Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibilità  – Parziale pagamento intervenuto in corso di causa – Memoria integrativa del ricorso – Necessità 

Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di un pubblica amministrazione acquista valore di cosa giudicata e consente al creditore, a fronte dell’inadempimento del debitore pubblico, di adire il giudice amministrativo in sede di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., c. 1, lett.c), al pari di ciò che avviene nel caso di sentenze di condanna dell’A.G.O. passate in giudicato. Qualora, tuttavia, nel corso del giudizio (nella specie, tra la notificazione del decreto e la camera di consiglio),  il debitore effettui il pagamento parziale della somma originariamente richiesta con il decreto, è necessario che il creditore depositi una memoria di integrazione del ricorso nella quale dia atto del pagamento avvenuto e della sua entità .

N. 01209/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2012, proposto da Becton Dickinson Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Flavio Lorusso, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 31;

contro
Azienda Sanitaria Locale Foggia;

per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 329/2011 emesso dal Tribunale di Foggia in data 21 aprile 2011;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 per la parte ricorrente il difensore avv. Fabrizio Lofoco, su delega dell’avv. Flavio Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con decreto n. 329 del 21 aprile 2011, il Tribunale di Foggia, in accoglimento del ricorso monitorio proposto dalla Becton Dickinson Italia s.p.a., ingiungeva all’Azienda Sanitaria Locale di Foggia il pagamento della somma di € 143.957,92, oltre agli interessi legali, nonchè le spese e competenze della procedura liquidati in complessivi € 1.784,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato all’Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia in data 27 maggio 2011 e, non essendo stato opposto dalla A.S.L., in data 20-24 ottobre 2011 è stato dichiarato esecutivo. Quindi è stato rinotificato in data 8 novembre 2011 munito della formula esecutiva.
Nelle more della procedura l’Azienda provvedeva al parziale pagamento delle spese legali ed, allo stato, l’odierna ricorrente va ancora creditrice della somma di € 39.041,34 (a titolo di sorte capitale residuale), degli interessi legali, di € 1.784,00 per spese relative alla fase monitoria e di € 341,00 a titolo di imposta di registrazione del titolo esecutivo (cfr. memoria di parte ricorrente depositata in data 25 maggio 2012).
Perdurando l’inadempimento parziale della A.S.L. Foggia, con il ricorso in esame (da ritenersi integrato dalla specificazione contenuta nella memoria depositata in data 25 maggio 2012), la Becton Dickinson Italia s.p.a. ha chiesto che questo Tribunale voglia ordinare all’Azienda Sanitaria Locale di Foggia di eseguire l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo n. 329/2011 e, per l’effetto, di pagare la residua somma di € 39.041,34 (a titolo di sorte capitale residuale), oltre interessi legali, spese legali relative alla fase monitoria ed € 341,00 a titolo di imposta di registrazione del titolo esecutivo, con condanna alle spese della presente procedura e nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempienza.
Alla camera di consiglio del 30 maggio 2012, la parte ricorrente ha chiesto che la causa sia decisa, non avendo l’Amministrazione ancora adempiuto integralmente l’obbligazione di pagamento.
Ai fini della decisione giova rilevare che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: ¦ c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; ¦”.
Nell’ambito della nozione di “altri provvedimenti” del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato rientra indubbiamente l’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto, dovendosi confermare pertanto sul punto la giurisprudenza amministrativa formatasi sotto la vigenza della precedente normativa.
Considerato che, in effetti, nella specie, non risulta l’adempimento integrale da parte dell’Azienda Sanitaria di Foggia al giudicato formatosi sul decreto in questione per mancata opposizione, la domanda va accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato all’Azienda Sanitaria Locale di Foggia di pagare alla Becton Dickinson Italia s.p.a. le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 329/2011 del Tribunale civile di Foggia, residuate a seguito del parziale pagamento della sorte capitale, e, precisamente, la somma di € 39.041,34 (a titolo di sorte capitale residuale), oltre interessi legali, spese legali relative alla fase monitoria e del presente procedimento ed € 341,00 a titolo di imposta di registrazione del titolo esecutivo.
Va fissato il termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Per il caso di persistente inadempienza della A.S.L. Foggia, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Foggia con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  all’integrale esecuzione del menzionato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata. Il relativo compenso, se dovuto, è posto a carico del Comune di Foggia e sarà  liquidato su documentata istanza del commissario.
Vanno altresì poste a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
Questo Collegio ritiene opportuno trasmettere, a cura della Segreteria, copia del fascicolo d’ufficio e della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Puglia in Bari per eventuali iniziative di propria competenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Azienda Sanitaria Locale di Foggia di dare integrale esecuzione alla ingiunzione di pagamento contenuta nel decreto monitorio n. 329/2011 del Tribunale civile di Foggia e di pagare le somme sopra specificate in favore della Becton Dickinson Italia s.p.a., nel termine ivi indicato.
Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Foggia con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà  entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione del richiamato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore della Becton Dickinson Italia s.p.a., oltre al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, di copia del fascicolo d’ufficio e della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Puglia in Bari per gli eventuali seguiti di competenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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