1. Energia da fonti rinnovabili – Impianti eolici – Valutazione d’incompatibilità  per violazione divieti localizzativi ex regolamento regionale n. 16/2006 – Mancata abrogazione del predetto regolamento per illegittimità  costituzionale.
2. Energia da fonti rinnovabili – Valutazione di impatto ambientale – Natura del giudizio reso dalla p.A. – Sindacato del Giudice Amministrativo – Limiti – Fattispecie
3.  Energia da fonti rinnovabili – Valutazione di impatto ambientale – Giudizio di incompatibilità  espresso sulla base delle c.d. sovrapposizioni – Conseguenze 

1. Il regolamento regionale n. 16/2006 non può ritenersi caducato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 344/2010, nella quale la Consulta, lungi dal aver dichiarato in contrasto con i principi costituzionali i divieti localizzativi ivi dettati per gli impianti eolici, si è limitata a considerare illegittimo il regolamento in parola adottato dalla Regione Puglia, siccome avvenuto in assenza delle linee guida nazionali, che, tuttavia, sono oramai state adottate con D.M. 10.9.2010; ne consegue che se i medesimi divieti localizzativi vengono valutati come effettivamente sussistenti e fondati su obiettive criticità  ambientali, nulla osta alla loro applicazione in concreto.


2. Il giudizio reso dalla competente p.A., in sede di valutazione d’impatto ambientale e di verifica preliminare, è espressione di un’amplissima discrezionalità  tecnica, in quanto comportante una complessa operazione di ponderazione tra gli interessi pubblici in rilievo e l’interesse all’esecuzione dell’opera, con la conseguenza che, non risolvendosi in un mero giudizio tecnico suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, esso è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità  o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato (fattispecie concernente la localizzazione di impianti eolici in un territorio già  fortemente connotato da tali tipologie di intervento e in prossimità  di beni rientranti nella Carta dei Beni Culturali).


3. In tema di valutazione d’impatto ambientale, sussiste uso sviato del potere normativamente attribuito alla p.A. competente ove quest’ultima giudichi incompatibile, sotto il profilo ambientale, la realizzazione di un impianto eolico sulla base di valutazioni inerenti le c.d. “sovrapposizioni”, in quanto riservate alla conferenza di servizi di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, preordinata al rilascio dell’autorizzazione unica.

N. 01395/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02194/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2194 del 2011, proposto da Sorgenia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bucello, Simona Viola, Cristina Leone e Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Macchione in Bari, via Francesco Crispi, 6;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Comune di Casalvecchio di Puglia;
Provincia di Bari;
Provincia di Foggia;

nei confronti di
Terna s.p.a.;
Fortore Energia s.p.a.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina della Regione Puglia – Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica n. 180 del 29 agosto 2011 (prot. n. 089/DIR/2011/00/80), avente ad oggetto “L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Procedura di valutazione di impatto ambientale – Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Casalvecchio di Puglia (Fg) in lo. Mezzana di Marco. Proponente: Sorgenia SpA, con sede legale in Milano alla Via Ciovassino n. 1”, comunicata con nota prot. 8943 del 22 settembre 2011 tramite raccomandata, nella parte in cui esprime un giudizio negativo di compatibilità  ambientale per l’intero progetto presentato dalla ricorrente;
– nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi inclusi:
– i pareri espressi dal Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale nelle sedute del 21 aprile 2011 e del 22 luglio 2011, richiamati nella motivazione della determina n. 180 del 29 agosto 2011;
– la nota prot. n. A00_089 – 0005019 del 3 maggio 2011 del Dirigente dell’Ufficio Programmazione, V.I.A., Politiche energetiche e V.A.S. (Assessorato alla qualità  dell’ambiente – Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ecologia), avente ad oggetto “L.R. n. 11/01 e s.m.i. e D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Procedura di V.I.A. – Progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Casalvecchio di Puglia (Fg) – Proponente: Sorgenia SpA – comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis legge n. 241/1990 e s.m.i.” con la quale è stato comunicato alla società  il preavviso di parere negativo di compatibilità  ambientale del progetto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10bis legge n. 241/1990;
– la nota prot. n. A00_089 – 0015286 del 1° dicembre 2010 del Dirigente dell’Ufficio Programmazione, V.I.A., Politiche energetiche e V.A.S. (Assessorato all’Ecologia – Settore Ecologia), avente ad oggetto “L.R. n. 11/01 e s.m. i. – Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Progetto per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica – Comune di Casalvecchio di Puglia (Fg) – Proponente: Sorgenia S.p.A. – Notifica parere negativo di compatibilità  ambientale” con la quale è stato comunicato alla società  il preavviso di parere negativo di compatibilità  ambientale del progetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis legge n. 241/1990;
– e, per quanto occorrer possa, la nota prot. A00_159 n. 5842 del 4 maggio 2011 del Dirigente dell’Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia (Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione – Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo), avente ad oggetto “Autorizzazione unica ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere ed infrastrutture annesse della potenza elettrica di 48 MW sito nel Comune di Casalvecchio di Puglia (Fg)”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti Alessandra Canuti, su delega dell’avv. Simona Viola e Giuseppe Macchione, e Tiziana Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Sorgenia s.p.a. in data 29 marzo 2007 presentava al competente Settore Ecologia della Regione Puglia ai sensi dell’art. 4 legge regionale n. 11/2001 istanza di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione nel territorio del Comune di Casalvecchio di Puglia (Fg) di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 24 aerogeneratori.
La verifica ambientale si sviluppava in parallelo rispetto alla procedura principale volta al rilascio dell’autorizzazione unica.
Al termine di una valutazione integrata ambientale effettuata in dichiarata applicazione del regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16, con nota regionale del 1° dicembre 2010 il progetto veniva giudicato incompatibile rispetto ad una serie di prescrizioni contenute nel menzionato regolamento regionale (divieto localizzativo nella fascia di rispetto di 150 metri dai criminali con pendenze superiori al 20%; divieto localizzativo nella fascia di rispetto di 100 metri da grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche; divieto localizzativo negli ambiti territoriali estesi del PUTT/P, ecc.).
La società  Sorgenia replicava, evidenziando come il regolamento n. 16/2006 fosse stato travolto dalla pronunzia della Corte costituzionale n. 344/2010.
A distanza di qualche mese la società  riceveva comunicazione della nota del 4 maggio 2011 del Servizio Energia della Regione Puglia.
Detta nota accreditava effetti ostativi al rilascio dell’autorizzazione unica in conseguenza di un parere sfavorevole alla realizzazione dell’opera formulato dallo stesso Servizio Energia con nota prot. n. 5019 del 3 maggio 2011.
La Sorgenia presentava nuovamente osservazioni.
Cionondimeno, veniva adottato un secondo parere negativo recepito senza modifiche dal dirigente regionale con la gravata determina n. 180/2011.
La deducente impugna in questa sede la menzionata determina della Regione Puglia n. 180/2011 nella parte in cui esprime il giudizio negativo di compatibilità  ambientale per il progetto presentato, i pareri espressi dal Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, il preavviso di parere negativo di compatibilità  ambientale.
Rileva parte ricorrente che la contestata determina n. 180/2011 applica sostanzialmente i divieti localizzativi contenuti nel regolamento regionale n. 16/2006 caducato a seguito della declaratoria di incostituzionalità  di cui alla sentenza n. 344/2010; che l’applicazione del regolamento dichiarato incostituzionale non è manifesta, ma è stata abilmente mascherata, ad opera dell’Amministrazione regionale, sotto forma di apprezzamenti formalmente nuovi ed autonomi; che, infatti, quest’ultima si è attenuta nel provvedimento censurato ai vecchi divieti localizzativi per categoria; che la declaratoria di incostituzionalità  del regolamento n. 16/2006 ha colpito proprio i suddetti divieti localizzativi astratti e per categoria; che il provvedimento gravato, sul presupposto dell’esistenza di divieti localizzativi astratti, ha escluso la compatibilità  ambientale del progetto in questione; che, anzi, gli atti impugnati si spingono addirittura ad inasprire i divieti localizzativi stabiliti dal vecchio regolamento regionale, inserendo generiche incompatibilità  di zona; che l’introduzione, da parte del provvedimento gravato, di tali generiche incompatibilità  di zona viola anche l’art. 12 dlgs n. 387/2003, nella parte in cui ha previsto la possibilità  di definire metodi e criteri nell’individuazione delle aree non idonee da parte delle Regioni, ma nella rigorosa osservanza delle Linee Guida Nazionali adottate con decreto ministeriale (D.M. 10 settembre 2010).
Deduce, altresì, che la sostanziale applicazione, da parte dell’impugnato provvedimento, delle prescrizioni di cui al regolamento regionale n. 16/2006 non riguarda soltanto i divieti localizzativi in esso previsti; che, per esempio, è identica la nuova valutazione delle sovrapposizioni rispetto a quella operata – in applicazione degli indici di densità  imposti dal regolamento n. 16/2006 – nel precedente parere del Comitato VIA; che, viceversa, tale valutazione sarebbe dovuta avvenire in base al criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione unica; che, inoltre, l’atto censurato si fonda su erronei presupposti di fatto ed è assolutamente carente di motivazione; che non è dato comprendere, per esempio, le ragioni giustificatrici delle riscontrate criticità  ambientali derivanti da un ampliamento della carreggiata con presunta variazione del profilo altimetrico; che, ancora, le criticità  relative all’impatto acustico sono inconsistenti; che altre statuizioni contenute nel provvedimento gravato come anche le carenze contestate dall’Amministrazione regionale al progetto sono non rispondenti al vero; che il provvedimento della Regione è affetto da illogicità  ed erroneità  delle valutazioni.
Si costituiva l’Amministrazione regionale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere in parte respinto ed in parte accolto nei sensi e nei limiti di seguito esposti.
Invero, quanto alla censura relativa alla asserita riproposizione, da parte del provvedimento gravato, dei divieti localizzativi di cui al regolamento regionale n. 16/2006 caducato a seguito della declaratoria di incostituzionalità  n. 344/2010, la stessa va disattesa.
A tal riguardo, va rimarcato che la sentenza della Corte costituzionale n. 344/2010 considera illegittimo l’intervento normativo regionale (i.e. art. 3, comma 16 legge Regione Puglia n. 40/2007 che “legifica” il regolamento regionale n. 16/2006) poichè avvenuto in assenza delle Linee Guida Nazionali (di cui all’art. 12, comma 10 dlgs n. 387/2003) e quindi in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex art. 117, comma 2, lett. s Cost.), Linee Guida Nazionali che, tuttavia, sono state adottate con D.M. 10.9.2010.
In ogni caso, la sentenza della Consulta n. 344/2010, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della Sorgenia, non dichiara in contrasto con i principi costituzionali i divieti localizzativi contenuti nel regolamento regionale n. 16/2006 in quanto tali.
Ne discende che se i medesimi divieti localizzativi vengono valutati come effettivamente sussistenti e fondati su obiettive criticità  ambientali nulla osta alla loro applicazione in concreto (tenuto conto del fatto che ormai le Linee Guida Nazionali contemplate dall’art. 12, comma 10 dlgs n. 387/2003 – come detto – sono state adottate con D.M. 10.9.2010).
Nel caso di specie, i divieti localizzativi di cui al contestato provvedimento si fondano sulla ricognizione di sensibilità  ambientali oggettive ritenute legittimamente sussistenti e comunque in forza di valutazioni tecniche non censurabili in sede giurisdizionale in quanto non inficiate da vizi macroscopici.
Infatti, gli aerogeneratori A1 e A2 sono posti in prossimità  di un crinale e quindi in una zona obiettivamente critica da un punto di vista ambientale.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non vi è stata alcuna riabilitazione mascherata del regolamento regionale n. 16/2006.
Peraltro, anche il D.M. 10.9.2010 sottolinea l’importanza dell’emergenza geomorfologica “profilo altimetrico” (posta, tra l’altro, a fondamento del provvedimento gravato).
Inoltre, l’Amministrazione regionale ha ritenuto sussistenti nel caso di specie profili di criticità  legati all’inserimento di un ulteriore impianto in un territorio già  fortemente connotato da tali tipologie di intervento.
Con riferimento all’ubicazione degli aerogeneratori A3, A10, A11, A12, A14, A16 e A17 l’ubicazione degli stessi in prossimità  di beni rientranti nella Carta dei Beni Culturali è stata legittimamente considerata ostativa.
L’Amministrazione ha individuato ulteriori criticità  con riferimento all’impatto acustico, alla sicurezza, alle connessioni ecologiche presenti nell’area de qua (torrente “Staina”), alla fascia SIC “Monte Sambuco” per quanto concerne specificamente gli aerogeneratori A1, A2, A3 e A21, e l’impatto sull’avifauna e sul suolo.
In definitiva, il provvedimento impugnato (determina n. 180/2011) costituisce tipica espressione di discrezionalità  tecnica dell’Amministrazione insindacabile in sede giurisdizionale poichè immune da macroscopica illogicità  o inadeguatezza della motivazione ovvero dell’istruttoria.
A tal riguardo, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che, nel rendere il giudizio di valutazione d’impatto ambientale e nell’effettuare la verifica preliminare, l’Amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità  tecnica, censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti (cfr. Trib. Sup. acque pubbliche, 11 marzo 2009, n. 35; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2008 n. 561; Id., Sez. IV, 5 luglio 2010 n. 4246). Ed in ogni caso, la valutazione d’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità  amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità  o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2009 n. 4206; Id., Sez. V, 21 novembre 2007 n. 5910; Id., Sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2851; Id., Sez. IV, 22 luglio 2005 n. 3917; cfr. da ultimo T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 14 maggio 2010, n. 1897).
Nella fattispecie, la Regione ha congruamente motivato il proprio giudizio.
Donde l’infondatezza, per tale parte, del ricorso.
Deve, viceversa, trovare accoglimento la domanda della società  interessata nella parte in cui contesta la valutazione svolta dall’Amministrazione regionale con riferimento alle cd. sovrapposizioni (cfr. pagg. 14 e 15 dell’atto introduttivo).
Invero, l’Amministrazione regionale ha operato nel caso di specie in sede di procedimento di verifica di compatibilità  ambientale la censurata valutazione in ordine alle cd. sovrapposizioni tra il progetto della ricorrente Sorgenia s.p.a. e quello della Fortore Wind s.r.l. ( “Tale addensamento di aerogeneratori in aree relativamente ridotte produce il cosiddetto “effetto serra”, particolarmente visibile nella regione di spazio delimitata dagli aerogeneratori A4-A7-A9, che è causa di un impatto negativo sul sito in esame ¦” [cfr. pag. 6, punto 2 e pag. 10, punto 5 delle “Conclusioni” della determina regionale n. 180/2011]).
A tal riguardo, ha sottolineato T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 19 settembre 2011, n. 1369:
«¦ le eventuali sovrapposizioni tra impianti proposti da soggetti diversi avrebbero dovuto trovare attenzione in una fase procedimentale successiva e distinta, ossia nella conferenza di servizi preordinata al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003.
Il richiamo di tali circostanze all’interno della decisione sulla valutazione d’impatto ambientale costituisce sintomo di uso sviato del potere da parte della Regione, che ha illegittimamente giudicato incompatibili, dal punto di vista ambientale, la realizzazione di aerogeneratori che, in sè considerati e per sua stessa ammissione, non determinerebbero alcun impatto ambientale negativo. ¦».
In base alle argomentazioni espresse dalla sentenza da ultimo menzionata, alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire, all’Amministrazione regionale è inibito in sede di procedimento di verifica di compatibilità  ambientale esprimere valutazioni in ordine alle cd. sovrapposizioni, essendo le stesse riservate alla conferenza di servizi di cui all’art. 12 dlgs n. 387/2003.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione in parte e l’accoglimento per il resto del ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, l’annullamento della determinazione regionale n. 180/2011 con riferimento alla valutazione negativa in tema di sovrapposizioni espressa per gli aerogeneratori A4-A7-A9 della proposta della ricorrente Sorgenia s.p.a.
Stante il carattere ritenuto non sconveniente od offensivo delle espressioni utilizzate dalla difesa di parte ricorrente nell’atto introduttivo (“Il Comitato per la VIA, invece di compiere con serietà  il suo dovere, ha preferito ¦” pag. 21 del ricorso; “L’Amministrazione avrebbe quantomeno evitato le cantonate in cui è incorsa. Ma forse la ricerca della verità  non era esattamente nella fattispecie il principale propellente dell’attività  amministrativa” pag. 32 del ricorso; “E’ impossibile non rilevare l’atteggiamento di sfida che una simile impostazione sembra esprimere” pagg. 10 – 11 del ricorso”), non può accogliersi la richiesta di cancellazione ex art. 89 cod. proc. civ. di dette espressioni avanzata dall’Avvocatura regionale nella memoria depositata in data 17 marzo 2012, trattandosi di espressioni che rappresentano manifestazione non censurabile delle esigenze della difesa.
In considerazione della natura, della peculiarità  e dell’esito della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione regionale n. 180/2011 con riferimento alla valutazione negativa in tema di sovrapposizioni espressa per gli aerogeneratori A4-A7-A9 della proposta della ricorrente Sorgenia s.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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