Processo amministrativo – Tutela cautelare – Periculum in mora – Non sussiste   

Dev’essere respinta un’istanza di misura cautelare in mancanza della dimostrazione del pregiudizio grave e irreparabile che patirebbe il ricorrente in conseguenza della permanenza in servizio del controinteressato; nè il requisito del periculum in mora potrebbe rintracciarsi nella mancata ottemperanza dell’Amministrazione a precedenti pronunce giurisdizionali nel caso in cui, tuttavia, queste ultime siano state rese nei confronti di soggetto estraneo alla lite.
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Vedi Cons. di Stato, sez. VI, ordinanza primo agosto 2012 n. 3012 – 2012; ric. n. 4816 – 2012                                          * * *  


TAR, ric. n. 578 – 2012
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N. 00345/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00578/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2012, proposto da Marco Matteo Ciccone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Medina e Marco Vitone, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Antuofermo, Gaetano Prudente e Simona Sardone, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I, 1; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari; 

nei confronti di
Stefano Favale, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Eustasio, 5; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione adottata dal consiglio d’amministrazione dell’Università  degli Studi di Bari nella seduta del 13 dicembre 2011, nella parte in cui reca la determinazione di mantenere in servizio il prof. Stefano Favale;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari, del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e di Stefano Favale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Pasquale Medina, Marco Vitone, Gaetano Prudente, Cecilia Antuofermo, Simona Sardone e Vincenzo Caputi Iambrenghi;
 

Ritenuto, ai limitati fini dell’esame dell’istanza cautelare, che il ricorrente Marco Matteo Ciccone non ha dimostrato l’esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile conseguente alla permanenza in servizio del controinteressato Stefano Favale (tenuto conto del fatto che le sentenze n. 47/2007 e n. 447/2011 di questo Tribunale, delle quali si lamenta la mancata esecuzione, sono state rese nei confronti di altro soggetto estraneo alla presente lite);
Ritenuto di dover rimandare alla fase del merito l’esame delle eccezioni di rito e del ricorso incidentale;
Ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda di sospensiva, con compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensiva.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)