1. Commercio, industria, turismo – Titoli abilitativi – Rivendita generi di monopolio – Passaggio al sistema telematico dei rivenditori già  autorizzati – Non costituisce rilascio di autorizzazione in deroga


2. Commercio, industria, turismo – Titoli abilitativi – Rivendita generi di monopolio – Rilascio di autorizzazioni in deroga

 
1. L’art. 39, comma 1, D.P.R. n.642/72 (nel testo modificato dal D.L. n.168/2004) ha inteso disciplinare il passaggio al nuovo sistema telematico dopo il 30.6.2004 dei rivenditori già  autorizzati, ma non ha precluso il rilascio di nuove autorizzazioni in deroga, ad esercizi diversi dalle rivendite di generi di monopolio.


2. Il rilascio delle nuove autorizzazioni in deroga in favore di esercizi diversi dalle rivendite di generi di monopolio, anche dopo la modifica dell’art. 39, comma 1, D.P.R. n.642/72 ad opera del D.L. n.168/2004, è tuttora possibile in applicazione  dall’art.4 l. n. 25/86.

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TAR, ric. n. 625 – 2012
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N. 00365/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00625/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2012, proposto da:

Giovanni Lorenzo Giuliani, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Francesco Saverio Abbrescia n. 83/B;

contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Barletta-Andria e Trani e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 2012/15952 del 20.03.2011, a firma del Direttore Provinciale, dott. Gennaro Delli Santi, notificata in data 21.03.2012 e contenente il “rigetto dell’istanza presentata all’Ufficio Territoriale di Trani e per conoscenza alla Direzione Regionale della Puglia, in data 22 settembre 2011, da parte del Sig. Giuliani Giovanni Lorenzo nato a Milano il 2.08.1966 e residente in via Amendola n. 4/F Trani e tendente ad ottenere l’autorizzazione alla emissione e vendita di contrassegni sostitutivi di marche da bollo presso il proprio esercizio commerciale denominato Bar Pretura con sede di Piazza Cesare Battisti n. 1 Trani”;
– ove lesivi degli interessi del ricorrente, dei seguenti atti presupposti e connessi: a) della nota prot. n. 2012/36710 del 07.03.2012 richiamata ob relationem nel summenzionato diniego – ma non allegata e giammai resa nota e/o notificata al sig. Giuliani -, asseritamente a firma della Direzione Centrale Amministrazione e Pianificazione Controllo Ufficio Rapporti con gli Intermediari e dal contenuto del tutto sconosciuti; b) del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato n. 32146P del 26.01.2012 – di cui si ignora il contenuto – anch’esso richiamato ob relationem nel summenzionato diniego ma non allegato e giammai reso noto e/o notificato al ricorrente;
– ove lesiva della nota prot. n. 2012/12556 del 05.03.2012 a firma del Direttore Provinciale, dott. Gennaro Delli Santi, notificata in data 07.03.2012, con la quale la P.A., a riscontro della missiva del ricorrente del 20.12.2011, comunicava di non poter provvedere in ordine all’istanza del sig. Giuliani poichè in attesa di un parere, richiesto in data 27.12.2011, della Direzione Centrale Amministrativa;
– di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra ed ove lesivi degli interessi del ricorrente, le eventuali relazioni istruttorie endoprocedimentali, la proposta del responsabile del procedimento con riserva di formulare in merito appositi motivi aggiunti;
nonchè per l’accertamento
della fondatezza della pretesa azionata, con soddisfazione della posizione sostanziale di interesse legittimo di che trattasi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Barletta Andria Trani e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. G. Tarantini e avv. dello Stato G. Matteo;
 

-considerato che la lettura sistematica e comunitariamente orientata degli artt.39, comma 1, D.P.R. n.642/72 (nel testo modificato dal D.L. n.168/2004) e dell’art.4, l. n.25/86 induce a ritenere che il menzionato art.39 non abbia inteso precludere il rilascio di nuove autorizzazioni cd. “in deroga” dopo il 30.6.2004, ma piuttosto disciplinare il passaggio al nuovo sistema telematico dei rivenditori già  autorizzati a quella data;
-ritenuto pertanto che il rilascio di nuove autorizzazioni in deroga ad esercizi diversi dalle rivendite di generi di monopolio resti disciplinato dal richiamato art.4;
-ritenuto altresì sussistere il periculum in mora alla luce della compressione del reddito documentata in giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) accoglie e per l’effetto:
a) sospende gli atti gravati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 28 febbraio 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)