Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Diniego di sanatoria e ordine di demolizione – Contrasto con sentenza del G.O. – Conseguenze

Sono illegittimi il diniego di sanatoria ed  il conseguente ordine di demolizione adottati dall’amministrazione comunale al fine di ottenere la riduzione in pristino di opere rispetto alle quali è stata accordata tutela possessoria da parte del giudice ordinario, risultando preclusa al Comune ogni attività  provvedimentale in contrasto con il dictum del giudice civile e d’interferenza  nei rapporti privatistici (nella specie, il diniego di sanatoria era motivato sul punto del “contrasto con il codice civile del finestrino luce e del vano porta realizzati sul muro divisorio, mentre, da un lato,  era stata accolta la domanda possessoria del ricorrente relativa al finestrino luce e, dall’altro,  il varco nel muro divisorio risultava realizzato in epoca antecedente alle opere oggetto di domanda di condono, donde l’accoglimento del ricorso da parte del TAR).

N. 01159/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2012, proposto da: 
Francesco De Lucia, Giovanna Di Cagno, Gianluca De Lucia, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B; 

contro
Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso l’avv. Chiara Lonero Baldassarra in Bari, via P. Amedeo 26; 

nei confronti di
Pietro Carvani, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

per l’annullamento
del diniego di sanatoria 30/1/12 (notificato il 6/2/12);
dell’ingiunzione a demolire 1/3/12 (notificata l’8/3/12);
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ” comunque lesivo ” ancorchè non conosciuto ed in particolare, ove occorra del verbale di accertamento 31/1/08, dell’ordinanza di sospensione lavori 19/2/08, del preavviso di diniego 10/11/08, della richiesta di integrazione documentale 15/6/09, del secondo preavviso di diniego datato 26/8/11 nonchè della (sconosciuta) proposta di diniego del tecnico istruttore del 16.1.12.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Pietro Carvani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Silvio Dodaro, Chiara Lonero Baldassarra, Fabrizio Lofoco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato il diniego di sanatoria e la successiva ingiunzione a demolire in relazione ad un finestrino-luce e ad un varco porta realizzati sul muro divisorio con la proprietà  confinante;
rilevato che a sostegno del ricorso sono stati addotti i vizi di: violazione dell’art. 3 L. 241/90, motivazione generica ed insufficiente, violazione del diritto di difesa, in quanto il provvedimento di diniego era motivato con riferimento al contrasto tra il finestrino-luce ed il vano porta con il codice civile; violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 d.p.r. 380/2001, eccesso di potere per travisamento, erroneità  dei presupposti, motivazione perplessa ed apparente, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto considerare solo la conformità  alla disciplina urbanistica ed edilizia;
rilevato che si sono costituiti il Comune di Bari ed il controinteressato Pietro Carvani chiedendo il rigetto del ricorso;
considerato che la questione all’esame del Collegio si presenta sostanzialmente di interesse civilistico, come risulta dall’ordinanza del Tribunale di Bari di accoglimento della domanda possessoria promossa dall’istante e riguardante il finestrino luce, nonchè dalla missiva del 2.2.2007 dell’amministratore condominiale indicativa dell’epoca risalente cui è riconducibile l’apertura del varco nel muro divisorio tra le proprietà  dei ricorrenti e del controinteressato;
che, in ragione della tutela accordata in sede civile alla parte istante, risulta preclusa al Comune ogni attività  provvedimentale che si ponga in contrasto con il dictum del giudice civile ed interferisca in rapporti privatistici mentre, con riferimento al vano porta, la lettera sopra citata dimostra la sua preesistenza rispetto agli interventi eseguiti dai ricorrenti;
considerato inoltre che la motivazione del provvedimento impugnato si palesa del tutto generica nel richiamare a sostegno del diniego il “contrasto con il codice civile”, senza individuare alcuna delle norme presuntivamente violate;
che pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguentemente annullamento degli atti impugnati;
che in ragione della natura della causa sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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