1. Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici – Formazione – L.R. n. 20/2001, art. 20 – Disposizioni di prima attuazione – L.R. n. 56/1980 – Applicabilità alle sole varianti già adottate alla data di entrata in vigore della L.R. n. 20/2001
2. Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici – Formazione – L.R. n. 20/2001, art. 20 – Disposizioni di prima attuazione – Strumenti di pianificazione urbanistica non ancora adottati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 20/2001 – Approvazione secondo le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 20/2001
3. Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici – Formazione – L.R. n. 20/2001, art. 20 – Disposizioni di prima attuazione – Espressione “strumenti comunali di pianificazione urbanistica” – Include i piani di attuazione ad iniziativa pubblica o privata
4. Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici – Formazione – L.R. n. 20/2001, art. 20 – Disposizioni di prima attuazione – Varianti al PRG non adottate alla data di entrata in vigore della L.R. n. 20/2011 – Approvazione secondo le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 20/2001
1. In base alla disciplina transitoria dettata dall’art. 20 della L.R. n. 20/2011, la disciplina previgente di cui alla L.R. n. 56/1980 si continua ad applicare solo alle varianti già adottate alla data di entrata in vigore della nuova normativa.
2. Dalla disciplina transitoria dettata dall’art. 20 della L.R. n. 20/2011 si desume, a contrario, che gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica non ancora adottati alla data di entrata in vigore della nuova normativa soggiacciono alle nuove disposizioni della L.R. n. 20 del 2011.
3. Il termine, generico, “strumenti comunali di pianificazione urbanistica” di cui al primo comma dell’art. 20 della L.R. Puglia n. 20 del 2001, in quanto tale, non è riferibile solo allo strumento generale (PUG o PRG) ma anche ai piani di attuazione (P.U.E. nella L.R. Puglia n. 20 del 2001), a iniziativa pubblica o privata; ciò vale quantomeno con riferimento ai principi cui la L.R. n. 20 del 2001 si ispira e che possono essere attuati anche senza che il Comune abbia un P.U.G., ma abbia ancora un PRG.
4. Ai sensi della norma dell’articolo 20, co.2, della L.R. n. 202001, anche le varianti ai vigenti strumenti comunali di pianificazione urbanistica, purchè non ancora adottate alla data di entrata in vigore della medesima legge (quindi anche se riferite a un P.R.G. preesistente e non a un P.U.G.), seguono le nuove disposizioni e non quella della L.R. n. 56 del 1980.
N. 01407/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2009, proposto da:
Luigi Alfonzo, Antonio Celeste, Enzo Palma, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Antonucci ed Elisabetta Merlino, con domicilio eletto presso Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, n.134/B;
contro
Regione Puglia in Persona del Presidente P.T.;
Comune di Torremaggiore in Persona del Sindaco P.T.;
entrambi non costituiti.
per l’annullamento
– della delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 1864 del 7.10.2008 pubblicata sul B.U.R.P. n. 179 del 19.11.2008, con la quale non si approvava la variante al P.R.G. del Comune di Torremaggiore adottata con deliberazione del Consiglio Comunale del detto ente locale n. 28 del 10.04.2004;
– della relazione n. 19 del 2.07.2008 del S.U.R. della Regione Puglia;
– del parere n. 36 del 3.07.2008 del C.U.R. della Puglia;
– di ogni atto, presupposto e conseguente e comunque connesso agli atti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Salvatore Basso, su delega dell’avv. V. Antonucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti chiedono l’annullamento della delibera di Giunta regionale n. 1864/08 con cui si è negata l’approvazione della variante al PRG del Comune di Torremaggiore, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/2004, nonchè degli atti prodromici indicati in epigrafe.
In punto di fatto la controversia trae origine dalla delibera del Consiglio Comunale n. 28/2004, di adozione di una variante, con cui viene cambiata la destinazione urbanistica di alcuni terreni di proprietà dei ricorrenti adibiti a “verde attrezzato” e trasformati in “zona C”.
La Giunta regionale, con delibera n. 1864/2008, ha negato l’approvazione della variante, in quanto “non supportata da alcuna analisi del fabbisogno e della dinamica abitativa, così come non è stata effettuata alcuna verifica dell’attuazione del PRG vigente”.
I ricorrenti censurano la legittimità del diniego regionale per violazione di legge, sostenendo che la delibera regionale di diniego di approvazione sarebbe intervenuta tardivamente, quando cioè, si sarebbe già formato per silentium il controllo positivo previsto dalla normativa regionale.
Sostengono, inoltre, che la delibera in esame non potrebbe neppure qualificarsi quale atto di implicita revoca o annullamento in autotutela del precedente atto tacito, in quanto non avrebbe alcuno dei requisiti previsti dall’art. 21 nonies L. 241/90.
Laddove così dovesse essere interpretato ne censurano, comunque, la legittimità per difetto dei requisiti dell’atto di secondo grado.
Il ricorso è fondato.
Punto nodale della decisione è la individuazione della normativa regionale applicabile, perchè solo con la L.R. del 2001 è stato introdotto l’istituto dell’approvazione tacita degli strumenti urbanistici comunali.
L’art. 11, comma 8, L.R. n. 20/2001 stabilisce, infatti,: “La Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo”.
In base al successivo art. 12 poi, il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dall’articolo 11.
La normativa regionale prevede, quindi, un regime di silenzio assenso.
L’art 20, L.R.. n. 20/2001 (nel ricorso si cita a volte la l. 21/2000 per un refuso) stabilisce inoltre, che “Norme di prima attuazione
1. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.
2. Le varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all’approvazione delle stesse, seguono le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.
Omissis”
Ciò significa che, in base alla disciplina transitoria, la disciplina previgente si continua ad applicare solo alle varianti già adottate alla data di entrata in vigore della nuova normativa.
Di tale principio ha fatto governo anche la pronuncia del TAR Lecce n. 4461/06, che ha così statuito: “L’articolo 20 della legge regionale Puglia n.20 del 2001 dispone che “Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980”.
Se ne desume, a contrario, che quelli non ancora adottati soggiacciono alle nuove disposizioni della legge regionale n.20 del 2001.
Il termine, generico, “strumenti comunali di pianificazione urbanistica”, in quanto tale, non è riferibile solo allo strumento generale (PUG o PRG) ma anche ai piani di attuazione (PUE nella legge regionale Puglia n.20 del 2001), ad iniziativa pubblica o privata.
Ciò vale quantomeno con riferimento ai principi cui la legge regionale n.20 del 2001 si ispira e che possono essere attuati anche senza che il Comune abbia un PUG, ma abbia ancora un PRG.
Tanto è vero che, argomentando, sempre a contrario, dal comma 2 dell’articolo 20, anche le varianti ai vigenti strumenti comunali di pianificazione urbanistica, purchè non ancora adottate alla data di entrata in vigore della medesima legge (quindi anche se riferite ad un PRG preesistente e non ad un PUG), seguono le nuove disposizioni e non quella della legge regionale n.56 del 1980. Viceversa, tali principi potrebbero restare lettera morta, fino a quando il Comune non provvedesse ad adottare un PUG.”
Considerando che:
– la delibera comunale è stata adottata il 10.4.2004 (cioè ben dopo l’entrata in vigore della L.R. del 2001), per essa trova applicazione la nuova normativa.
Essa è stata, poi, trasmessa alla Regione in data 8.07.2005 e i documenti integrativi in data 13.12.2007, mentre la delibera regionale che nega l’approvazione della variante è del 7.10.2008.
Ne risulta che il tempo intercorso dalla trasmissione dei documenti alla adozione della delibera è superiore a 150 gg.
Pertanto, la delibera citata deve ritenersi illegittima, essendosi già formato un provvedimento implicito di assenso, conseguente all’inerzia dell’amministrazione ed essa risulta erronea nella misura in cui ha esplicitamente ritenuto applicabile la precedente normativa (L.R. 56/80).
Nè il provvedimento impugnato può qualificarsi come atto adottato in autotutela, in quanto del provvedimento di ritiro non possiede alcuno dei requisiti.
Il ricorso va pertanto, accolto.
Le spese di giudizio restano a carico di parte ricorrente in considerazione della novità interpretativa della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla della delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 1864 del 7.10.2008.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)