Pubblica sicurezza – Extracomunitario – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo per condanna penale ex art. 5 comma 4 del D.Lgs. 286/1998 – Ragioni

 
Al fine di valutare la domanda di rinnovo di permesso di soggiorno dell’extracomunitario, non ha rilevanza la circostanza che la sentenza di condanna penale per reati gravi pronunziata nei suoi confronti risulti gravata di appello, con giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello, atteso che l’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 286/1998 non richiede che la sentenza sia passata in cosa giudicata, fermo restando che una  sentenza di condanna di tal fatta integra circostanza di per sè idonea a supportare una negativa valutazione in ordine al possesso dei requisiti per il soggiorno in Italia, per evidenti motivi di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza e incolumità  delle persone. Del resto, la norma di cui all’art. 4 comma 3 del testo unico citato trova piena ed incondizionata applicazione sia con riferimento alle condizioni per l’ingresso nel territorio nazionale sia con riferimento alle condizioni di rinnovo per il permesso di soggiorno.
 

N. 01239/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2010, proposto da: 
S. J., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Arnese D’Atteo, con domicilio eletto presso Guido Amodio in Bari, via Bozzi, 9; 

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
-del decreto cat.a.11./2010/imm./n. 54/p.s. a firma del questore della provincia di bari, notificato il 15.02.2010, di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno n.ita19686at, scaduto il 30.06.2009;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. A. Arnese D’Atteo e avv. dello Stato I. Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente, cittadino tunisino titolare di permesso di soggiorno rinnovato in ultimo dalla Questura di Bari il 24.12.07 per lavoro subordinato (bracciante agricolo), impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Il ricorrente espone di aver chiesto, con istanza dell’1.6.09, il rinnovo del proprio permesso di soggiorno.
Con l’impugnato provvedimento il Questore di Bari ha respinto la predetta richiesta in ragione della sentenza non definitiva del Tribunale di Trani del 4.10.07, con cui il ricorrente è stato condannato a 5 anni di reclusione per i reati di rapina e lesioni personali, nonchè per furto aggravato.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10 e 10 bis L. n. 241/90; eccesso di potere per omessa motivazione, difetto di istruttoria e disparità  di trattamento;
eccesso di potere per contraddittorietà  estrinseca;
violazione dell’art. 5 co. 5 in relazione all’art. 4 co. 3 D. Lgs. n. 286/98; eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di motivazione, travisameno dei fatti, grave e manifesta ingiustizia, disparità  di trattamento.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 389/10 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza del 1° marzo 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è stato condannato con sentenza del Tribunale di Trani del 4.10.2007 alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di rapina e lesioni personali in concorso (artt. 658 comma 2 e 582 e 110 c.p.), nonchè per furto aggravato in concorso (artt. 110, 624 e 625 comma 1 nn 2 e 5 c.p.), reati tutti commessi in Terlizzi nel febbraio 2005.
Ciò premesso l’impugnato provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.Lgs. 286/1998, essendosi ritenuto il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato, secondo azione risalente direttamente all’art. 4 comma 2 legge 189/2002, attesa la natura ostativa della condanna per i reati di cui all’art. 380 commi 1 e 2 c.p.p.
Ciò premesso, rileva il Collegio i dedotti motivi sono privi di giuridico fondamento.
àˆ infondato il primo motivo con cui si deduce violazione degli artt. 7,8,10,10 bis legge 241/1990, sia per la natura di atto vincolato dell’impugnato provvedimento, sia per quanto previsto dall’art. 21 octies della legge citata.
L’impugnato provvedimento, proprio alla stregua di quanto sopra evidenziato, risulta supportato da adeguata motivazione e da adeguata istruttoria.
Nè alcuna rilevanza può annettersi alla circostanza che la citata sentenza di condanna risulti gravata di appello, con giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Bari, atteso che l’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 286/1998 non richiede che la sentenza sia passata in cosa giudicata, fermo restando che la sentenza di condanna di che trattasi, in relazione all’estrema gravità  dei reati, integra circostanza di per sè idonea a supportare una negativa valutazione in ordine al possesso dei requisiti per il soggiorno in Italia, per evidenti motivi di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza e incolumità  delle persone (tra le altre: C.d.S., Sez. VI, 30.1.2007, n. 359).
La norma di cui all’art. 4 comma 3 del Testo Unico citato trova piena ed incondizionata applicazione sia con riferimento alle condizioni per l’ingresso nel territorio naizonale sia con riferimento alle condizioni di rinnovo per il permesso di soggiorno (tra le altre: T.A.R. Umbria n. 413/2005; C.d.S., Sez. VI, 2199/2006, 2866/2006, 4108/2006, 5924/2008, 2544/09).
Ricorrono in tal senso specifici precedenti di questo Tribunale (Sez. III 1356/2008, 1847/2008).
Il ricorso va dunque respinto.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari – II^ Sez., respinge il ricorso n. 656/2010, proposto da J. S.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria