1. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Segnalazione certificata di inizio attività  (S.c.i.a.) – Provvedimento inibitorio – Motivazione – Generica indicazione di difformità  delle opere dalla fattispecie normativa – Insufficienza
2. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Segnalazione certificata di inizio attività  (S.c.i.a.) – Provvedimento inibitorio – Motivazione – Riferimento all’uso pubblico del suolo – Obbligo della p.A. di comprovarlo adeguatamente – Sussiste

1. àˆ illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento inibitorio della segnalazione certificata di inizio di opere ex art. 6 comma 2 lett. c) ed e) D.P.R. 380/2001 che si limiti ad affermare il contrasto dell’intervento con la norma in questione, senza indicare le caratteristiche delle opere che si assumono estranee alla fattispecie normativa.


2. àˆ illegittimo il provvedimento inibitorio di segnalazione certificata di inizio di opere ex art. 6 comma 2 lett. c) ed e) d.p.r. 380/2001, motivato sul presupposto dell’uso pubblico dell’area di sedime delle opere, qualora il Comune non dimostri o documenti quest’uso, nè lo collochi temporalmente (rendendo impossibile l’accertamento della eventuale usucapione), nè  abbia mai ritualmente contestato l’eventuale difetto di titolarità  dell’area in capo al ricorrente.

N. 01167/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02047/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2011, proposto da: 
Ignazio Campanale, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Angelo Ippedico, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Mirizzi in Bari, via Marchese di Montrone, 11; 

contro
Comune di Ruvo di Puglia; 

per l’annullamento
dell’ordinanza dirigenziale n. 40/35 del 20.7.2011, protocollo 15769, del Settore Servizi Tecnici del Comune di Ruvo di Puglia.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Vito Angelo Ippedico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Ruvo di Puglia gli ha ordinato di non eseguire le opere delle quali questi aveva comunicato la realizzazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 d.p.r. 380/2001, lett. c) ed e) in data 18.7.2011.
Il ricorrente ha esposto che il Comune aveva ritenuto le opere non riconducibili all’art. 6, comma 2, lett. c) ed e) d.p.r. 380/2001 e aveva rilevato che le opere insistevano su area di fatto di uso pubblico in quanto utilizzata come marciapiede, con conseguente contrasto con il disposto dell’art. 96 del vigente Regolamento Edilizio comunale.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. eccesso di potere per insufficienza di motivazione e contraddittorietà  con i permessi di costruire rilasciati il 10.1.2011 e il 21.3.2011 in variante in relazione alla stessa area, trattandosi di opere di finitura degli spazi esterni e arredo delle aree pertinenziali espressamente previsti dall’art. 6 d.p.r. 380/2001 come realizzabili a seguito di mera comunicazione dell’inizio dei lavori;
2. eccesso di potere per contraddittorietà  della motivazione dell’ordinanza impugnata con i permessi di costruire rilasciati il 10.1.2011 e il 21.3.2011 in variante in relazione alla stessa area, in quanto in tali procedimenti il Dirigente comunale aveva accertato che il ricorrente aveva titolo a costruire sull’area in forza di atto di successione del 21.9.2008;
3. eccesso di potere per erronea determinazione che il passaggio su un’area privata ne determini l’uso pubblico, senza accertare che il passaggio si sia protratto per il tempo necessario a usucapire la servitù.
Nessuno si è costituito per il Comune di Ruvo di Puglia.
All’esito della camera di consiglio del 15.12.2011 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato proposta dal ricorrente.
All’udienza pubblica del 24.5.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Il ricorrente, infatti, ha presentato al Comune in data 19.7.2011 segnalazione certificata di inizio attività  per “la realizzazione di un elemento di supporto alla fornitura di corrente ¦e di opere di finitura dell’area di sosta attraverso l’apposizione di paletti dissuasori” sull’area scoperta prospiciente il suo immobile.
Il Comune ha inibito l’esecuzione delle opere in quanto le stesse non sarebbero riconducibili all’art. 6 comma 2 lett. c) ed e) d.p.r. 380/2001 e sarebbero realizzate su “un’area che, qualora si dimostrasse di proprietà  privata, è di fatto di uso pubblico rilevandosi pertanto che i manufatti ad installarsi sono in contrasto con quanto disposto dall’art. 96 del vigente Regolamento Edilizio comunale che prevede sui marciapiedi esclusivamente la installazione di indicazioni relative a servizi pubblici o di pubblica utilità “.
Sotto il primo profilo deve evidenziarsi che il Comune non ha offerto alcuna motivazione della non riconducibilità , in concreto, delle opere alle fattispecie previste dall’art. 6 comma 2 d.p.r. 380/2001, limitandosi a richiamare la norma senza in alcun modo indicare le caratteristiche ostative delle opere in progetto.
Inoltre, con riferimento all’asserito uso pubblico dell’area, il Comune non ha nemmeno dimostrato o documentato, nè collocato temporalmente, tale uso, che lo stesso ente pubblico qualifica come di mero fatto; tale circostanza non è quindi idonea, in assenza di alcun accertamento della eventuale usucapione, a far ritenere sussistente un uso pubblico dell’area che possa impedire l’edificazione su di essa da parte del proprietario, non avendo peraltro il Comune ritualmente contestato l’eventuale difetto di titolarità  dell’area in capo al ricorrente.
Sono pertanto fondate le doglianze sollevate con il ricorso, che va accolto, con annullamento dell’atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della già  avvenuta liquidazione delle spese della fase cautelare con l’ordinanza sospensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
condanna il Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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