Ambiente ed ecologia – Inquinamento acustico – Valori limite rumorosità 

E’ insufficientemente motivata un’ordinanza sindacale ex art. 50 del Tuel che dichiari quale pregiudizio per la salute pubblica il superamento di valori limite di rumorosità  accertata solo su un lastrico solare di un edificio che occupa una scuola elementare dove può presumersi che la presenza di persone sia del tutto occasionale.

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TAR, ric. n. 679 – 2012

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N. 00381/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00679/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2012, proposto da Anas s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Tommaso Romito, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Luigi di Savoia 5;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossana Lanza e Rosaria Basile, con domicilio eletto presso in Bari, via Principe Amedeo, 26; 
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
Azienda Sanitaria Locale di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto in Bari, lungomare Sparita, 6; 

nei confronti di
Istituto Scolastico Beato Luigi Guanella; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. 35703/9/1 del 14 febbraio 2012 a firma del Sindaco del Comune di Bari, con il quale si è ordinato alla società  ricorrente di adottare tutti gli accorgimenti necessari a limitare l’inquinamento acustico rilevato, a tutela della salute pubblica, di apporre entro 90 gg. barriere antirumore adeguate alle più recenti tecnologie ovvero ogni altro presidio indispensabile a contenere le emissioni nei limiti previsti dalla legge e di richiedere all’A.R.P.A. Puglia, dopo la bonifica, un’ulteriore valutazione fonometrica;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari, del Ministero dell’Interno e dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti gli avv.ti Tommaso Romito, Rosaria Basile, Rossana Lanza, Carmine Cagnazzo (per delega di Edvige Trotta);
 

Considerato, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, che l’ordinanza impugnata appare motivata in modo insufficiente, specialmente in relazione all’asserito pregiudizio per la salute pubblica (tenuto conto della circostanza, non contestata dalla difesa comunale, che il superamento dei valori limite di rumorosità  è stato accertato soltanto sul lastrico solare dell’edificio che ospita la scuola elementare, dove può presumersi che la presenza di persone sia del tutto occasionale);
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e sospende l’efficacia dell’ordinanza sindacale prot. 35703/9/1 del 14 febbraio 2012.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)