1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Bando – Previsione dell’indicazione di tutte le condanne penali – Omessa indicazione di precedenti penali – Esclusione dalla gara – Legittimità 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio- Contratti pubblici – Impugnazione segnalazione falsa dichiarazione all’AVCP – Inammissibilità  – Ragioni

1. E’ legittima l’esclusione dalla gara d’appalto pronunziata dalla p.A. nei confronti della concorrente  che aveva omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione  la sussistenza di precedenti penali dell’interessato, nonostante che il bando richiedesse  l’indicazione di tutte le condanne penali, all’evidente fine di riservare alla stazione appaltante il giudizio circa la gravità  dell’illecito.


2. L’impugnazione della segnalazione inviata dalla Stazione appaltante all’AVLP circa la falsa dichiarazione resa dal concorrente in sede di gara è inammissibile, trattandosi di un atto di mero impulso, non immediatamente lesivo, considerato che è l’Autorità  a dover vagliare la segnalazione ai fini dell’eventuale iscrizione nel casellario.

N. 01253/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2011, proposto da impresa Carrassa Giovanni, mandante dell’a.t.i. con Riv. Edil Costruzioni s.r.l. e Carrassa Giovanni, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Comune di Altamura, non costituito; 

per l’annullamento
della nota provvedimentale del Comune di Altamura prot. n. 0024905 del 26 maggio 2011;
del provvedimento n. 684 del 24 maggio 2011, determinazione del Dirigente Settore dei lavori pubblici del Comune di Altamura, che dispone l’esclusione dell’impresa ricorrente dalla gara per i lavori di realizzazione delle nuove coperture dei palazzetti di via Manzoni e via Piccinni;
della nota provvedimentale prot. n. 0024907 del 26 maggio 2011, recante comunicazione del fatto all’A.V.C.P.;
e per la condanna del Comune di Altamura al risarcimento dei danni subiti dall’impresa ricorrente in virtù dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Fabrizio Lofoco;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza succintamente motivata, dal momento che il giudizio verte su unica questione;
Considerato che, con l’impugnata determinazione dirigenziale n. 684 del 2011 (provvedimento di esclusione), il Comune di Altamura ha dato atto che, secondo quanto prescritto a pag. 9 del disciplinare di gara, la valutazione dell’incidenza delle condanne penali era esclusivo onere della stazione appaltante, il dichiarante aveva l’obbligo di indicare tutte le condanne riportate e l’omessa dichiarazione dei precedenti penali costituiva autonoma causa di esclusione dalla procedura di gara;
Considerato che è emersa l’esistenza di due precedenti penali a carico del sig. Giovanni Carrassa (decreto penale del Tribunale di Ravenna del 14 luglio 2004; decreto penale del Tribunale di Trento del 5 luglio 2006), assistiti dal beneficio della non menzione e non dichiarati nella domanda di partecipazione;
Considerato che, in relazione a fattispecie pressochè identiche, si è statuito che laddove il bando di gara non si limiti a richiedere ai concorrenti una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice, ma specifichi che vanno dichiarate tutte le condanne penali, all’evidente fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità  dell’illecito, sussistono gli estremi per l’esclusione dell’impresa che sia incorsa nella violazione, meramente formale, di aver omesso la dichiarazione di precedenti penali a suo carico (così TAR Puglia, Bari, sez. I, 20 maggio 2011 n. 752; Id., sez. I, 23 novembre 2011 n. 1789; nello stesso senso già  Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4907);
Ritenuto, viceversa, di dover dichiarare inammissibile l’impugnativa in relazione alla segnalazione all’Autorità  di vigilanza sui contratti pubblici, che costituisce atto di mero impulso non immediatamente lesivo, dal momento che l’Autorità  è titolare del potere di rilevare la pertinenza della notizia segnalata dalle stazioni appaltanti, ai fini dell’iscrizione nel casellario (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 782; Id., sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243);
Ritenuto, infine, di dover respingere la domanda risarcitoria, essendo accertata la legittimità  del provvedimento di esclusione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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