1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Diniego di rinnovo permesso di soggiorno – Per condanna penale – Legittimità
2. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Diniego di rinnovo permesso di soggiorno – Per condanna penale Ragioni
3. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Diniego di rinnovo permesso di soggiorno – Per condanna penale – Indice presuntivo pericolosità e riprovazione sociale
4. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Diniego di rinnovo permesso di soggiorno – Notifica irregolare – Difetto partecipazione procedimentale – Non rilevano in presenza di condanna penale
5. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Diniego di rinnovo permesso di soggiorno – Per condanna penale – Sospensione condizionale della pena – Non rileva
1. E’ immune dal vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ove fondi su una sentenza di condanna per reati inerenti al traffico e allo spaccio di stupefacenti.
2. La sentenza penale di condanna costituisce fatto storico dal quale la legge fa conseguire l’effetto amministrativo di reiezione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
3. L’irrogazione di una sentenza di condanna per gravi reati rappresenta un elemento presuntivo di pericolosità sociale o di riprovevolezza della condotta dell’istante il rinnovo del permesso di soggiorno, idonea a legittimarne il diniego.
4. Il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, ancorchè irregolarmente notificato ovvero adottato senza il contributo partecipativo dell’interessato, è legittimo ove basato su una sentenza penale di condanna per reati gravi.
5. E’ legittimo il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno motivato dalla presenza di una sentenza penale di condanna ancorchè la relativa pena risulti condizionalmente sospesa.
N. 01160/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2012, proposto da:
Mohamed Hassani, rappresentato e difeso dall’avv. Nicoletta Masuelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;
contro
Questura di Bari in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, e presso la stessa domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Bari, emesso in data 23/1/12 e notificato al ricorrente in data 3/2/2012, con il quale era disposto il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 7/7/11, e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Floriana Ardito, su delega di Nicoletta Masuelli, e l’avv. dello Stato Ines Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con il ricorso in epigrafe Mohamed Hassani ha impugnato il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno da lui presentata in data 7/7/11;
che a sostegno del ricorso sono stati dedotti i vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, in quanto con la condanna riportata dall’Hassani era stata irrogata una pena minima, condizionalmente sospesa;
che si è costituita la Questura di Bari chiedendo il rigetto del ricorso;
che all’esito della camera di consiglio del 24.5.2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso alle parti;
che il ricorso deve essere respinto in quanto infondato, in quanto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia, la sussistenza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, compresa quella adottata ai sensi dell’art. 444, c.p.p., per reati inerenti al traffico e allo spaccio di stupefacenti è in grado, ai sensi degli artt. 5 comma 5 e 4 comma 3, t.u. 25 luglio 1998 n. 286, di sorreggere il diniego del rilascio del titolo di soggiorno, rappresentando un effetto di natura amministrativa che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’aver riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza del comportamento tenuto dallo straniero nel nostro Paese, sulla base di una scelta esente da profili di incostituzionalità , senza che possano assumere eventuali irregolarità nella notificazione del provvedimento impugnato e nella partecipazione al relativo procedimento, in quanto comunque inidonee a far venir meno l’esistenza storica della condanna subita e la sua ostatività al rilascio del titolo richiesto (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 11 febbraio 2011, n. 150, T.A.R. Valle d’Aosta Aosta, sez. I, 14 luglio 2010, n. 57, T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 12 febbraio 2010, n. 1023, T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 6 maggio 2009, n. 763);
che al riguardo non rileva la eventuale sospensione condizionale della pena disposta in sentenza, in quanto l’elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno è costituito dalla commissione di uno dei reati indicati dalla legge, in ragione della conseguente presumibile pericolosità dello straniero;
che il ricorso va quindi respinto;
che sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)