Processo amministrativo – Giudizio sul  silenzio – Termine per ricorrere – Fattispecie 

La norma dell’art. 31 c.p.a. stabilisce che l’azione contro il silenzio rifiuto dell’amministrazione può essere proposta non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento: deve, pertanto,  essere dichiarato inammissibile il ricorso che sia stato proposto oltre lo spirare di detto termine, senza che possa valere a determinare la decorrenza di un nuovo termine decadenziale la successiva presentazione di apposita diffida a provvedere rispetto alla originaria istanza, trattandosi di atto che non si sostituisce al precedente e non vale quale sua reiterazione.

N. 01136/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31, 117 e 74 c.p.a.; 
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2012, proposto da: 
Erion Bushi, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via Calefati, n. 269; 

contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
“del silenzio – rifiuto serbato dalla Questura di Bari sull’istanza di rilascio di permesso di soggiorno presentata in data 24.10.2003 e reiterata in data 17.02.2012; nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con il silenzio – rifiuto di cui innanzi.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Rosa Guerra, su delega dell’avv. Uljana Gazidede e l’avv. dello Stato Ines Sisto;
 

CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 23 marzo 2012 e depositato nella Segreteria del Tribunale in data 31 marzo 2012, il sig. Erion Bushi ha chiesto l’annullamento del silenzio – rifiuto serbato dalla Questura di Bari sull’istanza di rilascio di permesso di soggiorno presentata in data 24 ottobre 2003, che parte ricorrente assume reiterata in data 17 febbraio 2012;
CONSIDERATO che il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità  del ricorso, sollevata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 104 del 2010;
RITENUTA l’eccezione fondata e meritevole di essere accolta;
CONSIDERATO che l’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998 dispone che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda¦”
RILEVATO che l’art. 31 c.p.a., per quello che in questa sede interessa, al comma 2 dispone: “L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E’ fatta salva la riproponibilità  dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.” e che ai sensi dell’art. 117, comma 1, c.p.a. il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’ articolo 31, comma 2″;
CONSIDERATO che nella fattispecie oggetto di gravame, come rilevato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, parte ricorrente ha presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in data 24 ottobre 2003, e, quindi, è spirato il termine di un anno dalla scadenza del prescritto termine di venti giorni di conclusione del procedimento dalla data in cui è stata presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per la proposizione del ricorso avverso l’inerzia dell’Amministrazione resistente;
RITENUTO di dover precisare, concordando con la difesa erariale, che l’atto presentato dal difensore del sig. Erion Bushi in data 17 febbraio 2012 non può considerarsi reiterazione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno stesso in quanto tale atto rappresenta una mera diffida, espressamente prodotta ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione resistente a provvedere, diffida, peraltro, non più necessaria ai sensi del citato art. 117, comma 1, c.p.a.;
RITENUTO pertanto di dover, conseguentemente, dichiarare l’inammissibilità  del ricorso;
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
RITENUTO di non ammettere, in via definitiva, il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, attesa la palese inammissibilità  del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Patrocinio a spese dello Stato non ammesso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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