Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Notificazione all’Amministrazione statale – Presso la sede anzichè presso l’Avvocatura Distrettuale – Inammissibilità
Il ricorso di primo grado proposto avverso l’atto adottato da un’Amministrazione statale, che sia stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione anzichè presso l’Avvocatura Distrettuale ove ha sede il T.A.R., è inammissibile, trattandosi di errore concernente non l’identificazione dell’organo amministrativo legittimato a stare in giudizio, bensì l’individuazione dell’Avvocatura dello Stato competente a ricevere la notifica, e che tale inammissibilità è suscettibile di sanatoria solo per effetto della costituzione in giudizio dell’Amministrazione irritualmente intimata. Inoltre, rileva l’impossibilità di accordare un termine per la rinnovazione della notifica, poichè la norma dell’art. 44, ultimo comma, cod. proc. amm. lo consente solo qualora il vizio di notifica dipenda da “causa non imputabile al notificante”, nella specie insussistente.
N. 01319/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00616/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 616 del 2012, proposto da:
Clelia Schiavone, rappresentata e difesa dall’avv.to Vito Dipierro, con domicilio eletto presso Raffaele Reale, in Bari, via Egnatia, 15;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
per l’annullamento
previa sospensiva
del provvedimento di II grado, emesso dalla P.A. convenuta il 20.2.2012, di esclusione della sig.ra Schiavone Clelia dal concorso per il profilo di funzionario amministrativo – processi di riqualificazione dall’area B alla posizione economica C1, e di tutti gli atti consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 per le parti il difensore avv.to Vito Dipierro;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. in merito alla decisione del giudizio in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
– il ricorso in epigrafe ha ad oggetto l’annullamento del provvedimento di esclusione della sig.ra Schiavone Clelia dal procedimento di riqualificazione professionale indetto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali inerente il profilo di “funzionario amministrativo”;
– la ricorrente deduce censure di eccesso di potere sotto i profili della manifesta illogicità , irragionevolezza, contraddittorietà , nonchè di violazione di legge per omessa motivazione;
– alla camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito con sentenza in forma semplificata;
Considerato che:
– il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non si è costituito e che il ricorso è stato erroneamente notificato presso la Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Puglia, anzichè presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, nella cui circoscrizione ha sede il Tribunale adito, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 260 del 1958 (norma, quest’ultima, fatta salva dall’art. 41, terzo comma, cod. proc. amm.);
– secondo consolidata giurisprudenza, il ricorso di primo grado proposto avverso l’atto adottato da un’Amministrazione statale, che sia stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione anzichè presso l’Avvocatura Distrettuale ove ha sede il T.A.R., è inammissibile (ex multis T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 5 maggio 2011, n. 2481; Consiglio di Stato sez. IV, 10 maggio 2007 n. 2188; T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 10 dicembre 2007, n. 12874) trattandosi di errore concernente non l’identificazione dell’organo amministrativo legittimato a stare in giudizio, bensì l’individuazione dell’Avvocatura dello Stato competente a ricevere la notifica, e che tale inammissibilità è suscettibile di sanatoria solo per effetto della costituzione in giudizio dell’Amministrazione irritualmente intimata (così, per tutte: Consiglio di Stato, sez. IV, 19 dicembre 2008 n. 6407);
Ritenuta l’impossibilità di accordare un termine per la rinnovazione della notifica, poichè l’art. 44, ultimo comma, cod. proc. amm. lo consente solo qualora il vizio di notifica dipenda da “causa non imputabile al notificante”, che nella fattispecie non è ravvisabile;
Rilevato infine, per completezza, che il ricorso non appare in ogni caso fondato nel merito, in quanto il provvedimento impugnato risulta motivato seppur per relationem, conformemente al disposto di cui all’art. 3 comma 3 legge 241/90, con rinvio alla nota – peraltro non impugnata – del segretario della Commissione del 15 febbraio 2012;
Ritenuto, per quanto detto, di dover dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe, per nullità della notifica all’Autorità emanante;
Nulla per le spese non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)