1. Commercio, industria, turismo – Autorizzazione commerciale – Strutture medie e grandi di vendita – Principio di correlazione tra titolo autorizzatorio e titolo edilizio – Fattispecie 


2. Commercio, industria, turismo – Autorizzazione commerciale – Regolarità  urbanistico-edilizia dei locali di svolgimento – Necessaria sussistenza per l’intera durata dell’esercizio dell’attività  commerciale 

1. In forza dell’art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 114/1998, è stato introdotto, in materia di rilascio all’autorizzazione commerciale, il principio di correlazione tra titolo autorizzatorio all’apertura di una media o grande struttura di vendita e titolo abilitativo edilizio inerente gli immobili in cui deve insediarsi l’attività  commerciale, principio che il legislatore regionale, mercè l’art. 14, comma 3, L.R. n. 11/2003, ha correttamente tradotto nella necessità  che, anche ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, venga attentamente considerata la conformità  del nuovo insediamento ai vigenti parametri urbanistici e alle destinazioni d’uso previste nei regolamenti edilizi.


2. L’attività  d’impresa commerciale, pur espressione della libertà  d’iniziativa economica privata ex art. 41 Cost., è ancorata alla regolarità  urbanistico-edilizia dei locali in cui essa si svolge, regolarità  che deve non solo sussistere in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio ma anche permanere per l’intera durata del suo svolgimento.

N. 01416/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00528/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2006, proposto da Pandiva S.r.l., Bieka S.n.c. di Santoiemma Vincenzo & C., Giga di Calderoni Luigi e De Natale Gaetano S.n.c. e Soperette di Calderoni Luigi, rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Paparella e Marco Palieri, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Venezia, 14; 

contro
Comune di Gioia del Colle;
Regione Puglia; 

nei confronti di
Di Stefano Costruzioni S.r.l.;
Savino Nicola Vito Pietro; 
Tintoretto S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Nitti, con domicilio eletto in Bari, via Marchese di Montrone, 47; 

per l’annullamento
della deliberazione della Giunta comunale 20 febbraio 2006 n. 33;
dell’ordinanza 21 febbraio 2006 n. 10, prot. 4367, del Comandante del Corpo di polizia municipale;
di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, gli articoli 3 e 11 del regolamento comunale per l’insediamento delle attività  commerciali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Tintoretto S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Marica Dolciamore, su delega dell’avv. Marco Palieri, e Paolo Nitti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, operatori commerciali, nei settori alimentare e non alimentare nel territorio di Gioia del Colle, impugnano gli atti con cui il Comune, sul presupposto che la struttura denominata “Le Torri” non costituisse un centro commerciale, ex articolo 4, comma primo, lettera g), del decreto legislativo n. 114/1998 e articolo 5, comma quarto, lettera b), della legge regionale n. 11/2003, hanno revocato la chiusura dell’esercizio commerciale “Alex Family” del signor Nicola Vito Pietro Savino, già  tacitamente autorizzato.
Il contenzioso invero rappresenta un ulteriore episodio di una complessa vicenda, già  sottoposta all’esame di questo Tribunale e del Consiglio di Stato.
Il Comune di Gioia del Colle rilasciava nel 2002 alla Tintoretto s.r.l. una concessione edilizia per la costruzione di un complesso polifunzionale integrato (supermercato, pista di pattinaggio, centro danza, bar, centro benessere etc.), ricadente parte in zona F1 (servizi per l’urbanizzazione secondaria) e parte in zona F2 (verde attrezzato). Seguiva la richiesta di un permesso di costruire in variante, con incremento delle superfici edificate, assentito in data 11 ottobre 2004. L’autorizzazione commerciale era infine ottenuta dalla menzionata società  in data 24 novembre 2004.
Il nuovo permesso di costruire, la primigenia concessione, nonchè l’autorizzazione commerciale erano impugnate da un gruppo di società  commerciali – Pandiva S.r.l., Divella Walter, Bieka di Santoiemma Vincenzo & C. S.n.c., Santoiemma Vincenzo, Superette di Calderoni Luigi, Giga di Calderoni Luigi e De Natale Gaetano S.n.c., in parte coincidenti con le odierne istanti – dinanzi a questo T.A.R., che dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad agire dei deducenti, non essendo stata fornita dal prova della vicinitas e dello svolgimento di attività  commerciale analoga. La sentenza era tuttavia pubblicata priva della firma del Presidente.
I ricorrenti appellavano. Nel frattempo il TAR rimetteva sul ruolo la causa decidendo nuovamente confermando il precedente esito. I ricorrenti proponevano appello, spiegando altresì motivi aggiunti.
Il Consiglio di Stato dichiarava nulla la prima sentenza ed inesistente la seconda, rinviando al T.A.R. Bari per il prosieguo, che – sul presupposto che il procedimento dovesse riprendere dal momento del verificarsi della nullità  – dichiarava inammissibile il ricorso per i medesimi motivi (sentenza Sezione III n. 2393/2007). Aggiungeva la pronuncia che il ricorso era da considerare tardivo, poichè il primo atto lesivo era da individuarsi nella concessione edilizia del 2002 (cui era seguita attività  edificatoria sino alle strutture portanti), essendo il successivo permesso di costruire in variante un atto conseguente privo di autonomia sotto il profilo del pregiudizio.
I ricorrenti proponevano appello (R.G. 110/2008).
Pendente il giudizio di secondo grado, il Comune di Gioia del Colle, all’esito della conferenza di servizi prevista dalla legge regionale n. 11 del 2003 e dal regolamento regionale n. 1/2004, autorizzava l’apertura di un “centro commerciale di interesse locale” con provvedimento n. 16 del 10 luglio 2009, così trasformando l’originaria autorizzazione del 2004, avente ad oggetto una media struttura di vendita (M3 alimentare e non) della superficie di mq 2.499, in due medie strutture M2, di cui una alimentare e non, di mq 1.500, e l’altra esclusivamente non alimentare di mq 999, oltre ad ulteriori esercizi di vicinato per complessivi ulteriori mq 900.
Anche questa autorizzazione era impugnata dalla Pandiva s.r.l. Il gravame era respinto in rito, per difetto di legittimazione ad agire, oltre che per la preclusione derivante dal precedente giudizio già  conclusosi con sentenza ed avente ad oggetto proprio i vizi dei precedenti atti che in via derivata inficiavano, secondo la prospettazione attorea, il sopraggiunto provvedimento (sentenza Sezione II n. 1133/2010).
Interponeva gravame (RG 6285 del 2010) la Pandiva s.r.l.
Il Consiglio di Stato, quarta sezione, riuniti gli appelli, con sentenza 4 maggio 2012 n. 2578, ritenuti sussistenti la legittimazione e l’interesse al ricorso, ha riformato le sentenze di primo grado. In particolare ha ritenuto illegittimi i titoli edilizi che consentivano la realizzazione del complesso, sia perchè incompatibili con la destinazione della zona F1, sia perchè erroneo il computo del rapporto di copertura.
Ha inoltre annullato l’autorizzazione commerciale n. 16 del 10 luglio 2009, in quanto viziata in via derivata.
Alla luce di quanto premesso è evidente che non potrebbero sfuggire alla medesima sorte anche gli atti in questa sede gravati, comportanti la possibilità  di aprire il nuovo esercizio commerciale denominato “Alex Family”‘.
Invero, in considerazione del disposto dell’art. 6, comma secondo, lett. d), del decreto legislativo n. 114/1998, la giurisprudenza ha enunciato il principio della correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l’immobile o il complesso di immobili e dell’autorizzazione all’apertura di una media o grande struttura di vendita ed ha così espresso la necessità  che, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale, venga attentamente considerata la conformità  del nuovo insediamento ai vigenti parametri urbanistici e alle destinazioni d’uso previste nei regolamenti edilizi (Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2007, n. 638; 8 giugno 2007, n. 3027; TAR Lazio, Roma, sez. II, 21 aprile 2005, n. 2989; TAR Campania, Napoli, sez. III, 3 marzo 2005, n. 7324; sez. VIII, 10 settembre 2010 n. 17398; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 19 marzo 2007, n. 443; sez. II, 5 giugno 2007, n. 4751).
L’attività  d’impresa commerciale, invero, pur costituzionalmente garantita nel più ampio contesto della libertà  d’iniziativa economica privata, non può infatti reputarsi affrancata dai vincoli e dai limiti specifici sanciti dalla normativa urbanistica, ma deve restare ancorata alla regolarità  urbanistico-edilizia dei locali in cui venga esercitata, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio (altrimenti legittimamente e doverosamente denegabile), sia per l’intera durata del suo svolgimento (TAR Campania, Napoli, sez. III, 22 novembre 2001, n. 5007; 27 gennaio 2003, n. 423; 9 agosto 2007, n. 7435; 9 settembre 2008, n. 10058; 8 giugno 2010, n. 13015; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 14 settembre 2004, n. 1976).
Tali principi sono vigorosamente confermati dall’art. 14, terzo comma, della legge regionale n. 11/2003 (per il quale “L’autorizzazione amministrativa per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità  degli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità  e delle dotazioni di standards urbanistici in relazione alla tipologia dell’esercizio insediato o risultante dall’ampliamento”). Anche nel caso in esame, quindi, il titolo edilizio (in concreto annullato dal Consiglio di Stato) costituisce condizione indefettibile per quello annonario, con la conseguenza che il venir meno del primo travolge il secondo.
Si deve peraltro osservare che la stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 2578/2012 ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse al ricorso degli istanti; ciò consente di rigettare l’eccezione d’inammissibilità  sollevata dalla Tintoretto.
La contrinteressata, sulla base di una pertinente documentazione, rileva però che, nelle more del giudizio, alcune ricorrenti (Bieka S.n.c. di Santoiemma Vincenzo & C., Giga di Calderoni Luigi e De Natale Gaetano S.n.c. e Soperette di Calderoni Luigi) hanno cessato l’attività  commerciale, mentre una (la Pandiva S.r.l.) ha ceduto i locali in cui essa veniva esercitata.
Tali circostanze, non contestate dalla controparte, se abilitano a dichiarare l’improcedibilità  del gravame con riguardo all’azione demolitoria, non escludono in astratto che le imprese abbiano potuto subire danni economici dall’azione amministrativa giudizialmente avversata.
In tale situazione deve dunque applicarsi l’art. 34, terzo comma del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e pertanto dichiararsi l’illegittimità  degli atti impugnati, per le ragioni sopraesposte.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico, nella misura equitativamente stabilita in dispositivo, a carico del Comune di Gioia del Colle e della Tintoretto S.r.l., mentre per il resto, dato lo svolgersi della vicenda, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, con riguardo all’azione di annullamento, e dichiara illegittimi gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Gioia del Colle e la Tintoretto S.r.l., con vincolo solidale, al pagamento delle spese di giudizio in favore delle ricorrenti, nella misura di euro 1.500,00, oltre CU, CPI e IVA, a carico di ciascuna parte, per un totale di euro 3.000,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge; compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria