Procedimento amministrativo – Abilitazione professione di avvocato – Prova scritta – Plagio – Fattispecie
E’ legittima l’esclusione del candidato all’esame per l’abilitazione alla professione legale ove risulti la piena corrispondenza tra alcune parti degli elaborati presentati e un testo la cui consultazione non era ammessa, non rilevando che in gran parte di detto testo fossero riprodotti i contenuti di sentenze e massime giurisprudenziali.
N. 01064/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01432/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2010, proposto da:
Marcello Oreste Di Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Zingrillo, con domicilio eletto presso Vincenzo Guerra in Bari, corso Cavour, 97;
contro
Sottocommissione Esami Avvocato c/o C.A. Torino, Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Sessione 2009, Sottocommissione Esami Avvocato c/o C.A. Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
– del verbale d’adunanza del 13.5.2010 della Seconda Sottocommissione degli Esami di Avvocato sessione 2009 presso la Corte d’appello di Torino, che ha proceduto alla revisione della correzione delle prove scritte sostenute dai candidati della Corte d’Appello di Bari, nella parte in cui, dopo l’assegnazione di un voto pari a 28/50 all’elaborato contrassegnato dal n. 476/A (parere di diritto civile) e 30/50 all’elaborato contrassegnato dal n. 476/B (parere di diritto penale) redatti dal ricorrente, ha disposto l’annullamento dell’intera prova scritta con la seguente motivazione: “La Commissione accerta i seguenti vizi di plagio: sia per il parere civile che per quello penale si veda copia degli allegati agli elaborati” (all.ti 1- 2- 3- 4- 5);
– del provvedimento di mancata ammissione del ricorrente alla prova orale, conosciuto con la pubblicazione dei risultati da parte della sottocommissione presso la Corte d’Appello di Bari;
– di ogni altro atto antecedente e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sottocommissione Esami Avvocato c/o C.A. Torino e di Ministero della Giustizia e di Commissione Esami Avvocato Sessione 2009 e di Sottocommissione Esami Avvocato c/o C.A. Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. N. Zingrillo e avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale degli Esami di abilitazione ad Avvocato sessione 2009 presso la Corte d’Appello di Bari, avendo la Seconda Sottocommissione presso la Corte d’appello di Torino, che ha proceduto alla revisione della correzione delle prove scritte sostenute dai candidati, disposto l’annullamento della prova scritta del ricorrente per aver accertato il vizio di plagio sia per il parere civile che per quello penale.
Il ricorso è infondato.
Deve in proposito rilevarsi che il Consiglio di Stato IV sezione con ordinanza cautelare n. 24/2011, ha accolto l’appello proposto dal Ministero della Giustizia ed, in riforma dell’ordinanza impugnata 768/2010 di questa Sezione, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado, rilevando che, ai fini della legittimità dell’esclusione dalla prova concorsuale, ciò che conta è la pressochè piena corrispondenza testuale tra parti dell’elaborato redatto del candidato e un testo, la cui consultazione non era ammessa, a nulla rilevando l’eventuale sovrapponibilità di tali parti con massime giurisprudenziali (essendo non solo verosimile, ma ovvio, che anche i manuali e i commentari proibiti – e non solo i codici commentati con la giurisprudenza – in larga parte riproducono i contenuti di sentenze e massime giurisprudenziali) ed evidenziando altresì che nella specie l’Amministrazione ha chiaramente indicato le parti copiate ed il testo cui si è attinto, con argomentazioni non confutate dai rilievi di parte ricorrente.
Tali incontestate circostanze del giudice d’appello, confermate anche dalla semplice lettura degli elaborati, mostrano chiaramente il difetto di originalità degli stessi e dimostrano la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice, che ha disposto l’annullamento della prova scritta del ricorrente, in quanto sia il parere civile che quello penale non sono stati ritenuti espressione della capacità elaborativa del candidato e quindi non idonei per un giudizio di ammissione alla prova orale.
Il ricorso va dunque respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)