1. Tutela dei beni culturali, bellezze naturali e del paesaggio – Edilizia e urbanistica – Condono edilizio – Vincolo paesaggistico – Autorizzazione  – Termine – Perentorietà  
2. Tutela dei beni culturali, bellezze naturali e del paesaggio – Edilizia e urbanistica – Condono edilizio – Autorizzazione paesaggistica – Esercizio funzioni delegate da parte dei Comuni – Parere paesaggistico favorevole – Soprintendenza – Annullamento del parere favorevole – Discrezionalità   – Limiti 

1. E’ illegittimo il decreto soprintendizio recante l’annullamento del nulla osta comunale ex art. 32 l. n. 47/1985 adottato oltre il perentorio termine di sessanta (60) giorni, prescritto dall’art.  82 D.P.R. n. 616/1977 (successivamente riproposto con l’art. 151 D.Lgs. n. 490/1999).
2. Il potere di controllo sulle funzioni delegate riconosciuto alla Soprintendenza  è da intendersi quale espressione non già  di un generale potere di riesame nel merito della valutazione dell’ente comunale, bensì di un potere di annullamento per motivi di legittimità ; con la conseguenza che deve considerarsi illegittimo l’annullamento soprintendizio che sconfini in valutazioni di merito paesaggistico, compiendo una diversa valutazione rispetto a quella del Comune e non rilevi vizi di legittimità  del nulla osta comunale (nel caso di specie la Soprintendenza, omettendo di considerare le prescrizioni – ovvero che muri peritali fossero rifiniti e tinteggiati di bianco –  imposte dal Comune nel provvedimento annullato, aveva rilevato che l’immobile oggetto di condono edilizio, stante la sua natura precaria, contrastava con i valori paesaggistici del sito).

N. 01210/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00681/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2012, proposto da: 
Angelo Acquaviva, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo F. Ingravalle, Stefania Morgigno, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi 63; 

contro
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, in persona del Soprintendente pro tempore, Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 
Comune di Bisceglie; 

per l’annullamento
del decreto della Soprintendenza per i Beni ambientali architettonici artistici e storici della Puglia ” Bari, prot. n. 1935 del 23.3.2000, notificato soltanto il 28.2.2012, recante annullamento del parere paesaggistico favorevole reso, ai sensi dell’ art. 32 della l. n. 47/1985 e della sub-delega della l.r. n. 5/1996, in data 19.2.1998 dal Dirigente Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per un modesto vano di proprietà  del ricorrente, adibito a deposito per attrezzi agricoli con antistante tettoia, sito in Bisceglie, alla Contrada “Le difese”;
nonchè di ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto, comprese:
la nota priva di numero di protocollo del 4.1.2012 a firma del Dirigente Ripartizione Tecnica del comune di Bisceglie, notificata al ricorrente il 28.2.2012 in uno con l’epigrafato decreto soprintendentizio, recante “comunicazione ai sensi dell’art 10 bis l. n. 241/1990” di diniego all’istanza di condono del ricorrente;
la nota prot. n. 14349 del 29.3.2012 successivamente notificata, a firma del Dirigente Ripartizione Tecnica del comune di Bisceglie, recante definitivo diniego alla surriferita istanza di condono presentata dall’Acquaviva.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia e del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Massimo F. Ingravalle e l’avv. dello Stato Lucrezia Principio;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che con il ricorso in epigrafe Angelo Acquaviva ha impugnato il decreto della Soprintendenza per i Beni ambientali architettonici artistici e storici della Puglia ” Bari del 23.3.2000, recante annullamento del parere paesaggistico favorevole reso in data 19.2.1998 dal Dirigente Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per un modesto vano di proprietà  del ricorrente, adibito a deposito per attrezzi agricoli con antistante tettoia, sito in Bisceglie;
che a sostegno del ricorso sono state articolate le censure di violazione ed erronea applicazione degli artt. 82 d.p.r. 616/77, 151 d.lgs.490/99, 7 L. 1497/39, eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti, erronea presupposizione, ingiustizia manifesta, violazione del principio di buon andamento e del giusto procedimento, violazione ed omessa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 241/90, 4 comma 1 d.m. 495/94, in quanto la Soprintendenza aveva provveduto oltre il termine perentorio previsto dalla legge ed effettuato un inammissibile riesame nel merito delle valutazioni compiute dall’amministrazione comunale, omettendo di considerare le prescrizioni imposte dal Comune nel provvedimento annullato e di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento;
rilevato che si sono costituiti la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia e il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali chiedendo il rigetto del ricorso;
che all’esito della camera di consiglio del 7.6.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso alle parti;
considerato che il ricorso deve essere accolto in quanto fondato;
considerato che, infatti, sotto il primo profilo di doglianza, il provvedimento impugnato risulta emesso oltre il termine perentorio previsto dal previgente art. 82 d.lgs. 616/77, poi art. 151 d.lgs. 490/99, di giorni 60 dal ricevimento di tutta la documentazione, in quanto il nulla osta comunale è pervenuto alla Soprintendenza in data 21.1.2000, come risulta dall’avviso di ricevimento doc. 12 del fascicolo di parte ricorrente, mentre l’annullamento del nulla osta è stato emesso il 23.3.2000, quindi oltre 60 giorni dal ricevimento degli atti;
considerato, inoltre, che deve ritenersi fondato anche il secondo motivo di censura, relativo alla carenza di istruttoria e alla valutazione nel merito del nulla osta annullato, in quanto la Soprintendenza non ha mostrato di aver tenuto conto, nel provvedimento impugnato, delle prescrizioni imposte dal Comune al ricorrente (ovvero che i muri perimetrali fossero rifiniti e tinteggiati di bianco) rilevando invece che la struttura di tipo precario contrastava con le caratteristiche del sito, e ha integralmente sostituito la valutazione effettuata dal Comune, senza evidenziarne gli specifici vizi;
che il ricorso va quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato;
che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
condanna la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia e il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in solido tra loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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