1. Commercio, industria, turismo – Vendita dei generi di monopolio – Patentino – Concessione – Presupposti


2. Commercio, industria, turismo – Vendita dei generi di monopolio – Patentino – Concessione – Parere Guardia di Finanza – Non vincolante

1. Ai fini della concessione del patentino per la vendita dei generi di monopolio deve sussistere uno specifico interesse pubblico connesso all’ampliamento della rete di distribuzione. Rispetto a tale interesse deve considerarsi recessiva la posizione del richiedente all’ottenimento dell’autorizzazione. 
 
2. La concessione del patentino per la vendita di generi di monopolio è soggetta ad un apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione procedente. Nell’ambito di tale procedimento il parere espresso dalla Guardia di Finanza non riveste carattere vincolante.

N. 01248/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00612/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2011, proposto da: 
Carlo Ventricelli & C. S.n.c., rappresentato e difeso dall’avv. Davide Grisolia, con domicilio eletto presso Natale Bottalico in Bari, via De Rossi N. 101; 

contro
Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
a. del provvedimento n. 352 del 02.02.2011 con cui il direttore dell’ufficio regionale per la puglia dell’aams ha rigettato l’istanza di concessione di un patentino per la rivendita di generi di monopolio della società  ricorrente;
b. della nota prot. n. 5085 del 03.02.2011, recante comunicazione del provvedimento di diniego;
c. di ogni altro atto comunque connesso, sia presupposto che conseguenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo, ivi compresa la nota prot. n. 44818 del 27.08.2010, recante comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Maria Martimucci e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La società  ricorrente, con istanza del 23.2.2010, ha chiesto la concessione di patentino per la rivendita di generi di monopolio presso l’edicola ubicata in Altamura alla Piazza Santa Teresa.
Con nota dell’11.6.2010, l’Amministrazione resistente ha comunicato il preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/1990, rappresentando come ostative sia la presenza nelle immediate vicinanze di rivendita ordinaria provvista di distributore automatico, sia l’insussistenza delle particolari esigenze finalizzate al soddisfacimento dell’utenza attraverso un ampliamento della rete distributiva esistente.
A seguito delle osservazioni della ricorrente di cui alla nota 16.6.2010, l’Amministrazione ha disposto ed eseguito ulteriore attività  istruttoria, in esito alla quale ha comunicato nuovo preavviso di diniego, evidenziando – in aggiunta a quanto già  rappresentato – che la tipologia di attività  esercitata dalla ricorrente non rientrava tra quelle previste per il rilascio del patentino.
La ricorrente ha proposto ulteriori osservazioni.
àˆ quindi intervenuto l’impugnato provvedimento di diniego, censurato dalla ricorrente per i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 10 bis, l. 241/1990;
2) violazione e falsa applicazione l. 22 dicembre 1957, n. 1293, art. 23 e D.P.R. 14.10.1958 n. 1074 art. 54. Eccesso di potere per vizio istruttorio, difetto di motivazione, erroneità  dei presupposti;
3) violazione e falsa applicazione delle circolari prot. n. 04-63406 del 25.9.2001 e prot. n. 375/UDG in data 1.8.2005. Eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, difetto di motivazione, vizio istruttorio;
4) violazione e falsa applicazione della circolare prot. n 04-63406 del 25.9.2001. Eccesso di potere per contraddittorietà  manifesta ed illogicità  in relazione alle presupposte risultanze istruttorie.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dei Monopoli di Stato, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 409/2011 del 6.5.2011 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza del 12 aprile 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
àˆ anzitutto infondato il primo motivo di censura, con cui si deduce violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, considerato che l’Amministrazione proprio in attuazione della norma citata ha comunicato ben due preavvisi di diniego, procedendo dopo le prime osservazioni ad una ulteriore ed accurata istruttoria proprio sulla base delle osservazioni della ricorrente e procedendo, con riferimento alle seconde controdeduzioni, ad un’attenta disamina delle stesse, evidenziando le ragioni di criticità  dell’istanza, sia con riferimento alla tipologia dell’attività , sia soprattutto con riferimento all’assenza di interesse pubblico finalizzato all’ampliamento della rete distributiva, per tutte le ragioni ivi indicate.
àˆ evidente infatti, in disparte la tipologia dell’attività  esercitata, che per il rilascio del patentino di vendita di generi di monopolio deve sussistere uno specifico interesse pubblico connesso all’ampliamento della rete di distribuzione e considerato l’effetto viceversa negativo scaturente da un ampliamento ingiustificato e illogico della rete di distribuzione, non correlato alle esigenze dell’utenza, bensì esclusivamente a quelle del richiedente (la cui posizione di interesse deve complessivamente configurarsi come recessiva rispetto all’interesse pubblico).
àˆ infondato il secondo motivo di censura atteso che l’impugnato provvedimento risulta supportato da puntuale attività  istruttoria, anche in contraddittorio, nonchè da esauriente motivazione e da una congrua valutazione dei fatti presupposti.
Fermo restando che l’attività  della ricorrente non rientra tra quelle individuate dalla normativa di riferimento (art. 23 comma 1 l. 1293/1957) nè tra quelle indicate nella circolare AAMS del 25.6.1997 e che l’edicola non può qualificarsi come pubblico esercizio, deve comunque rilevarsi che ciascuno dei due motivi posti a fondamento del diniego è di per sè solo idoneo a supportare il diniego medesimo.
Conseguentemente, il difetto dell’interesse pubblico all’ampliamento della rete di distribuzione, ritenuto e valutato dall’Amministrazione secondo un apprezzamento discrezionale logico e condivisibile in quanto supportato da specifici riferimenti in fatto, giustifica da solo l’impugnato diniego e, di conseguenza, la reiezione del ricorso in esame.
Per tutto quanto sopra già  evidenziato risultano infine infondati il terzo e quarto motivo di censura, sia perchè il ricorrente non è legittimato ad operare una diversa valutazione dell’interesse pubblico all’ampliamento della rete di distribuzione, peraltro del tutto generico e scollegato da concreti riferimenti fattuali (orari di apertura, logistica, viciniorità  di rivendite ordinarie, distributore automatico), sia perchè il favorevole parere espresso dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Altamura e dal titolare della più vicina rivendita ordinaria non sono ovviamente vincolanti per l’Amministrazione.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per spese diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico della società  ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per spese diritti e onorari in favore dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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