Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Sospensione lavori ex art. 27 T.U. 380/2001 – Natura  e finalità 

In materia edilizia, il potere di sospensione dei lavori in corso, attribuito all’autorità  comunale dall’art. 27, comma terzo, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è di tipo cautelare, in quanto destinato ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico. La descritta natura interinale del potere comporta che il provvedimento emanato nel suo esercizio assuma la caratteristica della provvisorietà , fino all’adozione dei provvedimenti definitivi. Ne discende che, a seguito dello spirare del termine di 45 giorni, ove l’amministrazione non abbia emanato alcuna sanzione definitiva, l’ordine in questione perde ogni efficacia mentre, nell’ipotesi di emanazione del provvedimento sanzionatorio, viene a determinarsi la lesione della sfera giuridica del destinatario, con conseguente “assorbimento” dell’ordine di sospensione dei lavori.

N. 01131/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2012, proposto da Nicola Nigro, rappresentato e difeso dall’avv. Alessio Maria Viola, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via M. Celentano, 27; 

contro
Comune di Accadia; 

per l’annullamento
dell’ordinanza di sospensione dei lavori prot. n. 1757 del 30.3.2012, comunicata a mezzo di lettera raccomandata a.r. ricevuta il 4.4.2012, emessa dal Responsabile del VI Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Accadia, e di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque allo stesso collegati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Alessio Maria Viola;
Comunicata alla parte in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentita la stessa ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
 

La parte ricorrente impugna l’ordinanza, con la quale il Comune di Accadia ha sospeso i lavori di realizzazione di un’edicola nel cimitero, ritenendo che essa, nonostante sia stato rilasciato il titolo edilizio, contrasti con il piano regolatore cimiteriale.
L’ordinanza risale al 30 marzo 2012 ed è stata comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta il 5 aprile 2012. Al provvedimento non è seguito alcun ulteriore atto.
Il ricorso è improcedibile.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, il potere di sospensione dei lavori in corso, attribuito all’autorità  comunale dall’art. 27, comma terzo, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è di tipo cautelare, in quanto destinato ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico. La descritta natura interinale del potere comporta che il provvedimento emanato nel suo esercizio assuma la caratteristica della provvisorietà , fino all’adozione dei provvedimenti definitivi. Ne discende che, a seguito dello spirare del termine di 45 giorni, ove l’amministrazione non abbia emanato alcuna sanzione definitiva, l’ordine in questione perde ogni efficacia (tra le tante: T.A.R. Veneto, Sez. II, 8 febbraio 2012 n. 198; T.A.R. Lazio, Sez. I, 8 giugno 2011 n. 5121; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 7 aprile 2011 n. 620; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 19 novembre 2010 n. 3923; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 6 ottobre 2005 n. 1901), mentre, nell’ipotesi di emanazione del provvedimento sanzionatorio, è in virtù di quest’ultimo che viene a determinarsi la lesione della sfera giuridica del destinatario, con conseguente “assorbimento” dell’ordine di sospensione dei lavori.
Occorre aggiungere, perchè incide sul regolamento delle spese di giudizio, che la ordinanza di sospensione (siccome reiterata) già  prima facie non appare conforme al carattere provvisorio impresso al provvedimento anche dall’art. 27 dal d.p.r. n. 380/2001 e neppure giustificata, vista la perdurante efficacia del permesso di costruire rilasciato all’istante.
La relativa liquidazione equitativa tiene conto della serialità  dei ricorsi presentati contro il Comune resistente.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse;
condanna il Comune di Accadia al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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