1. Giurisdizione  – Accesso a titoli abilitanti al conferimento incarichi di insegnamento – Atto di approvazione della graduatoria – Giurisdizione del G.A. – Sussiste

2. Pubblico impiego – Concorsi – Valutazione – Titoli – Servizio prestato ai fini giuridici – Fattispecie

 

 
1. Dev’essere affermata  la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all’impugnazione degli atti di formazione e approvazione delle graduatorie per l’accesso ai titoli abilitanti e per il successivo conferimento di incarichi di insegnamento, nonchè per l’immissione in ruolo dei docenti, giacchè gli stessi  hanno una chiara connotazione concorsuale (con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti e dei titoli di legge per l’assegnazione di posizioni utili). 


2. Gli atti di ricostruzione della carriera giuridica effettuati dall’Amministrazione scolastica in esecuzione di un intervento in autotutela, possono formalmente attestare il possesso del titolo di servizio richiesto per l’ammissione ad un corso abilitante all’insegnamento, poichè la sommatoria del servizio prestato in modo virtuale presso un Istituto, cioè con il riconoscimento del servizio reso ai fini giuridici ora per allora a seguito dell’autotutela,  con il servizio effettivamente prestato, può far scaturire il possesso del titolo richiesto dal bando per l’accesso al suddetto corso.
 

N. 01281/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2006, proposto da: 
Lapelosa Angela Giuseppina Assunta, rappresentata e difesa dall’avv.to Giuseppe Gallo, con domicilio eletto presso Giuseppe Gallo, in Bari, via Argiro, 117; 

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Bari; 

per l’annullamento
– del provvedimento di cui alla raccomandatata a firma del Dirigente il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Bari, prot.1592/130, Ufficio Concorsi, datata 8.3.06, ricevuta il successivo 11.3.06, partecipativo della esclusione della ricorrente dal corso speciale finalizzato al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso19/A (Chimica e Tecnologie nella Scuola Secondaria di II° grado) ai sensi della L.143/04, indetto con D.M. del 18.11.05 previo, ove occorra, l’accertamento del diritto della ricorrente alla ricostruzione sotto il profilo giuridico della propria anzianità  giuridica e di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Gallo e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di aver impugnato innanzi a questo Tribunale, con separato ricorso (RG 467/2002) il provvedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva permanente per il conferimento di supplenze, pubblicata in data 28 gennaio 2002 presso l’ITIS Panetti di Bari nella classe di concorso A013 – Chimica e Tecnologie Chimiche.
Nelle more della definizione del contenzioso l’Amministrazione scolastica, in dichiarata autotutela, reinseriva la prof.ssa Lapelosa in graduatoria con effetti retroattivi (dall’anno 2001) con conseguente dichiarazione della cassazione della materia del contendere (sent. n. 246/2005).
Successivamente, la ricorrente presentava domanda di ammissione al corso speciale di abilitazione all’insegnamento classe di concorso13/A riservato al personale che avesse prestato almeno 360 giorni di servizio; con provvedimento a firma del Dirigente del Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Bari, prot.1592/130, Ufficio Concorsi, datato 8 marzo 2006, ne veniva però decretata l’esclusione, per carenza del possesso del prescritto titolo di servizio di 360 giorni prestato nella scuola secondaria statale, paritaria e legalmente riconosciuta dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004.
La ricorrente impugna il suesposto provvedimento di esclusione, deducendo censure così riassumibili:
I. eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità  dei presupposti, difetto di motivazione: l’impugnata esclusione sarebbe del tutto illegittima, in considerazione della indicazione nella domanda di ammissione della particolare situazione in cui versava la ricorrente, la quale non aveva potuto maturare il prescritto requisito di servizio soltanto a causa dell’illegittima esclusione impugnata innanzi a questo T.A.R., poi annullata mediante autotutela dalla stessa Amministrazione.
Con successiva memoria depositata il 5 aprile 2012, la difesa della ricorrente depositava in giudizio atto del Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore “Luigi Einaudi” di Canosa di Puglia con cui si attestava il diritto “ora per allora” ad un contratto per n. 9 ore per il periodo 13 novembre 2001 – 30 giugno 2002, con allegato atto di conferimento del relativo incarico “a soli fini giuridici”. Evidenziava poi che nella more della decisione del presente ricorso la ricorrente, ammessa con riserva, ha superato il corso abilitante, senza tuttavia aver beneficiato, a differenza di altri candidati, dello scioglimento della predetta riserva e quindi dell’ammissione definitiva.
All’udienza pubblica del 10 maggio 2012 si costituiva l’Amministrazione intimata svolgendo difesa orale; in particolare l’Avvocatura dello Stato dichiarava che la pretesa della ricorrente, alla luce della documentazione depositata in giudizio, poteva dirsi fondata, salva l’eventuale esigenza istruttoria in merito alla ricostruzione della carriera con effetto retroattivo; si opponeva la difesa della ricorrente, ritenendo la causa matura per la decisione.
2. Preliminarmente va affermata, per quanto non oggetto di eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto gli atti di formazione ed approvazione delle graduatorie per l’accesso ai titoli abilitanti e per il successivo conferimento di incarichi di insegnamento, nonchè per la graduale immissione in ruolo dei docenti interessati, debbono ritenersi caratterizzati da aspetti concorsuali, inerenti al possesso ed alla valutazione dei requisiti di legge, nonchè dei titoli cui è legata l’assegnazione di posizioni utili, per aspirare alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. (ex multis T.A.R. Sardegna, sez. I, 29 aprile 2010, n. 1044).
3. Quanto al merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione depositata in giudizio, come peraltro parzialmente ammesso anche dalla stessa difesa erariale, emerge come la prof.ssa Lapelosa Angela Giuseppina Assunta sia stata reinserita in autotutela con effetti retroattivi nella graduatoria definitiva delle supplenze per la classe di concorso AO13 da cui era stata illegittimamente esclusa (vedi atto del Dirigente Scolastico I.T.I.S. Panetta di Bari del 18 gennaio 2005).
In virtù di tale provvedimento, il Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore “Luigi Einaudi” di Canosa di Puglia – dopo la notificazione del ricorso in epigrafe – ha formalmente attestato il diritto della prof.ssa Lapelosa “ora per allora” ad un contratto per n. 9 ore per il periodo 13 novembre 2001 – 30 giugno 2002, con allegato atto di conferimento del relativo incarico “a soli fini giuridici”.
Ne consegue che l’Amministrazione scolastica, con i suesposti atti di ricostruzione della carriera giuridica della ricorrente in esecuzione del suddetto intervento in autotutela, ha formalmente attestato ai fini giuridici il possesso del titolo di servizio richiesto per l’ammissione al corso abilitante all’insegnamento, poichè la sommatoria del servizio “virtuale” presso l’Istituto Einaudi con il servizio effettivamente prestato dalla prof.ssa Lapelosa fa scaturire il possesso del titolo richiesto dal bando per l’accesso al corso per cui è causa.
Sono pertanto fondate le dedotte censure di eccesso di potere, avendo la prof.ssa Lapelosa in sede di domanda di ammissione viepiù rappresentato la specifica necessità  di tener conto del servizio prestato pur se a soli fini giuridici, con conseguente diritto all’ammissione in via definitiva al corso di abilitazione de quo, non emergendone ragioni ostative.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, come da motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università ‘ e della Ricerca alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificate in 2.500 euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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