Pubblica Sicurezza – Licenza porto d’armi – Diniego di rinnovo per procedimento penale – Rimessione di querela – Insussistenza presupposti ex art. 43 R.D. n. 773/1931 – Illegittimità 

àˆ illegittimo, per insufficienza di motivazione, il diniego di rinnovo di porto d’armi a soggetto in precedenza autorizzato adottato esclusivamente sulla scorta di procedimenti penali iniziati a suo carico ma definiti con declaratoria di improcedibilità  per remissione di querela, senza che nel prefato diniego siano indicate nè sopravvenute ragioni che hanno condotto la p.a. a ritenere il richiedente inaffidabile in ordine alla detenzione di armi nè elementi comprovanti l’abuso di tale licenza da parte del titolare.

N. 01214/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01848/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1848 del 2011, proposto da: 
Flavio Michele Florio, rappresentato e difeso dall’avv. Cristiano Bertoncini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Foggia prot. nr 713.10/area I bis, notificato in data 24 giugno 2011 con cui è posto nei confronti del ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti nonchè di ogni atto presupposto, consequenziale, comunque connesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 la dott. Francesca Petrucciani, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Flavio Michele Florio ha impugnato il provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Foggia gli ha comunicato il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 bis L. 241/90, eccesso di potere sotto diversi profili, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, carenza dei presupposti, non essendo stato comunicato l’avvio del procedimento nè inviato il preavviso di rigetto;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 43 R.D. 773/1931, violazione degli art. 1 e 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, illogicità , difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità , in quanto le violazioni della normativa antinfortunistica risalivano al periodo 1996-2003 e quindi erano già  noti all’amministrazione quando, nel 2002, aveva rinnovato la licenza, mentre, con riferimento alla denuncia per minaccia, ingiuria, percosse e lesioni del 2004, e alla minaccia del 2007, era intervenuta pronuncia di non doversi procedere per remissione della querela.
Si è costituita la Prefettura di Foggia chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 24.11.2011 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Alla pubblica udienza del 7.6.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Come già  evidenziato nell’ordinanza cautelare del 24.11.2011, infatti, il provvedimento impugnato è fondato esclusivamente sui procedimenti penali iniziati a carico del ricorrente, ma gli stessi risultano definiti con declaratoria di improcedibilità  per remissione della querela; non è, invece, stato addotto alcun altro elemento che evidenzi il venir meno dell’affidabilità  del ricorrente in ordine alla detenzione di armi.
La motivazione del provvedimento impugnato difetta, pertanto, della valutazione attuale e in relazione ad elementi persistenti al momento dell’emissione dell’atto del possibile abuso da parte del ricorrente della detenzione di armi, presupposto richiesto dalla legge per il divieto in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della già  avvenuta liquidazione delle spese della fase cautelare con l’ordinanza del 24.11.2011.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
condanna l’amministrazione resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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