Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Titolo edilizio – Variante in corso d’opera – Diniego  – Art. 9 del D.P.R. 380/2001 – Perimetrazione centro abitato – Fattispecie

Appare prima facie illegittimo il provvedimento di diniego emesso in ordine ad una proposta di variante in corso d’opera al permesso di costruire, che sia fondato dalla presunta violazione dell’art. 9 del D.P.R. 380/2001, laddove l’Amministrazione comunale, ai fini della individuazione della perimetrazione del centro abitato di cui al primo comma lett. b) del succitato art. 9, ha considerato non quella effettuata in una prospettiva prettamente urbanistica “con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente”, come in origine disciplinata dall’articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, bensì l’analoga operazione di perimetrazione effettuata, per finalità  del tutto diverse, ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992).
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TAR, ric. n. 714 – 2012

N. 00376/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00714/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2012, proposto da Gallo S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Ordine, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Ronzini in Bari, via Fornari n.15/A;

contro
Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Paradiso e Giuliana Nitti, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele de’ Robertis in Bari, via Davanzati, 33; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n.5811 del giorno 8/3/2012, emesso dal Dirigente del Settore edilizia ed ambiente del Comune di Cerignola, ing. Custode Amato, e dal Responsabile del procedimento, geom. Marino Russo, pervenuto per posta ordinaria alla società  ricorrente in data 10/3/2012, con cui si è emesso parere negativo alla richiesta di condono in sanatoria ex art.36 del d.p.r. n. 380/2001 “variante in corso d’opera ai p.d.c. n. 5/g del 23/05/2008”;
del provvedimento prot. n.281/sep, emesso dal Responsabile del procedimento, geom. Marino Russo, e contenente proposta di diniego di rilascio di provvedimento edilizio in relazione alla “variante in corso d’opera al p.d. c. n. 5/g del 23/05/2008”, comunicato con nota prot. n. 31457 del 16.12.2011, avente ad oggetto i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rilascio di provvedimento edilizio e funzione di preavviso di diniego ex art. 10 bis della l. n. 241/1990;
nonchè di tutti gli atti ad essi connessi, correlati e conseguenziali e di essi presupposto, ancorchè non conosciuti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Gianfranco Ordine e Angela Paradiso;
 

Considerato che l’articolo 9 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (il quale è posto dallo stesso Comune a fondamento del diniego alla proposta variante in corso d’opera al permesso di costruire 23 maggio 2008 n. 5/G) così dispone:
“1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell’articolo 3 che riguardino singole unità  immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità  massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà “;
considerato che la perimetrazione del centro abitato è quella effettuata in una prospettiva prettamente urbanistica “con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente”, come in origine disciplinata dall’articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
considerato perciò che a tal fine non è utilizzabile l’analogo operazione effettuata, per finalità  del tutto diverse, ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992);
considerato pertanto che nella fattispecie si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento 8 marzo 2012 n. 5811.
Fissa per la discussione della causa l’udienza del 21 marzo 2013.
Condanna il Comune di Cerignola al pagamento delle spese della presente fase in favore della ricorrente, nella misura di € 2.000,00.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)