Giurisdizione – Criterio di riparto – Natura della posizione giuridica incisa – Revoca di contributi e sovvenzioni – Giudice ordinario

Il riparto della giurisdizione nelle controversie relative alle sovvenzioni ed ai contributi erogati ai privati per promuovere l’esercizio di attività  economiche e produttive segue il criterio della natura delle posizioni giuridiche incise dal provvedimento e della qualificazione del potere esercitato dalla p.A.: così, spettano al G.A. le questioni inerenti la fase procedimentale dell’assegnazione delle somme (che involgono posizioni di interesse legittimo), mentre sono demandate al G.O. le controversie relative alle agevolazioni già  concesse (che incidono su diritti soggettivi), senza che in questa seconda ipotesi assumano rilievo in proposito eventuali domande di annullamento di atti, sia per la natura paritetica degli stessi, sia per la facoltà  di disapplicazione concessa al G.O. (alla stregua del criterio innanzi cennato, è devoluta al G.O. la controversia avente ad oggetto la revoca del finanziamento conseguente all’accertamento della non ammissibilità  di alcune voci di spesa).

N. 01360/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2012, proposto da: 
Federcoopesca, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Micucci, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120; 

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Scattaglia, con domicilio eletto presso Maria Scattaglia in Bari, c/o Settore Leg.G.R. Ia Dalmazia,70; Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissione delle Comunità  Europee, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
della determinazione del dirigente del servizio caccia e pesca della regione puglia (codice cifra 043/dir/2011/00050) n. 50 del registro determinazioni, datata 02 maggio 2011, avente ad oggetto “p.o.r. puglia 2000-2006 sfop -asse iv- misura 4.13 – recupero somme a seguito di chiusura follow up progetti finanziati, notificato in data 17.01.2012 (doc. n. 1) e di ogni altro atto presupposto e consequenziale se non conosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Commissione delle Comunità  Europee;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. G.ppe Micucci e M. Scattaglia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Visto il ricorso in esame, con cui Federcoopesca, in persona del suo legale rappresentante p.t., impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento;
Considerato che:
-la ricorrente è risultata utilmente collocata nella graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento relativamente al POR Puglia 2000 – 2006/SFOP per la misura 4.13 – sottomisura E azioni innovative per un importo di euro 251.000,00;
-la Regione con D.D.S. n. 195/2006 ha liquidato e corrisposto al ricorrente il 50% del contributo pubblico 100.400,00 e con successivo D.D.S. 206 del 4.11.2008 ha liquidato e corrisposto alla ricorrente la somma dovuta a saldo pari 91.173,58, riscontrando una economia finale di euro 10.516,51;
-con l’impugnata determinazione dirigenziale n. 50/2011 la Regione Puglia ha disposto in danno della ricorrente il recupero della somma di euro 27.734,83, in quanto spesa dichiarata non ammissibile al cofinanziamento;
Rilevato che la ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione dell’art. 3 L. n. 241/90;
Vista la costituzione in giudizio della Regione Puglia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso;
Considerato che nel corso della odierna Camera di Consiglio del 27 aprile 2012 il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti dell’intendimento del Collegio medesimo di definire il ricorso nel merito con sentenza in forma abbreviata, dando altresì avviso in ordine alla questione del difetto di giurisdizione; che i difensori presenti nulla hanno osservato in merito alla definizione nel merito con sentenza in forma semplificata e che il ricorso è stato quindi introitato per la decisione;
Ritenuto preliminarmente il difetto di giurisdizione di G.A. adito, in favore del G.O.;
Considerato infatti che:
-nelle controversie relative alla materia delle sovvenzioni o contributi in favore dei privati da parte della Pubblica Amministrazione per la promozione e realizzazione di determinate attività  economiche e produttive, il discrimine per la individuazione del giudice fornito di giurisdizione è costituito dalla natura delle posizioni giuridiche incise dal provvedimento e dalla natura del potere esercitato, secondo la causa petendi e al di là  della formale prospettazione della domanda;
-il privato, pertanto, è titolare di una posizione di interesse legittimo con riferimento alla fase procedimentale finalizzata all’attribuzione del beneficio ovvero nell’ambito dell’esercizio del potere di autotutela; viceversa il privato, che abbia già  beneficiato della concessione del contributo o finanziamento in tutto o in parte, è titolare di una posizione di diritto soggettivo con riferimento alla fase successiva (revoca o decadenza) e alla connessa pretesa di mantenere e conservare l’agevolazione concessa e la disponibilità  delle somme già  erogate (cfr. Cass. SS.UU. n. 225/2001 e 5617/2003; C.d.S. Sez. V 31.8.2007 n. 4518 e 29.8.2006 n. 5046);
– in tale senso è ormai consolidato orientamento giurisprudenziale: C.d.S. Sez. VI 5.11.2007 n. 5700, che richiama Cass. SS.UU. 13.10.2006 n. 2299; T.A.R. Puglia Bari Sez. II 7.2.2008 n. 420 (ex multis); Cass. SS.UU. nn. 225/2001 e 5617/2007; Cass. SS.UU. 8.7.2008 n. 18630; Cass. SS.UU. 25.7.2008 n. 16896; Cass. SS.UU. 14.10.2008 n. 25119;
-alla giurisdizione del Giudice ordinario non risulta ostativa l’eventuale domanda di annullamento di atti, vuoi per la natura paritetica degli stessi, vuoi comunque per la possibilità  di disapplicazione da parte del Giudice Ordinario in sede di cognizione incidenter tantum;
-la revoca solo parziale del finanziamento concesso ed erogato, nel caso in esame, risulta infatti supportata dalla accertata non ammissibilità  al finanziamento di talune voci di spesa, così come accertato a seguito di controllo e di procedimento di secondo grado
Considerato pertanto che ricorre la Giurisdizione del Giudice Ordinario.
Resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.
Ritenuto che sussistono validi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Seconda di Bari definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito in favore del Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processual-civilistici.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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