Pubblica sicurezza – Extracomunitari  – Emersione lavoro irregolare ex lege n. 102/2009 – Diniego per inerzia del datore di lavoro – Legittimità 

àˆ legittimo il decreto di rigetto dell’istanza volta alla legalizzazione del rapporto di lavoro ex lege n. 102/2009, motivato dalla mancata presentazione in Prefettura del datore di lavoro al fine della sottoscrizione del contratto di soggiorno, perchè, trattandosi di procedimento rimesso all’iniziativa esclusiva del medesimo, la p.A. è impossibilitata a concluderlo favorevolmente in costanza del suo disinteresse circa il buon esito.

N. 01132/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2012, proposto da Ullah Bhuiyan Shalim, rappresentato e difeso dall’avv. Vanessa Bonaiti, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Brattelli in Bari, via Cairoli n. 126; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza volta alla legalizzazione del rapporto di lavoro ex L. 189/2002.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dello U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Marco Lancieri, su delega di Vanessa Bonaiti, e avv. dello Stato Ines Sisto;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
 

Il signor Ullah Bhuiyan Shalim impugna il provvedimento (dal ricorrente non meglio identificato, ma in realtà  emesso il 20 maggio 2010, prot. P-FG/L/N/2009/107368), con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Foggia ha archiviato l’istanza (presentata dal datore di lavoro, signor Aldo Carafa, in data 29 settembre 2009) di emersione del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari, di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102.
In fatto il datore di lavoro non si è mai presentato, pur essendo stato convocato due volte in Prefettura, nè ha mai risposto alle comunicazioni del ricorrente.
àˆ incontroverso che tale archiviazione non sia mai stata notificata al ricorrente.
Peraltro è altrettanto indubbio che l’archiviazione sia stata disposta a norma dell’articolo 1-ter, settimo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, per il quale “La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento”.
Per il resto il signor Bhuyan Shalim Ullah formula una serie di rilievi, attraverso i quali solleva varie critiche alla formulazione della legge che non presentano dignità  giuridica. Invero, per la sua natura di sanatoria, la disciplina sull’emersione riveste carattere eccezionale, sicchè essa deve ritenersi frutto di un’amplissima discrezionalità  del legislatore, il cui esercizio comunque non ha dato luogo a scelte irragionevoli o ingiustificatamente discriminatorie.
Al contrario è pacifico e rispondente alla ratio della norma che il procedimento di emersione ex art. 1-ter della legge n. 102/2009 sia rimesso all’iniziativa esclusiva del datore di lavoro, sicchè, ove il predetto datore dimostri il suo disinteresse per il buon esito di tale procedimento, la P.A. si viene a trovare nell’impossibilità  di concluderlo con un provvedimento finale favorevole all’emersione del lavoratore straniero.
A sostegno della riferita conclusione è sufficiente richiamare il comma secondo dell’art. 1-ter citato, il quale condiziona l’avvio del procedimento di emersione all’impulso del solo datore di lavoro, con l’esclusione di ogni potere in capo allo straniero lavoratore irregolare (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011 n. 1636; Sez. III, 4 maggio 2012 n. 896; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 23 giugno 2011 n. 536; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 marzo 2011, n. 817; T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 918/2011; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 493/2011).
In concreto il datore di lavoro non si è mai presentato in Prefettura allo scopo di sottoscrivere il contratto di soggiorno.
Per quanto sopra il ricorso dev’essere rigettato.
Data la natura della causa sussistono i motivi che giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria