1.    Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Funzione


2.     Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Obbligo della p.A. di provvedere – Esecuzione provvedimenti efficaci e non annullati –  Ammissibilità 


3.     Procedimento amministrativo – Dichiarazione sostitutiva atto notorietà  – Dichiarazione non veritiera – Effetti ex art. 75 DPR 445 del 28.12.2000


4.     Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Obbligo della p.A. di provvedere – Principio dell’effettività  della tutela – Poteri del giudice

1. La funzione del giudizio di ottemperanza di cui agli articoli 112-114 del codice del processo amministrativo è quella di soddisfare l’interesse sostanziale del soggetto ricorrente, già  risultato vittorioso nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione ed il medesimo giudizio quindi non può e non deve essere azionato – a pena d’inammissibilità  – da chi invece era controinteressato o interventore ad opponendum in un giudizio impugnatorio che ha confermato la validità  ed efficacia dei provvedimenti impugnati rigettando il ricorso.


2. Del tutto correttamente colui che intenda agire affinchè  siano assicurati gli effetti di provvedimenti amministrativi  che, anche se gravati, non sono stati annullati e perciò sono pienamente validi ed efficaci, è tenuto a promuovere un giudizio di silenzio inadempimento.


3. Ai sensi dell’articolo 75, primo comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 è comminata la decadenza da un beneficio quando esso sia stato ottenuto grazie ad una dichiarazione non veritiera (nella specie, trattasi della decadenza dal contratto di affitto agevolato stipulato dal Comune con alcuni  soggetti che avevano dichiarato di possedere determinati titoli, in seguito risultati inesistenti).


4. Deve essere dichiarato illegittimo il  silenzio della p.A. che, sottraendosi ai propri compiti di vigilanza, aggrava con l’inerzia una situazione di illegittimità    già  verificatasi; in tal caso il G.A., in osservanza del principio dell’effettività  della tutela cui il processo è preordinato a favore della parte vittoriosa,  può ordinare all’Ente interessato di porre in essere nell’immediato ogni misura adeguata per ottenere il risultato di ricondurre il procedimento, formalmente e teologicamente, al rispetto della normativa (nella specie, a seguito della decadenza dei contratti di affitto agevolato per falsa dichiarazione del possesso di titoli da parte di diversi soggetti, il Comune, ignorando la richiesta della ricorrente, non procedeva a riformulare la graduatoria con l’individuazione dei legittimi beneficiari).
 
* * *
Vedi Cons. di Stato, sez. V, sentenza 20 dicembre 2012, n. 6599 – 2012; ric. n. 5761 – 2012 ; ric. n. 7097 – 2012 proposto da Sagraco s.r.l. controinteressata nell’appello di cui al ricorso n. 5761 – 2012. 
 
* * *

N. 01124/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2012, proposto da Claudia De Biase, rappresentata e difesa dall’avv. Nicolò De Marco, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 189; 

contro
Comune di Mola di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto in Bari, via Cognetti, 25; 

nei confronti di
So.Gra.Co. S.r.l., 
Antonio Marinelli; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Mola di Bari e dell’obbligo di provvedere sull’istanza diffida della ricorrente del 24 maggio 2011 a eseguire il provvedimento di decadenza dall’assegnazione di alloggi E.R.P., rimodulando la graduatoria con individuazione dei nuovi assegnatari,
nonchè
per la condanna del Comune di Mola di Bari a provvedere in merito e nei termini di cui all’istanza del ricorrente anche mediante commissario ad acta.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mola di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Nicolò de Marco e Saverio Profeta;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. La società  So.Gra.Co. s.r.l. fu ammessa alla procedura e inserita nella graduatoria, redatta a norma della legge n. 21/2001, per ottenere dalla Regione Puglia il finanziamento del programma edilizio, consistente nella costruzione di 24 alloggi per civile abitazione da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, per i quali peraltro non ha corrisposto poi gli oneri relativi al costo di costruzione.
La procedura, regolata dal decreto ministeriale 27 dicembre 2001 e dal bando regionale, di cui alla delibera di Giunta 16 marzo 2003 n. 693, impone al soggetto attuatore di concludere (entro un anno dall’ultimazione dell’opera) contratti d’affitto sulla base dell’elenco dei soggetti che possono prioritariamente usufruire della locazione degli alloggi sovvenzionati, lista fornita dall’Amministrazione municipale entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
Al fine di stilare tale elenco, il Comune di Mola di Bari pubblicava sull’albo pretorio dal 7 aprile al 7 maggio 2008 un apposito avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale 4 aprile 2008 n. 354. Le relative graduatorie venivano approvate con determinazione del Responsabile del Settore urbanistica 12 maggio 2008 n. 39, nella quale si faceva espresso riferimento all’articolo 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, per il quale, qualora dal controllo delle dichiarazioni “emerga la non veridicità  del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
In effetti, dopo le verifiche effettuate sui contratti di locazione sottoscritti dalla società , risultava che gli stessi erano stati conclusi o con soggetti che di fatto non possedevano il titolo dichiarato all’atto della domanda o con soggetti non inclusi nell’elenco prioritario o addirittura soggetti che non avevano neppure presentato domanda.
Sulla scorta di tali elementi, il Dirigente addetto emetteva una serie di provvedimenti di decadenza dal beneficio del contratto agevolato.
Alcuni di questi atti sono stati impugnati con ricorsi nn. 1849-1858/2009, tutti rigettati da questo Tribunale. Parte delle sentenze sono state impugnate al Consiglio di Stato, che ha però rigettato le istanze di sospensione, con ordinanze nn. 71, 93-96 del 2012.
L’odierna istante, che era intervenuta nei giudizi dinanzi al T.A.R., proponendo anche ricorso incidentale (dichiarato improcedibile), di conseguenza, con atto del 24 maggio 2011, ha invitato e diffidato il Comune di Mola di Bari a rimodulare la graduatoria con l’individuazione dei nuovi beneficiari e a riassegnare gli alloggi, visti la decadenza degli originari inquilini e gli obblighi incombenti sulla So.Gra.Co.
Stante il silenzio serbato dall’Ente, la signora De Biase ha adito questo T.A.R. affinchè il Comune venga condannato a provvedere sulla suddetta istanza, accertata l’illegittimità  del suo agire.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale ha preliminarmente eccepito che l’azione dovrebbe più propriamente qualificarsi come di ottemperanza e che pertanto dovrebbe essere integrato il contraddittorio con le parti interessate alla declaratoria di decadenza dal beneficio della locazione. Ha sostenuto inoltre l’infondatezza della pretesa, non residuando più alcun obbligo in capo al Comune.
Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 24 maggio 2012.
B. Il ricorso dev’essere accolto.
Preliminarmente non possono essere condivise le obiezioni del Comune di Mola di Bari, che ritiene riconducibile l’azione proposta ad un’ottemperanza, in particolare, alle sentenze pronunciate sui ricorsi nn. 1849-1858/2009.
àˆ evidente che la funzione del giudizio di cui agli articoli 112-114 del codice del processo amministrativo è quella di soddisfare l’interesse sostanziale del soggetto ricorrente, già  risultato vittorioso nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
Nella fattispecie invece, i ricorsi (proposti dai soggetti che avevano concluso i contratti di locazione, pur in assenza dei requisiti dichiarati, e che perciò erano stati dichiarati decaduti) sono stati tutti rigettati.
Di conseguenza, ciò che invoca oggi la signora De Biase non è costituito dagli effetti della sentenza, bensì dagli effetti degli stessi provvedimenti di decadenza, i quali si sono tutti consolidati (in quanto, se gravati, non sono stati annullati) e perciò sono pienamente validi ed efficaci.
Gli stessi atti d’altronde configurano una mera applicazione dell’articolo 75, primo comma, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 (espressamente richiamato dall’avviso pubblico) che commina la decadenza dal beneficio (in questo caso, quello di poter stipulare il particolare contratto di locazione), quando esso sia stato ottenuto grazie ad una dichiarazione non veritiera. Ciò comporta che in ogni caso (in qualunque modo si voglia configurare l’influenza delle condizioni di finanziamento sulla causa della locazione in concreto) l’occupazione degli alloggi si presenti contra ius, dando luogo a una situazione di fatto sicuramente incompatibile con norme non derogabili.
In definitiva l’istante si limita a richiedere la ripresa del procedimento che, attraverso la predisposizione dell’elenco dei beneficiari prioritari e i controlli appositamente affidati all’autorità  comunale, consegua il risultato che tutto il programma di finanziamento si prefiggeva, riuscendo finalmente ed effettivamente ad erogare contributi per “avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, incrementando l’offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, in modo da rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà  a reperire alloggi a canoni accessibili”, come si esprime il D.M. 27 dicembre 2001.
In particolare, essendo stato accertato che i contratti sono stati conclusi con soggetti non legittimati (o perchè non aventi titolo all’inclusione nella graduatoria A stilata dal Comune o perchè addirittura non annoverati tra coloro che avevano risposto all’avviso pubblico), spetta all’Amministrazione municipale operare le dovute correzioni all’elenco e sottoporre quest’ultimo alla società  So.Gra.Co. perchè essa instauri i rapporti di locazione con i soggetti che risultano averne diritto.
Nè è tollerabile il protrarsi del silenzio dell’Ente, che sottraendosi ai propri compiti di vigilanza, aggraverebbe con l’inerzia la grave situazione già  verificatasi, concretatasi nel fatto che la finalità  sociale perseguita con i finanziamenti (e con l’esenzione dal costo di costruzione) sia stata fino ad oggi in gran parte frustrata.
In conclusione, il Collegio ritiene, nell’esercizio dei propri poteri, che il principio dell’effettività  della tutela cui il processo è preordinato a favore della parte vittoriosa, non può non comportare l’obbligo dell’Ente locale di porre in essere nell’immediato ogni misura adeguata al risultato di ricondurre il procedimento formalmente e teleologicamente al rispetto della normativa, in modo d’assicurare alla ricorrente la possibilità  di far valere i propri titoli prioritari all’assegnazione dell’abitazione.
In concreto quindi, accertata l’illegittimità  del silenzio serbato dall’Amministrazione, tenuta invece a riavviare il procedimento, deve ordinarsi alla medesima di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, sull’istanza della ricorrente del 24 maggio 2011, e, in specie, di redigere l’elenco, previsto al punto 7 dal bando regionale, di cui alla delibera di Giunta 16 marzo 2003 n. 693, con l’individuazione dei reali aspiranti prioritari al beneficio, e a sottoporre quest’ultimo alla società  So.Gra.Co. perchè essa instauri i rapporti di locazione con i soggetti che risultano averne diritto.
Il Comune dovrà  poi entro il termine di 90 giorni (sempre decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza) verificare l’effettiva conclusione dei contratti con i soggetti individuati. Ove l’esito di questo controllo fosse negativo, l’Amministrazione dovrà  predisporre apposita relazione sull’attività  amministrativa svolta e le relative risultanze, da depositare presso questo Tribunale, entro i successivi 10 giorni (per l’eventuale nomina del Commissario ad acta, non indispensabile all’attualità ), con contemporanea segnalazione alla Regione Puglia per le determinazioni di competenza in ordine al finanziamento. Tale relazione sarà  altresì trasmessa, insieme con gli atti del procedimento, a cura dell’Ente, alla Procura della Repubblica di Bari per la valutazione dei fatti in relazione, per i vari soggetti coinvolti, all’articolo 316 bis del codice penale, anche con riferimento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e all’articolo 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
Infine, la presente sentenza viene trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti non solamente in ossequio all’articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, ma anche in quanto dalle circostanze riportate, nello specifico, potrebbero emergere profili di danno erariale.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e ordina al Comune di Mola di Bari di provvedere sull’istanza della ricorrente del 24 maggio 2011 nei modi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Mola di Bari al pagamento delle spese processuali in favore dell’avvocato Nicolò De Marco, anticipatario, nella misura di € 3.000,00, oltre C.U., C.P.I. e I.V.A., nonchè spese generali al 12,50%, ex art. 14 della T.F.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di cui all’articolo 2, ottavo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall’articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35).
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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