1.  Giurisdizione – Riparto – Criterio – Edilizia residenziale pubblica – Posizione giuridica soggettiva  – Fattispecie
 
2. Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione e revoca – Mancata stabile occupazione dell’immobile – Decadenza dall’assegnazione – Inadempimento contrattuale – Giurisdizione del G.O. 

1. Per le controversie in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto della giurisdizione è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo, allorquando tale posizione sia d’interesse legittimo, perchè attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione (caratterizzato da poteri pubblicistici), e al giudice ordinario, se sia in gioco un diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione.


2. In caso di controversia avente ad oggetto non i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio ERP(ovvero la loro sopravvenuta carenza) e, dunque, non la fase pubblicistica, ma l’inadempimento contrattuale all’obbligo di abitare stabilmente l’alloggio assegnato (corrispondente alla clausola contrattuale inserita ai sensi dell’articolo 13, comma 17, nn. 2 e 7, della L.R. Puglia n. 54/1984), la giurisdizione spetta al G.O., trattandosi di contenzioso afferente alla fase negoziale di esecuzione del rapporto locatizio.


Idem, TAR Puglia – Bari, sez. I, 23 maggio 2012 n. 1005.

N. 01138/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00602/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2012, proposto da: 
Vincenza Manzari, rappresentata e difesoa dall’avv. Carmela Grimaldi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, corso Mazzini, n. 56; 

contro
Comune di Casamassima – non costituito; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“della determinazione, emessa dal Responsabile del Servizio Tecnico ing. Alessandro L’Abbate con atto nr. 016 del 6 febbraio 2012 Racc. Gen. nr. 130 del 7 febbraio 2012, avente ad oggetto la “dichiarazione di decadenza assegnazione alloggio E.R.P., sito in Casamassima alla Via Pacinotti n.4 – Pal. B – int. 6 – B.U. 44307822″, e notificato a mani alla ricorrente in data 13 febbraio 2012, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il Decreto n. 308 del 2 maggio 2012 con il quale il Presidente di questa Sezione ha respinto la misura cautelare anticipatoria “inaudita altera parte” e fissato la camera di consiglio del 24 maggio 2012 per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione del ricorso introduttivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 la dott. ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Carmela Grimaldi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
 

CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 4 aprile 2012 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 27 aprile 2012, la sig.ra Vincenza Manzari, assegnataria dell’alloggio E.R.P., sito nel Comune di Casamassima alla Via Pacinotti n. 4 – Pal. B piano 2, int. 6, ha chiesto l’annullamento della determinazione del suddetto Comune nr. 016 del 6 febbraio 2012 Racc. Gen. nr. 130 del 7 febbraio 2012, notificato in data 13 febbraio 2012, avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza dall’assegnazione del citato alloggio E.R.P.;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 24 maggio 2012 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell’odierna decisione la questione di difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, rilevata d’ufficio, ha indicato la questione medesima in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. invitando nel contempo il difensore di parte ricorrente, unico presente nell’udienza stessa, ad argomentare sul profilo di difetto di giurisdizione, dandone atto a verbale;
RITENUTO di dover innanzitutto ricordare che, secondo l’orientamento giurisprudenziale fatto proprio da questa Sezione e dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. T.A.R. Bari, Sezione III, n. 1005 del 23 maggio 2012), per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione – a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall’art. 11, comma tredicesimo, del D.P.R. 30 settembre 1972 n. 1035 (nonchè dell’articolo 13, commi dodicesimo e tredicesimo, della legge regionale 20 dicembre 1984 n. 54) con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto – è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia d’interesse legittimo, perchè attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione. Si può distinguere infatti, a proposito degli alloggi pubblici, una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento d’interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni d’interesse legittimo dell’assegnatario, ed una successiva fase, di natura privatistica, nella quale, poichè la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato ha la natura di diritto soggettivo (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949; 11 agosto 2010, n. 5621; Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; 10 dicembre 2007, n. 6324; Cass. SS.UU., 10 maggio 2006, n. 10708; 16 gennaio 2007, n. 758);
RILEVATO che nella fattispecie oggetto di gravame la controversia ha ad oggetto non i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio nè la loro sopravvenuta carenza, dunque non la fase pubblicistica, bensì invece l’inadempimento contrattuale dell’obbligo di abitare stabilmente l’alloggio assegnato rispetto al quale il potere dell’amministrazione è vincolato e la situazione soggettiva dell’assegnatario è di diritto soggettivo; la causa riguarda sostanzialmente la fase negoziale di esecuzione del rapporto locatizio;
RILEVATO altresì che, a livello legislativo, il ricordato indirizzo giurisprudenziale trova specifica conferma nello stesso articolo 19 della legge regionale 20 dicembre 1984 n. 54, posto a base del provvedimento di decadenza dall’alloggio impugnato, che alla lettera b) stabilisce che l’assegnatario decade automaticamente dall’assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell’accertamento di una delle condizioni ivi espressamente contemplate, tra quella di cui alla lett. b), quando cioè il soggetto “non abiti stabilmente nell’ alloggio assegnato”; ciò nel solco della disciplina statale e, in particolare, dell’articolo 17, primo comma, lett. b), per il quale decade chi “abbia abbandonato l’alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell’Istituto autonomo per le case popolari giustificata da gravi motivi”;
RITENUTO, conseguentemente, che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario;
RILEVATO che la riproposizione della domanda è disciplinata dell’art. 11 del codice del processo amministrativo;
RITENUTO quanto alle spese che, alla luce dell’esito della causa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la causa dovrà  essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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