persistente efficacia non vi è stato motivo di dubitare, alla stregua delle deduzioni attoree.
Sostiene poi l’interessato che, avendo escluso il Consiglio comunale, con delibera 30 novembre 2006 n. 51, in sede di adozione della variante del piano regolatore, l’utilizzabilità attuale dell’indice di fabbricazione fondiaria di 6 m³/m², esso non può più essere previsto nell’attuale piano esecutivo. Non sarebbe invero applicabile alla fattispecie la disposizione transitoria introdotta nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G. variato (articolo 3.15), che fa salvi “i PUE in zona B2 già presentati alla data della delibera della Giunta comunale di Bitetto n. 117 del 2 agosto 2006 – atto di indirizzo per la formazione di variante al PRG ai sensi della L.R. n. 56/80 e smi”. Ciò perchè, in sostanza, il piano (ri)adottato con la deliberazione del Consiglio comunale 6 novembre 2008 n. 39 è totalmente diverso dal precedente e quindi deve ritenersi “presentato” nel 2008, fuoriuscendo così dal limite temporale della disciplina transitoria.
A prescindere dal rilievo che di fatto – come evidenziato dal Comune – è stato utilizzato un i.f.f. pari a 4,4 m³/m², si deve notare che il disegno urbanistico-edilizio delineato dal piano riadottato costituisce il risultato di una dinamica procedimentale, in cui l’istituto delle osservazioni ha svolto compiutamente la propria funzione, sicchè la versione pianificatoria, rivista e corretta sulla base dei rilievi dello stesso ricorrente, non può considerarsi “nuova” e perciò estranea alla sequenza, avviata il 13 marzo 2006 dai sig.ri Proscia, Laneve e Nicastri e destinata al varo del piano esecutivo.
Il motivo relativo all’intervenuto parere della commissione urbanistica è inammissibile per difetto di interesse. La natura non vincolante del parere e l’assenza di rilievi sulla logicità e plausibilità dell’avviso in sè comporta l’irrilevanza autonoma dello stesso sotto il profilo della valenza viziante. Il contenuto dell’apporto consultivo in effetti non può che essere esaminato nel contesto delle scelte urbanistiche come cristallizzate nelle delibere consiliari e non può che seguire la medesima sorte.
Le contestazioni mosse allo schema di convenzione allegato alla delibera 6 novembre 2008 n. 39 (che non sarebbe completo, in violazione dell’articolo 28 della legge urbanistica statale e dell’articolo 28 della L.R. n. 56/1980), nella loro genericità , non consentono di apprezzare in quale parte dello schema risiederebbe l’effetto lesivo nei confronti del deducente e la stessa illegittimità dello strumento convenzionale.
Denuncia infine il proprietario la violazione dell’articolo 906 del codice civile per mancato rispetto delle distanze tra le vedute (oblique).
L’istante trae dalla sentenza della Cassazione, Sezione seconda, 30 marzo 2001, n. 4712, l’argomento della piena vigenza del divieto anche quando siano presenti i muri divisori (come si prevede in concreto) o altre barriere che ne impediscano in concreto l’affaccio.
In realtà la pronuncia invocata dal sig. Lapenna è rimasta isolata, risultando invece prevalente una ragionevole lettura funzionale della norma civilistica, per la quale “In effetti, l’obbligo di rispettare le distanze previste dall’art. 906 cod. civ. per le vedute laterali ed oblique cessa quando ogni possibilità di veduta sul fondo altrui sia interdetta dall’esistenza di un muro o altro riparo duraturo e dotato di consistenza e stabilità . Tale riparo può ben essere costituito da pannelli di vetro retinato ed opaco, stabilmente incorporati nella compagine del manufatto e collocati ad un’altezza tale dal pavimento da non consentire di guardare o di affacciarsi verso il fondo del vicino se non con l’impiego di specifici mezzi o accorgimenti, che esulino comunque dalla normalità ” (Cass., Sez. II, 20 agosto 1993 n. 8797; 7 marzo 1978, n. 1138). D’altronde, in radice, per parlarsi di veduta ex articolo 900 del codice civile si deve trattare di una situazione in cui sia possibile effettivamente l’inspectio e la prospectio nel fondo viciniore (Cass., Sez. II, 25 ottobre 2006 n. 22844).
In conclusione i motivi aggiunti depositati il 26 febbraio 2009 sono da respingere.
Di conseguenza, sono infondati anche i motivi aggiunti (di cui all’atto depositato il 9 giugno 2010) prodotti contro l’approvazione del piano (deliberazione 23 marzo 2010 n. 11), con cui si deduce l’illegittimità derivata del provvedimento consiliare.
Le rilevate carenze motivazionali (configuranti secondo la prospettazione di parte vizi autonomi) poi sono invece smentite dalla lettura degli atti nella loro sequenza procedimentale da cui emergono, nella loro consecuzione, le ragioni delle scelte dell’Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso; respinge i motivi aggiunti depositati il 26 febbraio 2009 e il 9 giugno 2010.
Condanna il sig. Domenico Lapenna al pagamento in favore delle parti costituite (Comune di Bitetto; sig.ri Antonio Laneve e Vito Laneve; sig. Angelosante Poscia) delle spese processuali, nella misura di € 2.000,00, oltre CPI e IVA, come per legge, per ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)