1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Decisione – Sentenza in forma semplificata – Fattispecie
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Decisione – Sentenza in forma semplificata – Motivazione
1. La manifesta infondatezza del ricorso consente, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., di pronunciare sentenza in forma semplificata.
2. Ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la motivazione di una pronuncia in forma semplificata può consistere in un sintetico riferimento ad un precedente conforme (nella specie, il Collegio nel definire la controversia si è avvalso di tale tecnica decisionale indicando gli estremi del giudizio definito dallo stesso organo giudicante con decisione conforme).
N. 01277/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01440/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1440 del 2011, proposto da Della Guardia Nunzio, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172;
contro
Comune di Palo del Colle, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Florio, con domicilio eletto in Bari, via Dalmazia, 161;
per l’annullamento
del silenzio-rifiuto illegittimamente formatosi sulla domanda del ricorrente del 4.3.2011 (presentata per la riattivazione degli effetti della “D.I.A. prot. n. 20622 del 22.12.2009” relativa alla realizzazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica), inoltrata dallo stesso ricorrente al Comune in forza del sopravvenuto art. 1-quater decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, come convertito nella legge 13 agosto 2010, n. 129;
previo accertamento dell’esistenza e violazione da parte del Comune dell’obbligo di provvedere sulla predetta domanda del 4.3.2011;
e per la condanna della stessa Amministrazione comunale alla conclusione del procedimento amministrativo mediante adozione dell’atto di autorizzazione alla realizzazione degli impianti energetici de quibus, previa revoca in autotutela della nota comunale prot. n. 11203 del 4.5.2010 (di inibizione dei lavori di cui alla citata DIA) o, in subordine, comunque di un provvedimento espresso, il tutto previa cognizione della fondatezza della già citata domanda del 4.3.2011 ai sensi dell’art. 31, comma 3 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palo del Colle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti Gabriele Bavaro e Alberto Florio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
A tal riguardo, va evidenziato preliminarmente che la fattispecie oggetto del ricorso in esame è coincidente – in punto di diritto – con quella di cui al ricorso r.g. n. 1327/2011.
Pertanto, stante la manifesta inammissibilità del ricorso alla luce del principio di diritto affermato da questa Sezione con la sentenza che ha deciso il menzionato ricorso r.g. n. 1327/2011, ritiene questo Collegio di adottare una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. con motivazione consistente in “un sintetico riferimento” al precedente conforme rappresentato dalla citata decisione.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)